Nel caso di processo con pluralità di parti

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 19 agosto 2019, n. 21480.

Massima estrapolata:

Nel caso di processo con pluralità di parti, l’eccezione di estinzione del giudizio può essere sollevata, ai sensi dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), soltanto dalla parte interessata e prima di ogni altra sua difesa.

Sentenza 19 agosto 2019, n. 21480

Data udienza 6 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14461-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 328/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei controricorrenti (OMISSIS) + altri, che ha chiesto l’accoglimento delle difese depositate;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei controricorrenti (OMISSIS) + altri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), con citazione del 14 aprile 1972 conveniva in giudizio i germani (E ALTRI OMISSIS)
Ritualmente costituitisi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) contestarono la domanda attrice, deducendo che la successione si era aperta in forza di testamento del 7 aprile 1955, con il quale alla sorella (OMISSIS) erano stati assegnati due piccoli immobili ed un terreno, a tacitazione della quota legittima e precisamente le unita’ immobiliari di piano terra di (OMISSIS), un primo piano con accesso dal n. 139 della medesima via e zona di terreno a tergo dell’edificio. Chiesero, in via riconvenzionale, anche la condanna dell’attrice al pagamento delle spese funerarie.
(OMISSIS) e (OMISSIS), intervenute volontariamente, aderirono alle domande attrici.
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Istruita la causa mediante c.t.u. il Tribunale, con sentenza dell’11 ottobre 1978 rigettava la domanda attrice, in quanto fondala sul presupposto giuridico che la successione di (OMISSIS) fosse stata aperta ex lege, mentre la vicenda successoria del de cuius era regolata dal testamento pubblico dei 7 aprile 1955 ricevuto dal Notaio (OMISSIS). Argomentava ancora che le pretese attrici avrebbero dovuto essere fatte valere tramite un’azione di riduzione. Compensava le spese di lite.
Avverso la detta sentenza, interponevano gravame (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), lamentando che il primo giudice fosse incorso in errore nel non considerare proposta l’azione di riduzione, dal momento che avevano rivendicato la propria quota di legittima, tant’e’ che in sede istruttoria la consulenza era stata espletata in funzione della verifica della eventuale lesione della quota legittima spettante all’attrice e violata dal testamento paterno. Contestavano nel merito le risultanze della c.t.u., che non aveva tenuto nella giusta considerazione del valore effettivo dei beni stimati. Chiedevano, pertanto, la riforma della sentenza. Ricostituitosi il contraddittorio in sede di gravame, nella contumacia di (OMISSIS) e (OMISSIS) (fu (OMISSIS)), si costituivano (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Dichiarati anche i decessi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), rispettivamente alle udienze del 20 giugno 2008 e del 5 dicembre 2008, si procedeva all’interruzione del processo e la causa riassunta sia nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS).
Dichiarato il decesso di (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)), con conseguente nuova interruzione del processo, che era tempestivamente riassunto nei confronti dei di lei eredi (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il processo era interrotto per il decesso di (OMISSIS) e riassunto, anche nei confronti degli eredi di costei, (E ALTRI OMISSIS)
Nuovamente interrotto per il decesso di (OMISSIS) e riassunto da (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi legittimi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), assistiti da un nuovo procuratore, essendo nelle more deceduto il precedente Avv. (OMISSIS), il processo era differito al 15 maggio 2012 e rinviato per trattative al 19 giugno 2012, allorche’ venne dichiarato nuovamente interrotto per il decesso di (OMISSIS). Con ricorso del 5 giugno 2013, (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Esaurita la fase dell’istruzione, a contraddittorio integro, La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 328 del 2014 accoglieva parzialmente l’appello e in riforma della sentenza impugnata: a) reintegrava la quota riservata agli eredi di (OMISSIS) e agli eredi di (OMISSIS) e agli eredi di (OMISSIS). A sostegno di questa decisione la Corte distrettuale di Palermo osservava: a) andavano dichiarati contumaci le parti che inizialmente costituite non provvedevano a rinnovare la costituzione a seguite delle numerose dichiarazioni di morte; b) non si era verificata l’estinzione del giudizio perche’ regolari risultavano le riassunzioni effettuate; c) risultava dagli atti che gli appellanti erano stati lesi nella propria quota di legittima che, per cio’ stesso, andava reintegrata.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) (erede di (OMISSIS)) con ricorso affidato a due motivi. A) I sigg. (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
I controricorrenti contrassegnati dalla lettera A), in data 4 febbraio 2019 hanno depositato memoria, ma fuori dai termini fissati dall’articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= (OMISSIS) lamenta:
a) con il primo motivo di ricorso la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 300e 303 c.p.c., articolo 125 disp. att. c.p.c., articoli 305 e 307 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente lamenta che la Corte di appello di Palermo abbia dichiarato la contumacia delle parti che, inizialmente costituite in giudizio, non si erano nuovamente costituite a seguito delle numerose dichiarazioni di morte effettuate. Ad un tempo lamenta il fatto che la Corte distrettuale non abbia dichiarato l’estinzione del giudizio per omessa notifica del ricorso e del decreto agli eredi di (OMISSIS), essendo stata dichiarata l’interruzione a seguito della morte di quest’ultima.
b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 301, 302, 305 e 307 c.p.c., articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anche sotto altro profilo. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso di rilevare che il processo non era stato ritualmente riassunto, ovvero proseguito da (OMISSIS) quale erede di (OMISSIS). La Corte distrettuale dovra’ riconsiderare la posizione di (OMISSIS), avendo ritenuto che nessuna dichiaratoria di interruzione del processo poteva essere resa a causa del suo decesso perche’ era rimasta contumace dovendosi considerare che la (OMISSIS) non avrebbe potuto essere dichiarata contumace, dato che il suo legale (OMISSIS) e’ stato presente all’udienza successiva alla riassunzione conseguente alla morte delle diverse parti del giudizio (cfr. sentenza pag. 8).
1.1. = I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente sono infondati, anche se la motivazione della sentenza sul punto necessita di essere integrata e specificata.
a) E’ affermazione prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire, quella secondo cui: in tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti gia’ costituiti nella fase precedente all’interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentano all’udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorche’ non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non da’ vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest’ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa” (cosi’ Cass. 14100/2003). Nel caso di specie come emerge dalla sentenza impugnata sia l’avv. (OMISSIS) e sia l’avv. (OMISSIS), erano presenti personalmente alle udienze successive alla riassunzione, le parti rappresentate dai suddetti avvocati non potevano essere dichiarati contumaci. Pertanto, ha errato la Corte di Appello nell’aver dichiarato la contumacia delle parti che, costituite inizialmente, erano anche presenti, per il tramite del loro procuratore, all’udienze successive alla riassunzione.
1.2.= Con l’ulteriore conseguenza che, essendo l’avv. (OMISSIS) presente in giudizio quale procuratore di (OMISSIS) lo stesso avrebbe potuto, come in realta’ ha fatto, dichiarare la morte della sua assistita.
1.2.= Tuttavia, giova qui ricordare che ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., u.c., nel testo applicabile ratione temporis, l’estinzione del processo opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa; (cfr., per tutte, (Cass. civ., n. 15948/2005, n. 17121/2004; Cass. 14087/2002).
Ora, nel caso in esame, come gli stessi ricorrenti (pag. 21 ricorso) ammettono non vi sarebbe stata tempestiva eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione a seguito della morte di (OMISSIS) e la relativa eccezione viene proposta per la prima volta nel presente giudizio di cassazione.
In conclusione il giudizio non doveva considerarsi estinto, non perche’, come ha ritenuto la Corte distrettuale, non poteva essere dichiarato interrotto il processo essendo la (OMISSIS) contumace, ma perche’ l’estinzione del giudizio non e’ stata eccepita tempestivamente ovvero prima di ogni altra difesa.
In definitiva il ricorso va rigettato. Posto che il controricorso contrassegnato con la lettera B) ( (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio tra la ricorrente e la parte controricorrente formata dai sigg. (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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