In relazione alla controversia risarcitoria attinente alle procedure ed ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 7 maggio 2019, n. 11932.

La massima estrapolata:

Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla controversia risarcitoria attinente alle procedure ed ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia. Infatti il gestore dei servizi energetici va equiparato alle pubbliche amministrazioni: si tratta di una società di capitali il cui azionista unico è il ministero dell’economia e delle finanze e che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, ed in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del sistema pubblico di incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe.

Ordinanza 7 maggio 2019, n. 11932

Data udienza 26 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez.

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10374-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., – (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 125/2013 del TRIBUNALE di ENNA;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS Umberto, il quale conclude perche’, in accoglimento del ricorso, sia affermata la giurisdizione amministrativa.

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 21.1.13 la sig.ra (OMISSIS) conveniva davanti al tribunale di Enna la societa’ (OMISSIS) S.p.A. esponendo che:
– in data 24.6.09 ella aveva accettato la proposta della societa’ (OMISSIS) S.p.A. di fornitura di un impianto fotovoltaico;
– ai sensi dell’articolo 1 del contratto di fornitura, la societa’ (OMISSIS) S.p.A. si era impegnata a fornire tutte le prestazioni di natura tecnica ed amministrativa necessarie per installare, attivare e collaudare l’impianto, nonche’ a richiedere – con istanza al (OMISSIS) ( (OMISSIS) S.p.A.) – l’accesso alla tariffa incentivante prevista dal Decreto Legislativo n. 387 del 2003, articolo 7, comma 2, lettera d), e dal Decreto Ministeriale di attuazione 19 febbraio 2007 (c.d. (OMISSIS)), che prevedeva l’erogazione di un contributo pari a Euro 0,451 per ogni Kwh prodotto;
– ai fini dell’espletamento dei lavori di installazione dell’impianto e della predisposizione e presentazione della domanda di accesso alla tariffa incentivante, la societa’ (OMISSIS) S.p.A. si era avvalsa della collaborazione del tecnico ausiliario arch. (OMISSIS), indicata in contratto;
– dopo il pagamento del corrispettivo contrattuale ella aveva chiesto al (OMISSIS) informazioni sullo stato della procedura di accesso alla tariffa incentivante e il (OMISSIS), con nota del 15.12.11, le aveva rappresentato che in data 24.9.11 esso Gestore aveva inviato all’arch. (OMISSIS), tramite posta elettronica certificata, un preavviso di rigetto, con termine per integrazione documentale L. n. 241 del 1990, ex 10 bis; detto preavviso, tuttavia, non era stato ricevuto dall’arch. (OMISSIS), avendo costei indicato al (OMISSIS) un indirizzo PEC errato, con la conseguenza che la necessaria integrazione documentale non era stata effettuata;
il 15.6.12 la (OMISSIS) S.p.A. informava la signora (OMISSIS) – a seguito delle contestazioni da costei sollevate ed al conseguente scambio di reciproche comunicazioni – che l’arch. (OMISSIS) era riuscita ad ottenere una proroga per la presentazione della domanda di tariffa incentivante, pur se riferita non piu’ al secondo (OMISSIS), bensi’ al meno vantaggioso terzo (OMISSIS).
Sulla scorta di tale narrativa la sig.ra (OMISSIS) chiedeva alla (OMISSIS) S.p.A. l’integrale risarcimento dei danni subiti, ascrivibili all’inadempimento contrattuale della convenuta per fatto proprio o per la negligente condotta dell’ausiliaria arch. (OMISSIS), responsabile di aver trasmesso la domanda di accesso agli incentivi priva della prescritta documentazione e di aver comunicato al (OMISSIS) il proprio indirizzo PEC in modo errato.
La societa’ convenuta (OMISSIS) si costituiva in giudizio e chiamava in causa l’arch. (OMISSIS) per esserne manlevata.
La societa’ convenuta, per un verso, negava la sussistenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale; in proposito, essa argomentava di non essere contrattualmente tenuta a far ottenere gli incentivi all’attrice e deduceva che l’esito negativo dell’istanza era imputabile alla stessa attrice, che aveva omesso di trasmettere tempestivamente alla societa’ e all’arch. (OMISSIS) la nota (OMISSIS) del 15.12.11, onde predisporre la relativa integrazione documentale. Per altro verso, la societa’ convenuta affermava che, in ogni caso, responsabile dell’asserito inadempimento era l’arch. (OMISSIS), obbligata a manlevare (OMISSIS) per effetto degli articoli 3 e 11 del contratto inter partes.
L’arch. (OMISSIS) si costituiva a propria volta in giudizio, sostenendo anch’ella l’imputabilita’ del rigetto dell’istanza al comportamento dell’attrice, e, comunque, chiamando a propria volta in causa il (OMISSIS), quale soggetto tenuto al risarcimento del danno eventualmente accertato in favore dell’attrice medesima; l’arch. (OMISSIS) contestava al Gestore di non aver provveduto, dopo la mancata ricezione della mail del 24.9.11, a ritrasmettere il preavviso di rigetto al corretto indirizzo PEC della professionista, cosi’ precludendo alla stessa la possibilita’ di integrare tempestivamente la documentazione a supporto dell’istanza.
Il (OMISSIS), infine, si costituiva anch’esso in giudizio e resisteva alla domanda dell’arch. (OMISSIS), preliminarmente sollevando eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con ricorso notificato il 26.3.18 il (OMISSIS) proponeva istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 41 c.p.c., in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti dall’arch. (OMISSIS). A sostegno di detta istanza il (OMISSIS) – dopo aver sottolineato che, nonostante la propria natura di soggetto formalmente privato (societa’ per azioni, peraltro interamente partecipata dal Ministero del’Economia e delle Finanze), esso era titolare di poteri pubblicistici e, pertanto, rientrava nell’ambito dei soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 7, comma 2 c.p.a. – sottolineava come la domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti dall’arch. (OMISSIS) si fondasse sulla condotta asseritamente illegittima tenuta dal (OMISSIS) nell’ambito di un procedimento amministrativo per il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica e, pertanto, rientrasse tra le controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133 c.p.a., comma 1, lettera o).
La causa e’ stata discussa nella camera di consiglio del 26 marzo 2019, per la quale solo la parte ricorrente ha depositato una memoria, mentre il Procuratore Generale ha depositato una requisitoria scritta, concludendo per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’istanza di regolamento e’ fondata.
La domanda proposta dall’arch. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), nel capo B) delle conclusioni dalla medesima rassegnate nel proprio atto di chiamata in causa dello stesso (OMISSIS), sono le seguenti: “in subordine, nel caso in cui si dovesse riscontrare la fondatezza delle domande avversarie: dichiarare che nessun profilo di responsabilita’ puo’ ravvisarsi della condotta tenuta dall’arch. (OMISSIS);
dichiarare che il danno patito dalla sig.ra (OMISSIS) e’ conseguenza della condotta tenuta dal (OMISSIS) S.p.A. e condannare di conseguenza lo stesso risarcimento di tutti danni”.
A fondamento di detta domanda l’arch. (OMISSIS) addebita a (OMISSIS) una negligenza in cui quest’ultimo sarebbe incorso nel procedimento di assegnazione della tariffa agevolata, omettendo di inoltrare il preavviso di rigetto di cui alla L. n. 240 del 1991, articolo 10 bis al valido indirizzo PEC della stessa arch. (OMISSIS), pur dopo aver appreso dell’erroneita’ dell’indirizzo PEC dove tale avviso era stato originariamente inviato.
Si versa dunque in una ipotesi di controversia risarcitoria “attinente alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia” (articolo 133 c.p.a., comma 1, lettera “o”), non potendosi dubitare che il (OMISSIS) vada equiparato alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 7 c.p.c., comma 2. Si tratta, infatti, di una societa’ di capitali il cui azionista unico e’ il Ministero dell’Economia e delle Finanze e che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, ed in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione di detto sistema pubblico di incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (cfr. sentt. nn. 4326/14, 10409/17, 10410/17, 14653/17).
Va pertanto dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, limitatamente alla causa introdotta dall’arch. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A..
Resta ferma, per contro, la giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria sulla causa introdotto dalla signora (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. e sulla domanda di manleva da quest’ultima proposta nei confronti dell’arch. (OMISSIS); queste Sezioni Unite hanno infatti gia’ avuto modo di chiarire che, salvo deroghe normative espresse, nell’ordinamento processuale vige il principio generale della inderogabilita’ della giurisdizione per motivi di connessione e che i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operativita’ della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, vanno risolti secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (sentt. nn. 9534/13, 7303/17).
Le spese del presente regolamento saranno regolate in sede di merito dal giudice amministrativo.

P.Q.M.

La Corte dichiara che la causa introdotta dall’arch. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che regolera’ le spese del presente regolamento e davanti al quale si rimettono le parti, assegnando alle stesse il termine massimo di legge per la riassunzione.

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