In materia di stupefacenti, la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga va desunta da una serie di indici sintomatici

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 41056.

La massima estrapolata:

In materia di stupefacenti, la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga va desunta da una serie di indici sintomatici quali: la quantita’ dello stupefacente, la qualita’ soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalita’ di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio, il luogo e le modalita’ di custodia. Come si e’ precisato, anche il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1-bis, lettera a), se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, puo’ comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione

Sentenza 24 settembre 2018, n. 41056

Data udienza 24 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/09/2017 del Tribunale per minorenni di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, in funzione del giudice del riesame, rigettava l’istanza ex articolo 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza del g.i.p. del tribunale per i minorenni di Campobasso in data 16 settembre 2017, che ha applicato la misura della custodia cautelare in un istituto penale per minorenni, in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, per la detenzione, a fine di spaccio, di gr. 166 di hashish suddivisi in quattro pezzi, fatto in relazione al quale lo (OMISSIS) era stato tratto in arresto in flagranza di reato.
2. Avverso l’indicata ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e articolo 273 c.p.p.. Ad avviso del ricorrente, il tribunale avrebbe ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base di una motivazione generica e assertiva; in particolare, il tribunale avrebbe valorizzato, quali elementi sintomatici dello spaccio, indici non dotati di sicura concludenza, quali il quantitativo dello stupefacente, il tentativo dello (OMISSIS) di fuggire alla vista dei militari, l’essersi avvalso dalla facolta’ di non rispondere, che, oltre a rappresentare un diritto dell’indagato, e’ da porre in relazione alle ovvie preoccupazioni e paure di un ragazzo appena sedicenne. Del resto, lo (OMISSIS) e’ risultato positivo agli oppiacei e alla cocaina, cio’ che farebbe propendere per l’uso personale dello stupefacente sequestrato, a nulla rilevando, in senso contrario, ne’ il possesso del denaro, stante l’assenza di un’indagine patrimoniale, ne’ i precedenti penali.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione degli articoli 274 e 275 cod. proc. pen., nonche’ vizio motivazionale in ordine alla ritenuta attualita’ delle esigenze cautelari e al giudizio di adeguatezza della misura applicata. Assume il ricorrente che il tribunale del riesame avrebbe ritenuto il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose sulla base unicamente della modalita’ della condotta e della personalita’ dell’indagato, senza indicare elementi concreti, in forza dei quali si possa affermare che l’indagato, verificandosene l’occasione, possa commettere reati della stessa specie. Ad avviso del ricorrente, in senso contrario deporrebbe l’avvenuto arresto, che, oltre all’effetto deterrente, avrebbe provocato la perdita di credibilita’ dello (OMISSIS) quale spacciatore, proprio perche’ monitorato dalla Forze dell’Ordine.
Sotto altro profilo, ad avviso del ricorrente la motivazione del tribunale in ordine all’adeguatezza e alla proporzionalita’ della misura applicata non sarebbe esaustiva, non avendo puntualmente indicato le specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile, stante la manifesta genericita’ dei motivi, meramente riproduttivi delle doglianze dedotte con la richiesta di riesame e disattese dal tribunale con motivazione puntuale, esaustiva ed immune da vizi logici.
2. Con riguardo al primo motivo, va osservato che, in materia di stupefacenti, la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga va desunta da una serie di indici sintomatici quali: la quantita’ dello stupefacente, la qualita’ soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalita’ di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio, il luogo e le modalita’ di custodia. Come si e’ precisato, anche il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1-bis, lettera a), se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, puo’ comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 – dep. 08/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726).
Nel caso di specie, Va tribunale, nel condividere le argomentazioni svolte nell’ordinanza genetica, ha fatto corretta applicazione dei principi poc’anzi indicati, ritenendo raggiunta la gravita’ indiziaria in ordine alla finalita’ dello spaccio della droga da una serie di elementi, globalmente valutati, desumibili dallo stato di flagranza in cui lo (OMISSIS) e’ stato colto, e segnatamente: a) il rilevante quantitativo di stupefacente, da cui sono ricavabili 160 dosi; b) la suddivisione del medesimo in piu’ pezzi; c) il tentativo di allontanamento alla vista dei carabinieri e di disfarsi della droga; d) il possesso di una cospicua somma di denaro, pari a 3.740 Euro, del tutto inusuale per un sedicenne, occultata, per la maggior parte (Euro 3.500) negli slip, ritenuta essere il provento della pregressa attivita’ di spaccio. Peraltro, lo (OMISSIS), essendosi avvalso della facolta’ di non rispondere, non ha fornito una lettura alternativa degli elementi di cui si e’ dato conto, ritenuti, in ogni caso, incompatibili con la destinazione della droga ad uso esclusivamente personale. Si tratta di una motivazione logicamente corretta, aderente alle risultanze processuali, che non merita censure.
3. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il tribunale le ha ravvisate nel pericolo, attuale e concreto, anche in considerazione della situazione di flagranza, di reiterazione di analoghe condotte criminose, sulla base di una serie di elementi di fatto, puntualmente indicati: a) il quantitativo non trascurabile di stupefacente sequestrato, indicativo di un collegamento con organizzazione dedite allo spaccio; b) la somma di denaro parimenti sequestrata, pari a 3.740 Euro, che denotata la continuita’ dell’attivita’ di spaccio; c) i precedenti penali: quattro condanne per fatti commessi da infraquattordicenne, (di cui una relativa a cessioni di droga nel periodo da ottobre 2013 al marzo 2014) e la recente condanna, sempre per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 commessa nell’ottobre 2015, alla pena di mesi dieci di reclusione, condizionalmente sospesa, inflitta con sentenza del g.u.p. del tribunale per i minorenni in data 21 giugno 2017, irrevocabile il 12 settembre 2017, cio’ che denota l’assenza di resipiscenza e la concreta probabilita’ di reiterazione di delitti della stessa specie per cui si procede; d) i carichi pendenti: lo (OMISSIS) e’ imputato sia per un episodio di spaccio di droga commesso il 28 marzo 2016, sia per il reato di lesioni; e) la carente adesione, nel corso di un lungo lasso di tempo, agli interventi dei servizi sociali territoriali e ministeriali, compreso il collocamento in comunita’, tanto da indurre gli operatori dei servizi sociali a mettere in rilievo l’impossibilita’ di attuare alcun rilievo di loro specifica competenza; f) la mancata dedizione allo studio (lo (OMISSIS) ha conseguito la sola licenza elementare) e l’assenza di attivita’ lavorativa lecita; g) il contesto familiare connotato da forte disagio e devianza (il padre risulta pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, minaccia, furto, ricettazione, truffa).
Il tribunale, inoltre, ha confutato l’argomentazione difensiva, secondo cui il pericolo di recidivanza sarebbe escluso dall’avvenuto arresto, osservando che, sulla base degli elementi sopra indicati, lo (OMISSIS) sara’ esclusivamente indotto a maggiore circospezione, dato che risulta stabilmente inserito nel circuito criminale, come emerge dalle condanne per analoghi fatti di spaccio. Si tratta di una motivazione logica e coerente con gli indicati elementi compiutamente analizzati dal tribunale e che, quindi, non e’ censurabile in sede di legittimita’.
4. Quanto al giudizio di adeguatezza e proporzionalita’ della misura, il tribunale, con motivazione immune da vizi logici, ha osservato che, alla luce degli elementi sopra indicati, la custodia cautelare in un istituto penale per minorenni e’ l’unica in grado di tutelare, in concreto, il pericolo di recidivanza.
Invero, l’applicazione di una misura meramente obbligatoria, quale il collocamento in comunita’, e, a fortiori, di misure meno gravose, come la permanenza di casa, impedirebbero quel controllo, indispensabile ad evitare la reiterazione di analoghe condotte di spaccio, essendo lo (OMISSIS) ormai aduso ai contatti con i tossicodipendenti acquirenti, come acclarato dalle precedenti condanne, recalcitrante ai controlli ed oppositivo verso i servizi sociali. Analoghe considerazioni valgono per la misura degli arresti domiciliari, anche “controllati”, misura che non appare idonea, in concreto, ad evitare la recidivanza, anche nel lasso di tempo occorrente alle forze dell’ordine per intervenire, una volta accertato l’allontanamento dal luogo degli arresti.
In ordine, infine, al giudizio di proporzionalita’, il tribunale ha esattamente osservato che, alla luce della totale assenza di rivisitazione critica della propria condotta, non pare pronosticabile la concessione ne’ del perdono giudiziale, ne’ della sospensione condizionale della pena, beneficio, questo, peraltro gia’ concesso con l’indicata sentenza del g.u.p. del tribunale per i minorenni in data 21 giugno 2017, irrevocabile il 12 settembre 2017.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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