Il provvedimento adottato dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, articolo 6

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 41052.

La massima estrapolata:

Il provvedimento adottato dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, articolo 6, in quanto limitativo della liberta’ personale, deve, a pena di decadenza, essere convalidato dal giudice ordinario, entro i termini e nelle forme stabiliti in tale disposizione. In caso di mancata convalida esso perde definitivamente la sua efficacia, come espressamente stabilito dall’ultima parte del terzo comma della disposizione, secondo cui ” Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive”, e non puo’ riacquistarla, neppure in caso di esito favorevole della impugnazione eventualmente proposta avverso il provvedimento di diniego della convalida, essendo definitiva e irretrattabile, in caso di mancata convalida, la perdita della efficacia provvisoriamente attribuita dall’ordinamento a tale provvedimento.
Il provvedimento negativo puo’, quindi, essere impugnato, peraltro solo per violazione di legge, ai sensi dell’articolo 111 Cost., non essendone previsti altri casi di impugnazione, ma solo allorquando si prospetti un interesse alla impugnazione, ex articolo 568 c.p.p., comma 4, diverso e ulteriore rispetto al ripristino della efficacia del provvedimento del Questore non convalidato, ormai preclusa dal provvedimento negativo adottato dal giudice.
Cio’, d’altra parte, non determina l’impossibilita’ di adottare un nuovo provvedimento, di contenuto sovrapponibile a quello non convalidato, non essendovi un giudicato circa la liceita’ delle condotte dei sottoposti o preclusioni, cosicche’ non risultano neppure pregiudicate le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.

Sentenza 24 settembre 2018, n. 41052

Data udienza 24 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
nei procedimenti nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso le ordinanze del 7/12/2016 e del 9/12/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo l’annullamento delle ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale di Vicenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con quattro distinte ordinanze, pronunziate il 7 e il 9 dicembre 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha respinto la richiesta del pubblico ministero di convalida dei provvedimenti del Questore di Vicenza del 6/12/2016, di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, adottati nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver premesso che la richiesta di convalida riguardava provvedimenti adottati a seguito di condotte violente commesse nel corso dell’incontro di calcio del 9 ottobre 2016 tra le squadre del Vicenza e del Cesena, in relazione alle quali era stato contestato agli intimati il reato di cui all’articolo 337 c.p., ha evidenziato la mancata trasmissione degli atti su cui il provvedimento del Questore era fondato, in quanto alla richiesta di convalida era stata allegata solamente una annotazione della Questura di Vicenza, avente a oggetto la trasmissione del provvedimento al pubblico ministero, con la conseguente impossibilita’ di valutazione degli elementi di prova raccolti a carico degli intimati e, di conseguenza, della legittimita’ del provvedimento di cui era stata domandata la convalida.
2. Avverso tali ordinanze ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, denunciando violazione della L. n. 401 del 1989, articolo 6, e carenza di motivazione, in quanto tra gli atti trasmessi a corredo della richiesta di convalida vi era anche la relazione di accompagnamento della Divisione di Polizia anticrimine della Questura di Vicenza del 7 dicembre 2016, nella quale, sia pure in sintesi, i fatti addebitati agli intimati erano descritti come riconducibili alle ipotesi di reato di cui agli articoli 337 e 582 c.p., il che avrebbe consentito al giudice di verificare la legittimita’ dei provvedimenti di cui era stata richiesta la convalida.
Ha aggiunto che la produzione di tutti gli atti delle indagini avrebbe violato il relativo segreto e che, in ogni caso, il giudice per le indagini preliminari avrebbe potuto chiedere una integrazione della documentazione allegata a corredo della richiesta di convalida, ove ritenuta insufficiente.
3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate, evidenziando che tra gli atti trasmessi dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari per la convalida dei provvedimento adottati dal Questore di Vicenza, ai sensi della L. n. 401 del 1989, articolo 6, vi era anche la relazione di accompagnamento della Divisione di Polizia anticrimine di Vicenza, nella quale i fatti verificatisi il 9 ottobre 2016 erano stati delineati come riconducibili al reato di cui all’articolo 337 c.p., e affermando che il giudice per le indagini preliminari avrebbe potuto chiedere al pubblico ministero l’integrazione di tale documentazione.
4. (OMISSIS) ha depositato memoria, mediante la quale ha resistito alla impugnazione del pubblico ministero.
Ha esposto di aver proposto ricorso amministrativo, sia nei confronti del provvedimento del Questore di Vicenza non convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, sia nei confronti di quello successivo del 23 dicembre 2016 e convalidato, entrambi annullati dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con sentenza del 30 marzo 2017, con il conseguente venir meno sia della diffida sia dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso del pubblico ministero, evidenziando la necessita’ della allegazione di tutti gli elementi posti a fondamento della valutazione di pericolosita’ giustificativa della adozione del provvedimento oggetto della richiesta di convalida.
5. Anche (OMISSIS) ha depositato memoria, mediante il medesimo difensore, svolgendo identiche difese quanto alla infondatezza del ricorso del pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero e’ inammissibile.
2. Il provvedimento adottato dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, articolo 6, in quanto limitativo della liberta’ personale, deve, a pena di decadenza, essere convalidato dal giudice ordinario, entro i termini e nelle forme stabiliti in tale disposizione. In caso di mancata convalida esso perde definitivamente la sua efficacia, come espressamente stabilito dall’ultima parte del terzo comma della disposizione, secondo cui ” Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive”, e non puo’ riacquistarla, neppure in caso di esito favorevole della impugnazione eventualmente proposta avverso il provvedimento di diniego della convalida, essendo definitiva e irretrattabile, in caso di mancata convalida, la perdita della efficacia provvisoriamente attribuita dall’ordinamento a tale provvedimento (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 1048 del 04/11/2010, Nunzi, Rv. 249149).
Il provvedimento negativo puo’, quindi, essere impugnato (cfr. Sez. 3, n. 33539 del 14/07/2016, Azzone, Rv. 267719), peraltro solo per violazione di legge, ai sensi dell’articolo 111 Cost. (Sez. 3, n. 1048 del 04/11/2010, Nunzi, Rv. 249149, cit.), non essendone previsti altri casi di impugnazione, ma solo allorquando si prospetti un interesse alla impugnazione, ex articolo 568 c.p.p., comma 4, diverso e ulteriore rispetto al ripristino della efficacia del provvedimento del Questore non convalidato, ormai preclusa dal provvedimento negativo adottato dal giudice.
Cio’, d’altra parte, non determina l’impossibilita’ di adottare un nuovo provvedimento, di contenuto sovrapponibile a quello non convalidato (come, peraltro, avvenuto nel caso di specie, essendo stati nuovamente adottati dal Questore di Vicenza, in data 23 dicembre 2016, i provvedimenti oggetto del diniego della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari), non essendovi un giudicato circa la liceita’ delle condotte dei sottoposti o preclusioni, cosicche’ non risultano neppure pregiudicate le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.
3. Nel caso in esame il pubblico ministero, pur prospettando, invero genericamente, violazione della L. n. 401 del 1989, articolo 6, senza indicare quali siano le disposizioni violate dal giudice della convalida, di cui sembra, in realta’, essere stata denunciata l’inadeguatezza del percorso argomentativo, non ha comunque precisato quali siano le ragioni che abbiano determinato l’impugnazione e che la sorreggano, posto che queste, come evidenziato, non possono essere individuate nella mera illegittimita’ del provvedimento di diniego della convalida impugnato, posto che dal suo annullamento non potrebbero comunque discendere effetti ripristinatori della efficacia del provvedimento del Questore, ormai definitivamente caducatosi.
Ne consegue l’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi del pubblico ministero, a causa della sua genericita’ e della mancanza del relativo interesse, che deve necessariamente accompagnare ogni impugnazione, ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 4, soprattutto in riferimento a una fase, come quella conseguente al diniego della convalida, definitivamente perenta, in relazione alla quale occorre, stante l’impossibilita’ di ricadute giuridicamente rilevanti sulla situazione determinatasi a seguito della mancata convalida, l’indicazione delle ragioni di una verifica di legittimita’ sull’operato del giudice della convalida (cfr., in tema di diniego della convalida dell’arresto in flagranza di reato, Sez. 5, Sentenza n. 21183 del 27/10/2016, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, Cosman, Rv. 266566; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Obien, Rv. 266734).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi del pubblico ministero.

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