In materia di concessione di derivazione ed utilizzazione di acque

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 8 luglio 2020, n. 14229.

La massima estrapolata:

In materia di concessione di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche è irrilevante il requisito che subordinava l’ammissibilità delle domande alla documentazione che dimostrava la disponibilità dell’area interessata alle opere di derivazione del corpo idrico. Infatti l’art. 10, comma 1, della L. n. 2 del 2015 della Provincia di Bolzano nel considerare le infrastrutture indispensabili per l’esercizio di una centrale idroelettrica di interesse pubblico, urgenti e indifferibili, rende superflua la disposizione dell’art. 3, comma 5, della l. n. 7 del 2005 della Provincia di Bolzano che prevedeva l’inammissibilità della domanda priva della documentazione comprovante la disponibilità delle aree interessate dalle opere relative alla derivazione idraulica e trasporto di dell’energia elettrica.

Sentenza 8 luglio 2020, n. 14229

Data udienza 11 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Contenzioso TSAP – Documentazione che provava la disponibilità dell’area interessata alle opere di derivazione del corpo idrico – Requisito che subordina l’ammissibilità della domanda – Eliminazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 34739/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
(OMISSIS) societa’ cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 161/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/09/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con istanza del 29 luglio 2010 l’ (OMISSIS) s.c.a.r.l. chiedeva il rinnovo della concessione, in scadenza al 4 marzo 2011, per la derivazione a fini idroelettrici dal (OMISSIS) nel territorio comunale di (OMISSIS). Con istanza del 25 febbraio 2011 la societa’ (OMISSIS) s.r.l. a propria volta presentava istanza di concessione di derivazione a fini idroelettrici dal (OMISSIS).
Con nota del 25 marzo 2011 l’Assessore all’urbanistica, ambiente ed energia della Provincia autonoma di Bolzano dichiarava inammissibile la richiesta presentata dalla societa’ (OMISSIS) perche’ contraria al buon regime del corpo idrico, in quanto il progetto di derivazione ineriva al medesimo tratto del (OMISSIS) interessato dalla derivazione gia’ concessa all’ (OMISSIS). Contro il provvedimento dichiarativo della inammissibilita’ dell’istanza la societa’ (OMISSIS) proponeva ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche(TSAP).
Nelle more, il competente Assessore della Provincia di Bolzano con decreto n. 328 del 12 luglio 2011 concedeva alla societa’ (OMISSIS) il rinnovo della concessione per la derivazione a fini idroelettrici dal (OMISSIS). Anche il decreto di rinnovo della concessione in favore della (OMISSIS) veniva impugnato dalla societa’ (OMISSIS) davanti al TSAP che, previa riunione dei ricorsi, li rigettava con sentenza n. 161 del 19 settembre 2018. Il Tribunale riteneva sussistente la causa di inammissibilita’ della domanda di concessione della derivazione a fini idroelettrici presentata dalla societa’ (OMISSIS), trattandosi di domanda autonoma (non concorrenziale) ma inammissibile perche’ contraria al buon regime delle acque, ai sensi della L.P. Bolzano n. 7 del 2005, articolo 3, comma 5 e dell’articolo 16 del Piano Generale Utilizzo Acque Pubbliche, posto che insisteva sul medesimo corpo idrico interessato dalla concessione, in fase avanzata di rinnovo, vigente in favore di (OMISSIS). Rigettava il ricorso contro il decreto di rinnovo della concessione in favore della contro interessata s.c.a.r.l. (OMISSIS), ritenendo infondata l’eccezione di illegittimita’ del decreto di rinnovo della concessione per mancata allegazione dei titoli comprovanti la disponibilita’ delle aree interessate dalla domanda di concessione, come richiesto a pena di inammissibilita’ dall’articolo 3 comma 5 della citata L.P. Bolzano, modificato da L.P. Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, articolo 10, comma 1; ad avviso del Tribunale tale disposizione era inapplicabile ai semplici rinnovi di concessioni a scopo idroelettrico, per cui il relativo procedimento doveva intendersi disciplinato dalla fonte normativa statale (Regio Decreto n. 1775 del 1933, articoli 28 e 30); in ogni caso rilevava che, con l’entrata in vigore della L.P. Bolzano n. 2 del 2015, articolo 10, comma 1, era stato superato il sistema che subordinava la realizzazione degli impianti idroelettrici e di trasporto della energia elettrica alla volizione meramente potestativa dei proprietari delle aree, posto che detti impianti dovevano considerarsi quali opere di interesse pubblico indifferibili ed urgenti.
Contro la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la societa’ (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Deposita memoria.
La Provincia autonoma di Bolzano resiste con controricorso.
La societa’ cooperativa (OMISSIS) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia:” Motivo di cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione della L.P. Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, articolo 3, nella versione vigente alla data dei fatti e comunque nella versione applicabile alla fattispecie in oggetto; violazione e falsa applicazione della L.P. BZ 30 settembre 2005, n. 7, articolo 16 e quindi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 28 e 30; violazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. Direttiva Bolkenstein) e dei principi cardine della libera concorrenza, trasparenza e liberta’ di stabilimento. In particolare la ricorrente censura la sentenza impugnata “laddove il Tribunale ha ritenuto di non fare applicazione della L.P. Bolzano n. 7 del 2005, articolo 3, comma 5, ultimo periodo, che prevedeva la necessita’ di allegare alla domanda di concessione e a pena di inammissibilita’ di questa, il “titolo comprovante la disponibilita’ delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare”.
Il motivo e’ infondato. La sequenza normativa di riferimento e’ la seguente: la L.P. 26 gennaio 2015, n. 2, articolo 1, comma 1, ha stabilito che le infrastrutture indispensabili per l’esercizio di una centrale idroelettrica (elencate nel successivo comma 2) sono considerate di interesse pubblico, urgenti e indifferibili; il successivo articolo 11 della medesima legge prevede che l’aggiudicatario della concessione per la derivazione delle acque a scopo idroelettrico, in caso di mancato accordo con il proprietario dei fondi interessati, puo’ chiedere all’Ufficio pubblico competente l’adozione dei provvedimenti di espropriazione o di imposizione di servitu’ occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture; la previsione della possibilita’ di acquisizione coattiva delle aree necessarie per l’esercizio della centrale idroelettrica ha reso superfluo il previgente della L.P. n. 7 del 2005, articolo 3 comma 5, che prevedeva l’inammissibilita’ della domanda in assenza di titoli comprovanti la disponibilita’ delle aree (di proprieta’ di terzi) interessate dalla realizzazione delle infrastrutture, disposizione che pertanto e’ stata abrogata dall’articolo 36, comma 1, lettera b) della Legge citata; la norma transitoria di cui all’articolo 34, comma 3, secondo cui le disposizioni introdotte dalla L.P. n. 2 del 2015, si applicano (retroattivamente) “alle domande di concessione per piccole e medie derivazioni ancora pendenti e non ancora pubblicate ” (mentre l’avvenuta pubblicazione della domande preclude l’applicazione dello ius superveniens ex articolo 34, comma 2) deve essere interpretata, in conformita’ ai principi costituzionali di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa (articoli 3 e 24 Cost.), nel senso che la nuova normativa si applica non solo ai procedimenti amministrativi pendenti e non ancora pervenuti alla fase della “pubblicazione”, ma anche alle procedure amministrative comunque non pervenute alla fase della pubblicazione perche’ concluse con la declaratoria di inammissibilita’ della domanda e conseguente istaurazione del contenzioso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 2 del 2015. In tal senso si e’ espressa questa Corte stabilendo che, in tema di derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica, la L.P. Bolzano n. 2 del 2015, articolo 10, che considera di pubblica utilita’ le infrastrutture indispensabili alle medie derivazioni, si applica come “ius superveniens” nel giudizio di cassazione qualora sia ad esso pertinente, per essere il giudizio stesso relativo al diniego di concessione per mancanza dell’acquisizione bonaria della disponibilita’ delle aree, titolo richiesto dall’abrogato della L.P. n. 7 del 2005, articolo 3, comma 5 e successive modifiche; in tal senso la norma transitoria della L.P. n. 2 del 2015, articolo 34, comma 3, deve essere interpretata nel senso dell’applicazione della nuova disciplina non solo alle procedure amministrative ancora pendenti e non pubblicate (cioe’ non ancora ammesse all’istruttoria con ordinanza “pubblicata”), ma anche a quelle dichiarate inammissibili e quindi definitivamente escluse dalla pubblicazione con conseguente contenzioso che ne sia derivato. (Sez. U, Sentenza n. 7112 del 12/04/2016).
A tali principi si e’ conformata la sentenza impugnata, in cui si rileva (pag. 12 e ss.) che la norma di cui alla L.P. Bolzano n. 2 del 2015, articolo 10, comma 1, sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo della concessione da parte di (OMISSIS), ha reso irrilevante la mancata allegazione alla domanda della documentazione comprovante la disponibilita’ delle aree interessate dalle opere relative alla derivazione idraulica e trasporto della energia elettrica, in quanto suscettibili di imposizione di servitu’ coattiva, come in effetti avvenuto nel caso in esame.
La censure in ordine alla violazione dei principi comunitari (articoli 49, 56 e 106 del TUFUE) di tutela della concorrenza e di non discriminazione rispetto alla societa’ (OMISSIS), precedente titolare della concessione oggetto di rinnovazione, sono inammissibili. Non e’ in contestazione che l’intervenuta declaratoria di inammissibilita’ della domanda di concessione presentata da (OMISSIS) “ha precluso alla Provincia intimata di mettere in comparazione le due istanze de quibus appunto perche’ mai furono concorrenti” (sentenza impugnata pagg. 8/9), essendo stato accertato in fatto che la ricorrente non ha mai esercitato la facolta’ di presentare, nei termini di legge, una domanda in concorrenza con quella presentata da Aziende Elettriche; pertanto non sussiste alcun interesse da parte della ricorrente a dolersi di asserite violazione dei principi comunitari sulla libera concorrenza.
2. Il secondo motivo denuncia: “Motivo di cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione della L.P. Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, articolo 3, violazione dell’articolo 16 Piano Generale Utilizzo Acque Pubbliche”. Secondo la ricorrente, poiche’ la domanda di concessione presentata da (OMISSIS) non era corredata dalla necessaria documentazione comprovante la disponibilita’ delle area su cui dovevano insistere le opere relative alla derivazione idroelettrica, nessuna domanda ammissibile poteva dirsi pendente con conseguente inapplicabilita’ delle disposizioni che rendevano incompatibile la domanda presentata da (OMISSIS) per la derivazione dal medesimo tratto del corpo idrico.
Il motivo e’ infondato per le medesime ragioni indicate nella trattazione del primo motivo, relativo alla sopravvenuta eliminazione normativa del requisito di ammissibilita’ della domanda rappresentato dalla necessaria allegazione della documentazione comprovante la disponibilita’ dell’area interessata dalle opere connesse alla derivazione dal corpo idrico.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso, delle spese di lite liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 4000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, accessori di legge ed Euro 200 per esborsi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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