L’omessa presentazione della dichiarazione Iva

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 7 luglio 2020, n. 14055.

La massima estrapolata:

L’omessa presentazione della dichiarazione Iva non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso dell’anno, se lo stesso viene ripreso ed indicato nella dichiarazione dell’anno successivo.

Ordinanza 7 luglio 2020, n. 14055

Data udienza 25 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Iva – Omessa presentazione della dichiarazione Iva – Perdita del diritto alla detrazione del credito maturato nel corso dell’anno – Esclusione – Credito ripreso ed indicato nella dichiarazione dell’anno successivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21936-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA BRINDISI;
– intimata –
Avverso la tenia n. 359/2014 dellaCOMM.TRIB.REG SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 13/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA NARIA CASTORINA.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 359/23/2014, depositata in data 13 febbraio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia, previa riunione, accoglieva gli appelli proposti dalla Societa’ Cooperativa (OMISSIS) nei confronti della Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 84/2/09 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi la quale aveva rigettato i ricorsi proposti dalla contribuente avverso due cartelle di pagamento, emesse per il recupero del credito Iva per gli anni di imposta 2004 e 2006, a seguito del controllo automatizzato operato dall’Ufficio Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis.
La CTR riteneva illegittimo l’utilizzo dello strumento della liquidazione d’imposta mediante controllo formale della dichiarazione dei redditi Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis, dovendo, nella specie, l’amministrazione procedere alla preventiva notifica di un avviso di accertamento, atteso che il recupero dell’imposta trovava la sua causa legittimante nel disconoscimento di un credito di imposta.
Avverso la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposte ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a un motivo.
La contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.
(OMISSIS) s.p.a. oggi Equitalia Sud s.p.a. non ha spiegato difese.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30, comma 2, articolo 28, commi 3 e 4 e articolo 54 bis, comma 2, lettera B in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Deduce che erroneamente la CTR aveva ritenuto l’illegittimita’ dell’utilizzo della procedura automatizzata per il recupero di un tributo derivante dal disconoscimento del diritto di detrazione del credito Iva per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale aveva comportato per la contribuente la perdita del diritto alla detrazione, salvo il diritto al rimborso.
La censura non e’ fondata anche se deve essere corretta la sentenza della CTR.
E’ pacifico in atti che la contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale IVA nel 2004 (anno di imposta 2003) portando il credito in detrazione nella successiva dichiarazione del 2005 e nel 2006 (anno di imposta 2005), portando il credito in detrazione nella successiva dichiarazione del 2007.
Le sezioni unite di questa Corte (con sentenza 8 settembre 2016, n. 17758) hanno stabilito che, in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale iva, e’ consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento. Ben puo’, difatti, il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi, in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 54-bis e 60 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la detrazione d’imposta, eseguita entro il suddetto termine biennale, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a iva e finalizzati a operazioni imponibili) (Cass. 4392/2018).
La motivazione della sentenza nella parte in cui ha affermato la necessita’ della previa notifica dell’avviso di accertamento e’, pertanto, erronea e deve essere corretta.
E’ errata, tuttavia, la conseguenza che ne trae la ricorrente.
Deve essere, infatti, rilevato, come affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze dell’8 settembre 2016, n. 17757 e 17758, che il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisce da un’operazione lecita ed effettiva e gli obblighi che ne derivano (dichiarazione, registrazione ecc.) hanno solamente una funzione illustrativa dei relativi dati al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter verificare agevolmente gli stessi onde procedere alla riscossione delle imposte. Pertanto cio’ che conta ai fini della detraibilita’ e’ solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito.
Il percorso della giurisprudenza e’ andato nella direzione di dare rilevanza alla sostanza (l’esistenza del credito) piuttosto che alla forma (mancato invio del modello annuale Iva) e il giudice tributario dovra’ riconoscere il credito Iva se il contribuente dimostra che sostanzialmente ha diritto alla detrazione.
L’omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell’anno successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purche’ lo stesso emerga dalle scritture contabili. Tale conclusione, discende dalla interpretazione dell’articolo 18 della Direttiva CE n. 77/388/CE, il quale subordina il diritto alla detrazione dell’Iva solamente al possesso della fattura, compilata secondo le disposizioni a essa applicabili. Tale soluzione garantisce il principio di neutralita’ dell’imposta in questione, quale principio fondamentale sul quale poggia l’intero impianto normativo dell’Iva. (cfr Cass. 16 ottobre 2012 n. 17754; Cass. 22 febbraio 2013 n. 4539).
La necessita’ di rispettare il citato principio di neutralita’, infatti, deve essere garantito anche nel caso in cui il soggetto passivo non rispetti le formalita’ imposte da uno Stato membro, quale ad esempio la presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Questa Corte, con riferimento ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia CE cause C-95/07 e C-96/07 del 8/5/2008, ha affermato che “ai sensi degli articoli 18, n. 1, lettera d) e 22 della sesta direttiva CE n. 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/17 il principio della neutralita’ fiscale impone che l’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalita’ imposte da uno stato membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie succitate, non puo’ privarlo del suo diritto alla detrazione, mediante l’annotazione a credito nella dichiarazione di imposta, ferma restando l’eventuale sanzione per l’inosservanza di tali obblighi” (cfr Corte Europea 12 maggio 2011, C – 107/10 e Cass. 22/05/2006, n. 12012; Cass. 06/08/2008, n. 21202; Cass. 20/3/2013 n. 6925) ed ha affermato il seguente principio di diritto “il credito Iva maturato nell’anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa puo’ comunque essere computato in detrazione, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e’ sorto, fermo restando il potere/dovere dell’amministrazione finanziaria di accertare l’esistenza del credito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 55 ” (Cass. 20120/2018).
Pertanto, in forza dei principi di diritto affermati da questa Corte, l’omessa presentazione della dichiarazione Iva non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno, nell’ipotesi in cui lo stesso credito venga ripreso ed indicato nella dichiarazione Iva dell’anno successivo.
Il diritto alla detrazione deve essere, infatti, esercitato entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e’ sorto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19, non contrastante con la citata Direttiva.
Il presente giudizio, cosi’ come anche riconosciuto dalla stessa Agenzia, non ha per oggetto l’accertamento dell’esistenza del credito, bensi’ l’accertamento del diritto alla compensazione del credito vantato dalla societa’ con i debiti tributari maturati nell’anno successivo a quello di maturazione del credito e, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del contribuente alla richiesta compensazione.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012, n. 115, articolo 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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