Impalcature installate per la ristrutturazione e furto in appartamento condominiale

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26691.

La massima estrapolata:

Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, e’ configurabile la responsabilita’ dell’imprenditore ex articolo 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonche’ la responsabilita’ del condominio, ex articolo 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia, cui e’ obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura

Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26691

Data udienza 5 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17101-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1563/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:
1. Nel 2007, (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il “(OMISSIS)” e la ” (OMISSIS) S.r.L.”, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti al furto di alcuni preziosi e denaro sottratti nel suo appartamento ad opera di ignoti, introdottisi in casa attraverso ponteggi lasciati incustoditi dalla impresa esecutrice dei lavori.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di parte attrice, condannando solidalmente la (OMISSIS) ed il Condominio al pagamento in favore della (OMISSIS) della somma di Euro 28.249,89, nonche’ al pagamento delle spese di lite.
2. Il Condominio proponeva appello avverso la predetta sentenza, evidenziando preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale, in quanto estraneo ai fatti di causa, assumendo che l’intera responsabilita’ ricadesse sulla sola impresa appaltatrice. Ancora, eccepiva l’inapplicabilita’ dell’articolo 2051 c.c., essendo il Condominio custode delle cose di proprieta’ comune e non anche dei ponteggi. In ultimo, rimarcava l’insussistenza della propria responsabilita’, a fronte dell’invio di due fax con i quali sollecitava l’impresa ad intervenire, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 1563/2017, pubblicata il 6/04/2017, accoglieva l’appello, rigettando la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti del Condominio, e condannando l’appellata al rimborso in favore dell’appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Muovendo da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Corte si pronunciava favorevolmente sulla teorica configurabilita’ della responsabilita’ solidale del Condominio, sia per culpa in eligendo, che per culpa in vigilando. Rilevando, tuttavia, l’impossibilita’ di esaminare la questione relativa al primo profilo, in quanto mai prospettata in primo grado, la Corte escludeva al contempo la sussistenza della culpa in vigilando, avendo il Condominio sollecitato piu’ volte l’impresa a rimuovere il ponteggio, a fronte della sospensione dei lavori.
3. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione con un motivo.
3.1. Condominio “(OMISSIS)” resiste con controricorso.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO CHE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di non condividere la proposta del relatore.
6. Parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la Corte avrebbe errato nel non applicare la norma di diritto sostanziale predetta, limitandosi ad escludere una culpa in vigilando ed una cupa in eligendo.
Il motivo e’ fondato.
La Corte territoriale nella sentenza impugnata ha richiamato l’articolo 2051 c.c. come norma che disciplina la responsabilita’ del condominio, ma poi di fatto ha esaminato solo il profilo della culpa in vigilando che propriamente e’ estraneo all’area dell’articolo 2051 c.c.. E’ stata omessa, invece, qualsivoglia valutazione in termini di caso fortuito della sequenza causale che ha portato al furto, in particolare della colpevole inerzia della impresa (ancorche’ sollecitata) nel predispone cautele o nel rimuovere la struttura. E pertanto la Corte d’Appello dovra’ valutare il predetto aspetto per verificare l’assenza o meno di responsabilita’ da parte del Condominio. Infatti, nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, e’ configurabile la responsabilita’ dell’imprenditore ex articolo 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonche’ la responsabilita’ del condominio, ex articolo 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia, cui e’ obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. N. 26900/2014; Cass. N. 6435/2009).
7. Pertanto, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Avv. Renato D’Isa

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