Espropriazioni, immobile abusivo e la relativa istanza di condono

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 8 novembre 2018, n. 28571.

La massima estrapolata:

In materia di espropriazioni, ove si tratti di immobile costruito abusivamente, per il quale risulti avanzata la relativa istanza di condono, l’Autorità giudiziaria sarà onerata dell’accertamento del buon esito di questa onde valutarne la sanabilità ai soli fini della corresponsione dell’indennità di espropriazione.

Sentenza 8 novembre 2018, n. 28571

Data udienza 17 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14454/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI NAPOLI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4727/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 9/12/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS).

RILEVATO

che:
1. I sigg.ri (OMISSIS), con citazione del 20/21 maggio 2015, hanno esposto quanto segue.
2. I sigg.ri (OMISSIS) sono stati comproprietari, iure successionis, di un compendio immobiliare in (OMISSIS), acquistato nel (OMISSIS), in stato di inabitabilita’, dal loro dante causa (OMISSIS) che aveva provveduto a demolire il manufatto esistente e ricostruire ex novo una palazzina composta di 7 appartamenti, relativamente alla quale aveva presentato, nel 1988, domanda di condono edilizio. Nel 1981, a seguito di ordinanza del Sindaco di Napoli, gli immobili venivano occupati e demoliti per la realizzazione delle opere pubbliche relative alla realizzazione del P.S.E.R., della L. n. 219 del 1981, ex articolo 80. Nel 1987 venivano determinate le indennita’ di espropriazione e quindi il concessionario (OMISSIS) provvedeva, tra il 1991 e 1996, al loro versamento presso la Cassa D.P.. I sigg.ri (OMISSIS) proponevano opposizione alla stima e chiedevano altresi’ la liquidazione dell’indennita’ di occupazione, con citazione del 30 giugno – 1 luglio 2009. Con sentenza n. 47/2010, emessa il 1 aprile 2010 e depositata il 3 giugno 2010, la Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento parziale della domanda dei sigg.ri (OMISSIS) condannava il Consorzio al deposito presso la C.D.P. di Napoli della sola indennita’ di occupazione legittima rigettando la domanda relativa alla indennita’ di espropriazione a causa della mancata adozione, alla data della decisione, del decreto definitivo di espropriazione, presupposto necessario per la predetta liquidazione della indennita’ di espropriazione. Tale pronuncia passava in giudicato. In data 14 maggio 2010 – 13 luglio 2010 veniva emesso il decreto di espropriazione dal Sindaco di Napoli. Con successiva disposizione dirigenziale del 15 novembre 2011, rilevata la regolarita’ della domanda di sanatoria proposta nel 1988, il Comune di Napoli ha rilasciato il condono edilizio.
3. I sigg.ri (OMISSIS), ritenuto che pertanto era venuta meno qualsiasi causa ostativa alla determinazione e liquidazione della indennita’ di espropriazione e che poteva altresi’ essere liquidata la indennita’ per la occupazione relativa al periodo intercorso fra il 1 aprile 2010, data di pronuncia della sentenza n. 47/10 della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, e il 13 luglio 2010, hanno adito nuovamente la Giunta Speciale partenopea con il predetto atto di citazione del maggio 2015 nei confronti del Comune di Napoli e del (OMISSIS).
4. Con sentenza n. 4727/2015 la Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli ha respinto la domanda nei confronti del Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva, ha accolto parzialmente la domanda di determinazione dell’indennita’ di espropriazione relativamente alla sola area di sedime, condannando per l’effetto il Consorzio al deposito presso la Cassa D.P. della somma di Euro 31.014,38 pari alla differenza fra l’indennita’ spettante (Euro 38.711,60) e quella depositata (Euro 7.697,22) oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio (13 luglio 2010) all’effettivo deposito della somma. Ha altresi’ condannato il Consorzio a versare la somma di Euro 109,24 a titolo di indennita’ di occupazione legittima, oltre interessi legali dal 13 luglio 2010 al deposito. Ha posto le spese processuali a carico del Consorzio. La Giunta Speciale ha ritenuto che essendo intervenuto il decreto di esproprio precedentemente alla sanatoria edilizia la indennita’ di espropriazione non puo’ che riguardare l’area di sedime e non anche gli immobili realizzati su di essa in difetto di concessione ad edificare.
5. Ricorrono per cassazione i sigg.ri (OMISSIS) deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e della L. n. 47 del 1985, articolo 35, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Ritengono i ricorrenti che la Corte di appello abbia erroneamente non tenuto conto del giudicato intervenuto fra le parti e della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio.
6. Replica con controricorso il (OMISSIS) in liquidazione richiamando la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, ai fini della indennita’ di espropriazione, la concessione in sanatoria relativa ad immobili realizzati abusivamente deve essere rilasciata prima dell’emissione del decreto di espropriazione (S.U. n. 2772/13, 11730/10, 13454/98, 18125/05) e secondo cui non sono suscettibili di indennizzo, della L. n. 2359 del 1865, ex articolo 46, gli edifici costruiti abusivamente che, ancorche’ oggetto di domanda di condono, non hanno ottenuto il rilascio della concessione in sanatoria prima della emissione del decreto di espropriazione (S.U. 11730/2010; 13454/1998; 18125/2005 e Cass. civ. 1 sez. n. 17881/2004; 7758/2004).

RITENUTO

che:
7. La questione posta con l’unico motivo di ricorso concerne l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto la domanda di indennita’ da occupazione legittima. Secondo i ricorrenti la qualificazione del bene (il carattere non abusivo dell’immobile edificato sul suolo) operata in quel giudizio ha efficacia di giudicato anche in questo giudizio, avente ad oggetto l’indennita’ di espropriazione, cosicche’ bisogna tenerne conto ai fini della quantificazione dell’indennita’.
8. Secondo l’orientamento di questa Corte il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, con la conseguente stima, quale antecedente logico-giuridico della statuizione sulla indennita’ di occupazione legittima, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio avente ad oggetto l’indennita’ di espropriazione. Infatti l’accertamento in fatto del valore del bene costituisce il comune punto di partenza sia per il calcolo dell’indennita’ di occupazione, che per la stima del danno risarcibile. Cio’ che muta, a seconda che si agisca per l’una o per l’altra indennita’, e’ solo il criterio legale di determinazione. L’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica del bene concerne un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e costituisce la premessa logica indispensabile della statuizione di entrambe. Resta pertanto precluso il riesame dello stesso punto di diritto per come e’ stato accertato nel primo giudizio. Si tratta di un principio che e’ gia’ stato affermato in precedenza da Cass. n. 3909 del 2011, e Cass. n. 20234 del 2016. Inoltre le Sezioni Unite, con sentenza n. 11730 del 2010, in tema di indennita’ di espropriazione ex lege n. 219 del 1981 e sull’impugnazione di una sentenza pronunciata dalla Giunta per l’espropriazione, hanno riferito il principio relativo alla rilevanza del carattere abusivo dell’immobile anche all’indennita’ per occupazione legittima, implicitamente evidenziando che la relativa questione e’ unica e comune alle cause per indennita’ di occupazione e di esproprio. Per altro verso, il principio, nella specie, appare ancora piu’ pertinentemente evocabile, in quanto la sentenza resa sull’indennita’ di occupazione legittima, riportata nel ricorso, aveva anche accertato il decorso del biennio dalla presentazione dell’istanza di sanatoria della L. n. 47 del 1985, ex articolo 35 e l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione.
9. Per tale considerazione, e per il giudicato sul punto, e’ altresi’ inapplicabile il principio enunciato dalle SU (nella stessa sentenza n. 11730 del 2010), proprio con riguardo alle espropriazioni ex lege n. 219 del 1981, laddove afferma che, ove si tratti di immobile costruito abusivamente, in relazione al quale sia stata avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della determinazione della condizione urbanistica dello stesso, si richiede l’accertamento della circostanza dell’avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente la sola considerazione della presentazione della predetta istanza. Il predetto principio, basato sulla vigenza della L. n. 2892 del 1885, articolo 13, viene infatti a cadere una volta che tale norma e’ stata abrogata dal Testo Unico del 2001, cosicche’ deve aversi riguardo al Testo Unico n. 327 del 2001, articolo 38, comma 2 bis, il quale stabilisce che “ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’autorita’ espropriante, sentito il Comune, accerta la sanabilita’ ai soli fini della corresponsione delle indennita’”. Cio’ che deve essere verificato non e’ l’avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, ma “la sanabilita’ ai soli fini della corresponsione delle indennita’”. Il che significa che, nel caso in cui sia stata gia’ presentata la domanda di condono, spetta al giudice valutare l’esito positivo della stessa, come e’ gia’ stato affermato da Cass. n. 18694 del 2016.
10. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Giunta speciale per le espropriazioni della Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Giunta speciale per le espropriazioni della Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Avv. Renato D’Isa

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