Omessa dichiarazione non c’è incompatibilità tra recidiva e continuazione

Corte di Cassazione, sezioni terza penale, Sentenza 14 novembre 2018, n. 51453.

La massima estrapolata:

In un’omessa dichiarazione non c’è incompatibilità tra recidiva e continuazione, possono dunque essere applicati entrambi praticando sul reato base, se del caso, un aumento di pena per la recidiva e quello per la continuazione che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile e uno commesso dopo la formazione del giudicato

Sentenza 14 novembre 2018, n. 51453

Data udienza 15 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 1/6/2017 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1/6/2017, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa il 23/2/2015 dal Tribunale di Gorizia, assolveva (OMISSIS) dai reati allo stesso ascritti, con riferimento all’omessa dichiarazione IVA, e, ritenuta la continuazione con le fattispecie di cui alla sentenza del G.i.p. del medesimo Tribunale in data 7/2/2012 (irr. 13/3/2013), rideterminava la pena in due anni e quattro mesi di reclusione; all’imputato, quale legale rappresentante della ” (OMISSIS) s.r.l.”, era contestato di non aver presentato le dichiarazioni annuali per gli anni 2007 e 2008, con maggior imposta IRES accertata nei termini di cui alla rubrica.
2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unica doglianza – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 99 c.p., comma 4, in relazione all’articolo 81 c.p., in uno con la violazione dell’articolo 521 c.p.p. ed il vizio motivazionale. La Corte di appello avrebbe confermato la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, come contestata, pur non essendo questa contenuta nella sentenza “patteggiata” emessa dal G.i.p. il 7/2/2012 e riunita in continuazione ai fatti qui in esame; con motivazione contraddittoria ed illogica, pertanto, la sentenza avrebbe aggravato con la recidiva un frammento di reato non colpito dalla stessa contestazione, cosi’ violando anche il principio di principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Si chiede, pertanto, l’annullamento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
L’articolo 81 c.p., comma 4, stabilisce che “Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non puo’ essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piu’ grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, comma 4, l’aumento della quantita’ di pena non puo’ essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu’ grave”.
Tanto riportato, ritiene la Corte che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione di questa norma, nei termini che seguono: a) ha individuato la pena base per il delitto di cui all’articolo 5 qui contestato; b) ha applicato, su questo, l’aumento di pena di cui all’articolo 99 c.p., comma 4, (recidiva contestata nel presente procedimento); c) ha applicato l’ulteriore aumento a titolo di continuazione – interna ed esterna – nel rispetto dell’articolo 81, comma 4, appena richiamato.
Non ricorre, pertanto, la doglianza indicata nel ricorso, in forza della quale la sentenza avrebbe “aggravato” della recidiva anche un “frammento” di reato quello unito in continuazione, di cui alla sentenza del 7/2/2012 – che la stessa aggravante soggettiva non aveva visto contestata; ne’, quindi, puo’ essere accolta la tesi per la quale la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la continuazione prima della recidiva, atteso che – in questo caso si’ – l’aumento ex articolo 99 c.p., comma 4, avrebbe impropriamente coinvolto anche i reati di cui alla precedente sentenza “patteggiata”. E con la precisazione, da ultimo, che la Corte di appello, determinando la pena nei termini indicati, ha fatto buon governo del principio – di costante affermazione giurisprudenziale – a mente del quale non esiste incompatibilita’ fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicche’, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l’aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che puo’ essere riconosciuta anche fra un reato gia’ oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (per tutte, Sez. 5, n. 51607 del 19/9/2017, Amoruso, Rv. 271624).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Renato D’Isa

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