Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 9 luglio 2019, n. 18401.

La massima estrapolata:

L’elencazione delle ipotesi di giusta causa (nonché di giustificato motivo soggettivo) di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario delle sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all’idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

Sentenza 9 luglio 2019, n. 18401

Data udienza 18 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8547-2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) in virtu’ di delEuro a in atti.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati (OMISSIS), anche con facolta’ disgiunte, in virtu’ di delega in atti.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1101/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/12/2017 R.G.N. 384/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la pronuncia n. 1101 del 2017, ha confermato la pronuncia emessa in data 12.7.2016 dal Tribunale di Palmi che aveva respinto l’impugnativa di licenziamento proposta da (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS) spa (di seguito (OMISSIS)) di cui era stato dipendente con mansioni di operarlo portuale nell’Area Portuale di Gioia Tauro.
2. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo era stato intimato dalla societa’, con lettera del 22.1.2015, perche’ il lavoratore aveva, in concorso con altri cinque soggetti, detenuto in territorio italiano e messo in circolazione, al fine di trarne profitto, un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 Kg e, in particolare, di avere venduto o comunque detenuto circa 1000 stecche di sigarette Marlboro Gold contraffatte, condotte per le quali gli era stata applicata ex articolo 444 c.p.p. la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e 50.000,00 Euro di multa, con sentenza divenuta definitiva il 23.9.2014.
3. I giudici di seconde cure, premessa l’acquiescenza del lavoratore in ordine al rigetto dell’eccezione di tardivita’ del licenziamento e sulla valenza riconosciuta quale condanna definitiva alla sentenza di patteggiamento, hanno precisato che: a) la condotta criminosa era oggettivamente di tale gravita’ e disvalore da comportare una immediata valutazione della persona del lavoratore in termini di assoluta riprovevolezza; b) la condotta, sebbene concernente un fatto extra-lavorativo, rivestiva comunque una sua rilevanza in considerazione del grado di affidamento particolarmente elevato, ricorrente nel caso in esame per il luogo di svolgimento della prestazione (area portuale destinata al passaggio continuo di merci) e per i precedenti penali del lavoratore; c) la lesione del vincolo fiduciario non costituiva l’introduzione di alcun elemento non previsto dalla norma, ma unicamente un passaggio ineludibile nel giudizio di legittimita’ del licenziamento; d) sussisteva il giustificato motivo soggettivo ed il licenziamento era legittimo non essendo significativo che, per un pregresso episodio di detenzione di hashish fosse stata irrogata una sanzione conservativa in quanto, in quella occasione, non vi erano precedenti a carico del lavoratore; e) la censura sulla sproporzionalita’ del licenziamento era stata genericamente prospettata.
4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Salvatore (OMISSIS) affidato a quattro motivi.
5. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) spa, illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere cosi’ sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 7 e dell’articolo 35 parte A lettera h del CCNL Lavoratori dei Porti, nonche’ la violazione degli articoli 1362 e ss c.c. e la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale, a fronte della contestazione relativa all’articolo 35 parte A lettera h del contratto collettivo nazionale citato (….) evitato di effettuare il giudizio sulla idoneita’ della condotta a ledere “la figura morale del lavoratore”, incentrando le proprie argomentazioni su di un tema non prospettato quale la lesione del rapporto fiduciario, e per avere dato rilievo alla reiterazione o alla recidiva del comportamento del lavoratore che non erano invece richiamati dalla disposizione collettiva citata.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’articolo 116 e articolo 132, comma 2, lettera 4, dell’articolo 111 Cost., comma 7, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte di appello espresso una motivazione da cui rilevare il proprio convincimento, e per non avere effettuato una valutazione della gravita’ del reato dando concretezza alla norma elastica costituita dalla “figura morale del lavoratore” lesa, nella fattispecie in esame, dalla condotta extra-lavorativa del dipendente.
4. Con il terzo motivo (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2106 e 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, articoli 1 e 3 anche in relazione all’articolo 1455 c.c., nonche’ la violazione dell’articolo 35 CCNL Porti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 perche’, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non sussisteva il giustificato motivo soggettivo perche’ il fatto non era idoneo a ledere la figura morale del lavoratore: lesione ravvisabile in condotte di una certa riprovevolezza, come per esempio i delitti contro la moralita’ o il buon costume, o che destavano particolare allarme sociale, come per esempio, lo spaccio di sostanze stupefacenti; inoltre, si sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto rilevante il luogo di passaggio continuo di merci, ove si svolgeva la sua prestazione lavorativa, in quanto la merce contrabbandata, oggetto del reato, non aveva viaggiato via mare ma su bus di linea; si deduce, poi, che il disvalore del reato in precedenza commesso dal (OMISSIS) (detenzione e spaccio di stupefacenti) in relazione al quale era stata applicata solo una sanzione conservativa, aveva un disvalore ben piu’ grave di quello riguardante la contestazione del presente procedimento e che la Corte territoriale aveva erroneamente ricavato la gravita’ dell’infrazione dai precedenti disciplinari che non potevano essere utilizzati per dare concretezza ad un addebito del tutto inidoneo ad integrare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
5. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2106 e 2119 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto generiche le censure sulla proporzionalita’ del licenziamento in quanto, da un lato, tale carenza dipendeva dall’assenza di argomentazioni sul punto da parte del primo giudice e, dall’altro, perche’ il giudizio sulla proporzionalita’ della sanzione espulsiva e’ obbligatorio e prescinde dalla eventuale doglianza della parte. Ne consegue che sul punto manca una statuizione da parte della Corte territoriale la quale ha, pertanto, considerato la vicenda in maniera astratta e pregiudiziale, senza esaminare tutti i parametri per ritenere la eventuale sperequazione del licenziamento.
6. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
7. Sono inammissibili le censure di omessa pronuncia o di omessa motivazione della gravata sentenza, in ordine alle problematiche se i fatti contestati (costituiti dalla detenzione e messa in circolazione, al fine di trarne profitto, di tabacco lavorato estero e di sigarette contraffatte) fossero idonei a ledere la “figura morale del lavoratore”, perche’ i giudici di seconde cure, a pag. 5 della gravata sentenza, hanno effettuato in senso positivo tale valutazione, dando chiara contezza della loro decisione.
8. I vizi denunciati, ex articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, sussistono, invece, solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione al riguardo ne’ disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. in termini Cass. 21.12.2010 n. 25866): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
9. Sono, di contro, infondate le doglianze circa l’accertamento, da parte della Corte di merito, della lesione del vincolo fiduciario e sui precedenti, disciplinari e penali, dell’incolpato, nonostante la norma collettiva non richiamasse tali requisiti, perche’ la impugnata pronuncia ha correttamente richiamato le argomentazioni espresse in sede di legittimita’ (cfr. Cass. 18.2.2013 n. 3912) – cui si intende dare seguito – secondo le quali la equiparazione della condotta con la previsione contrattuale non esonera dall’ulteriore indagine della idoneita’ dei fatti a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia con il lavoratore, valutando conseguentemente ogni aspetto che possa incidere sul grado di affidamento tale da fare ritenere il dipendente idoneo alla prosecuzione del rapporto, perche’ cio’ rappresenta un passaggio ineludibile nel giudizio di legittimita’ del licenziamento.
10. L’elencazione delle ipotesi di giusta causa (ma vale anche per il giustificato motivo soggettivo – Cass. 9.2.1990 n. 930) contenuta nei contratti collettivi, ha, infatti, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicche’ non preclude una autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneita’ di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass. 12.2.2016 n. 2830; Cass. 19.8.2004 n. 16260).
11. Il terzo motivo e’ infondato.
12. In primo luogo, va precisato che, al fine di connotare la lesione della “figura morale del lavoratore”, come richiamata dalla norma collettiva, non possono assumere rilievo unicamente i comportamenti che in qualche modo si riferiscano a delitti contro la moralita’ o il buon costume o che destino particolare allarme sociale, ma tutte le condotte che abbiano riflesso, anche se solo potenziale, da un punto di vista oggettivo, sulla funzionalita’ del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attivita’, purche’ di significativa gravita’, per contrarieta’ alle norme dell’etica e del vivere comune, in una prospettiva concettuale, quindi, piu’ ampia di quella sostenuta dal ricorrente.
13. La Corte territoriale, sul punto, con un accertamento di fatto congruamente motivato e, quindi, incensurabile in sede di legittimita’, ha giudicato che la condotta, oggetto della sentenza di patteggiamento ex articolo 444 c.p.p., aveva leso il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro sia avendo riguardo alle mansioni svolte sia con riferimento all’ambito locale ove l’attivita’ lavorativa veniva svolta, sicche’ si poneva in termini particolarmente gravi in un giudizio di prognosi di futura affidabilita’ del dipendente.
14. Trattasi, pertanto, di inferenza ne’ illogica ne’ arbitraria, sulla base dei suddetti elementi, quella di ritenere irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario perche’ era stata lesa la figura morale del lavoratore: si ribadisce con un apprezzamento di merito incensurabile innanzi a questa Corte suprema perche’ adeguatamente motivato.
15. Il quarto motivo, infine, non e’ meritevole di accoglimento.
16. La Corte di merito, sulla questione della proporzionalita’ della sanzione, ha adottato due distinte rationes decidendi: la prima riguardante la mancanza di specifici argomenti di impugnazione rispetto alla motivazione del primo giudice; la seconda fondata sul richiamo delle considerazioni esposte in relazione agli altri motivi di appello concernenti la sussistenza del giustificato motivo soggettivo e la lesione della figura morale del lavoratore.
17. Orbene, con riferimento alla prima ratio, da sola idonea e sorreggere il decisum, la censura formulata in questa sede e’ inammissibilmente generica perche’ si sostiene che il Tribunale non aveva effettuato, se non in maniera implicita, il giudizio di proporzionalita’ senza, pero’, riportare ne’ la parte della pronuncia di primo grado, onde consentire la verifica di quanto dedotto, ne’ l’eventuale doglianza in appello, al fine di verificare se e come la questione fosse stata rite et recte riproposta.
18. Giova ricordare che il giudizio di appello e’ caratterizzato dal principio del “tantum devolutum quantum appellatum” per cui tale effetto preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi di impugnazione.
19. L’inammissibilita’ di tale censura, sulla prima ratio, rende inammissibili anche le altre doglianze, sull’altra ratio decidendi, in quanto comunque il loro accoglimento non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza (cfr. Cass. 3.11.2011 n. 22753; Cass. 11.2.2011 n. 3386).
20. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
21. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *