In materia di sanzioni amministrative

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 5 luglio 2019, n. 18199.

La massima estrapolata:

In materia di sanzioni amministrative, ove l’accertamento della violazione sia realizzato attraverso analisi di campioni, la comunicazione dell’esito di tali analisi, ai sensi dell’art. 15 della l. n. 689 del 1981, equivale alla contestazione immediata di cui all’art. 14, comma 1, della stessa legge e, pertanto, non è soggetta ad un termine predeterminato, ma deve essere eseguita entro un lasso di tempo compatibile con l’equiparazione all’accertamento immediato stabilita dall’art. 15, comma 5, legge cit.; ne consegue che, solo ove tale comunicazione non sia possibile, occorre procedere alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine, decorrente dal momento del completamento dell’analisi, di cui all’art. 14, comma 2, legge cit., in difetto della quale si verifica l’estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria.

Sentenza 5 luglio 2019, n. 18199

Data udienza 6 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7127-2017 proposto da:
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 665/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS), definendo in modo favorevole per l’appellante l’opposizione contro ordinanza ingiunzione notificata per la violazione del disciplinare del Vermentino di Sardegna, accertata a seguito di analisi di laboratorio eseguite il 17 dicembre 2003 (violazione sanzionata dalla L. n. 164 del 1992, articolo 28, comma 2).
La corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto intempestiva la comunicazione dell’esito delle analisi, in quanto avvenuta il 17 marzo 2004, quando era oramai decorso il termine di novanta giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 14.
Al riguardo la corte ha osservato che, stessa L. n. 689 del 1981, ex articolo 15 la comunicazione dell’esito delle analisi da parte del dirigente del laboratorio tiene luogo della contestazione immediata; tuttavia, quando la comunicazione sia mancata, la contestazione deve essere eseguita entro novanta giorni dal momento in cui le analisi sono state eseguite.
A ragionare diversamente, sempre secondo la corte di merito, si arriverebbe all’assurdo che, “da un lato, in mancanza della comunicazione delle analisi, la contestazione ex articolo 14, dovrebbe essere notificata entro 90 giorni dal loro esito, e ove notificata oltre questo termine sarebbe estinta; dall’altro lato, se l’amministrazione, a quel punto e oltre quel termine, piuttosto che notificare la contestazione, si limitasse a comunicare le analisi sino ad allora non comunicate, il procedimento sarebbe salvo. Evidentemente questo sarebbe illogico perche’ la comunicazione delle analisi oltre 90 giorni non puo’ avere, dopo essere stata omessa, effetti maggiori e migliori della contestazione che, a condizione avvenga entro novanta giorni, e’ preposta a porre rimedio proprio all’omissione della comunicazione di esse analisi.
1.1. Una diversa opinione porterebbe infatti a dire che le analisi si potrebbero comunicare entro cinque anni dall’illecito, esito non accettabile, da cui consegue che esse debbono essere comunicate al piu’ tardi entro novanta giorni”.
La corte ha condannato l’amministrazione a restituire gli importi percepiti a seguito del passaggio del credito a ruolo.
Il ricorso e’ proposto sulla base di due motivi, cui il (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Il ricorso, avviato per la trattazione in camera di consiglio, e’ stato rimessa in pubblica udienza per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di appello.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articoli 14 e 15.
La sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la comunicazione dell’esito delle analisi di laboratorio, prevista dalla L. n. 689 del 1981, articolo 15 sia soggetta al termine previsto dallo stesso articolo 14, comma 2.
Il ricorrente sostiene che il termine di novanta si riferisce al caso in cui non sia stato possibile comunicare l’esito delle analisi di laboratorio, laddove nella specie tale condizione non ricorreva, perche’ la comunicazione di tale esito, equiparata per legge alla contestazione immediata, era stata invece eseguita. Qualora la comunicazione dell’esito delle analisi sia possibile e come nella specie sia anche avvenuta, il lasso di tempo intercorrente dall’esito delle analisi e la comunicazione e’ irrilevante.
Il motivo e’ fondato.
A norma della L. n. 689 del 1981, articolo 14, comma 1, le violazioni amministrative, ove possibile, debbono essere contestate immediatamente. Se la contestazione immediata non e’ avvenuta, ai sensi del comma 2 di detto articolo, gli estremi della violazione debbono essere notificati agl’interessati residenti nel territorio dello Stato entro novanta giorni. A norma dell’articolo 14 anzi detto, u.c. se e’ omessa la notificazione entro tali termini, l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.
Nel sistema della L. n. 689 del 1981, la normativa dell’articolo 14 va coordinata con il disposto della stessa L. n. 689, articolo 15 che regola con norma speciale l’ipotesi in cui l’accertamento dell’infrazione avvenga attraverso analisi di campioni, statuendo che in tal caso l’esito dell’analisi deve essere comunicato all’interessato dal dirigente del laboratorio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall’articolo 14. Solo ove non sia possibile effettuare questa comunicazione, a norma dell’articolo 15, comma 5 si deve procedere alla notificazione nel termine prescritto dall’articolo 14 (o dalle eventuali norme derogative) e, in difetto, si verifica l’estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria.
Pertanto, “nel sistema della L. n. 689, in caso di accertamento preceduto da analisi di campioni, deve ritenersi che il giudice, in sede di opposizione, ove se ne contesti la tempestivita’, sia innanzitutto tenuto a verificare se esso fu immediatamente effettuato con lettera raccomandata (o con altro mezzo che possa ritenersi equipollente), come prescrive l’articolo 15 (commi 1 e 4), cioe’ entro un lasso di tempo compatibile con l’equiparazione, stabilita dal comma 5, tra tale forma di accertamento e l’accertamento immediato previsto dall’articolo 14, comma 1. In mancanza – poiche’ il comma 6 dell’articolo 15 statuisce che ove non sia possibile effettuare la comunicazione all’interessato nelle forme di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni dell’articolo 14 – il giudice dell’opposizione e’ tenuto a verificare se la notificazione della contestazione sia avvenuta nel termine prescritto dall’articolo 14, comma 2 (o da eventuali norme derogative), decorrente dal momento del completamento dell’analisi” (cosi’ testualmente Cass. n. 7079/1997).
Posti tali principi e’ certamente da non condividere la tesi dei ricorrente secondo cui il tempo intercorrente fra il momento della conoscenza dell’esito delle analisi e la comunicazione dello stesso al trasgressore e’ assolutamente irrilevante.
E’ invece vero che tale comunicazione deve avvenire “entro un lasso di tempo compatibile con l’equiparazione stabilita dal comma 5, fra tale forma e l’accertamento immediato previsto dall’articolo 14, comma 1”.
Ma tale valutazione di compatibilita’ prelude a una verifica da farsi caso per caso, mentre la sentenza ha operato la sostanziale equiparazione fra la comunicazione dell’esito dell’analisi da parte del dirigente del laboratorio, nel caso di specie possibile ed eseguita, e la notificazione del verbale di contestazione della violazione: l’una e l’altra, secondo la sentenza, debbono farsi entro novanta giorni dalla data di esecuzione delle analisi.
Ma cosi’ non si tiene conto che, in materia di accertamenti mediante analisi di campioni, la notificazione degli estremi della violazione e’ prevista quando non sia “possibile effettuare la comunicazione all’interessato nelle forme di cui alla L. n. 690 del 1981, articolo 15, commi 1 e 4 e cioe’ a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte del dirigente del laboratorio.
Tale comunicazione dell’esito delle analisi (nel caso di specie effettuata) non e’ legata a termini predefiniti. Unico requisito e’ che essa sia eseguita entro un lasso di tempo compatibile con l’equiparazione fra tale forma di accertamento e l’accertamento immediato, termine che non puo’ farsi a priori coincidere con il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 14 come invece ritenuto dalla corte d’appello.
Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 112, 190, 282, 345 e 389 c.p.c.
La sentenza e’ censurata per avere accolto la domanda di restituzione delle somme pagate dopo la sentenza di primo grado nonostante la relativa richiesta fosse tardiva, in quanto formulata solo con la comparsa conclusionale.
La contro ricorrente ha replicato che la richiesta di restituzione delle somme e’ stata effettuata in prima udienza, posto che la notificazione della cartella esattoriale era avvenuto dopo la notificazione dell’atto di appello.
Il motivo e’ assorbito.
In conclusione la sentenza e’ cassata in relazione a motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e regolera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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