All’interno del condominio esiste un difficile rapporto tra la gestione della sicurezza degli impianti tecnologici asserviti alle parti private ed in quelle comuni

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18205.

La massima estrapolata:

All’interno del condominio esiste un difficile rapporto tra la gestione della sicurezza degli impianti tecnologici asserviti alle parti private ed in quelle comuni. Per queste ultime sussiste la responsabilità giuridica dell’amministratore che , per l’art.1130 c.c., deve disciplinarne il sicuro godimento in modo da renderle fruibili da parte di tutti i condòmini: Tuttavia tale obbligo non si estende agli impianti installati all’interno delle singole proprietà dei condòmini.

Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18205

Data udienza 17 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10993-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA gia’ (OMISSIS) SRL, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 94/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:
1. Nel marzo 2003, (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta, conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi la (OMISSIS) s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti per aver subito una violenta folgorazione, in occasione dei lavori di installazione di un condizionatore, per avere intaccato il cavo di alimentazione del contatore (OMISSIS). Parte convenuta si costituiva resistendo alla domanda. Con sentenza 1471/2011 il Tribunale dichiarava l’infondatezza della pretesa attorea.
2. Il (OMISSIS) proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure. Con sentenza 94/2018, pubblicata il 22/01/2018, la Corte territoriale di Lecce respingeva il gravame, non potendosi ascrivere all’appellata alcuna condotta illecita, non sussistendo in capo all'(OMISSIS) alcun obbligo giuridico di procedere alla verifica dell’impianto o di procedere all’allacciamento dell’alimentazione, una volta accertata l’attestazione di conformita’; invero, la predisposizione delle tracce murarie attraverso le quali passava il filo della corrente elettrica non era stata curata dall'(OMISSIS) bensi’ da altra impresa, che aveva altresi’ proceduto ad effettuare la dichiarazione di conformita’ ex L. n.46 del 1990. Peraltro, non essendo attribuibile alla societa’ appellata la realizzazione dell’impianto non poteva conseguenzialmente sussistere alcun nesso eziologico tra la condotta dell'(OMISSIS) ed il sinistro occorso.
3. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.
3.1. (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.A., resiste con controricorso.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO

che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.
6.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, avendo il giudicante contraddittoriamente affermato che (OMISSIS), in quanto proprietaria, e’ responsabile di tutto quanto realizzato a monte del contatore, ma che la predisposizione delle tracce murarie e’ stata realizzata non dall'(OMISSIS) ma dall’impresa autrice dell’impianto all’interno del locale. Si evidenzia, inoltre, che quest’ultima non ha eseguito i lavori a monte del contatore, cosi’ come si evince dalla documentazione in atti.
Il motivo e’ inammissibile in quanto non deduce la violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il profilo della contraddittorieta’, atteso che individua la pretesa contraddittorieta’ nelle prime otto righe della pagina 10 (… avendo affermato che l'(OMISSIS) e’ proprietaria, e quindi responsabile, di tutto quanto realizzato a monte del contatore, ma allo stesso tenpo che “la predisposizione delle tracce murarie, attraverso le quali passa il grosso cavo coassiale 3 conduttori x 6+6 mm, anche a monte del contatore e’ stata realizzata non dall'(OMISSIS), ma dalla impresa che ha realizzato l’impianto all’interno del locale”) in modo manifestamente privo di corrispondenza con la sentenza impugnata, la quale non ha detto che “tutto quanto realizzato a monte del contatore” e’ proprieta’ dell'(OMISSIS), ma ha parlato di impianto, il che allude ad un’entita’ ben precisa, che non e’ indicata dal ricorrente come parte della motivazione.
Per cui il motivo e’ inammissibile, in quanto non attinge l’effettiva motivazione della sentenza nel suo tenore.
Per il resto il motivo esorbita dal paradigma invocato e si sostanza in una manifestazione di critica alla motivazione della sentenza per illogicita’ rispetto a quanto avrebbe accertato la c.t.u., della quale si riproducono passi. Senonche’, la motivazione criticata nemmeno viene individuata. Inoltre, neppure si indica se e dove sia stata prodotta e sarebbe esaminabile la c.t.u. in questo giudizio di legittimita’ e nemmeno si precisa di volere fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di appello,
cosi’ adempiendo all’onere di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6 secondo i dettami di Cass. Sez. Un., n. 22726 del 2011.
E comunque nell’escludere la responsabilita’ dell’odierno controricorrente, la Corte territoriale ha preso le mosse dal rilievo per cui la predisposizione delle tracce murarie era stata eseguita non gia’ dall'(OMISSIS), ma da altra impresa, che ha provveduto alla dichiarazione di conformita’ di cui alla L. n. 46 del 1990. Tanto premesso, non sussistendo alcun obbligo giuridico gravante sull'(OMISSIS) di procedere alla verifica dell’impianto, la responsabilita’ di quest’ultima andava certamente esclusa.
L’evidente coerenza della motivazione induce ad escludere l’ammissibilita’ delle censure sollevate, le quali, anche se formulate coerentemente con i principi di questa Corte, sarebbero stata in ogni modo infondate, per i motivi esposti.
6.2. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., articoli 1176, 2043, 2236 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte escluso la responsabilita’ dell'(OMISSIS) malgrado la CTU ne avesse affermato l’obbligo di vigilanza sulle modalita’ di realizzazione dell’impianto elettrico.
Il motivo e’ inammissibile in quanto pur evocando Cass. n. 11892 del 2016, in concreto non ne segue i dettami la’ dove ipotizza la possibilita’ della denuncia di un vizio di sussunzione, ma si risolve in una sollecitazione a desumere implicazioni valutative dalla c.t.u., cosi’ postulando un controllo della ricostruzione della quaestio facti proprio al di fuori di quanto affermato dalla sopradetta sentenza (confermata da Cass., Sez. UN., n. 16598 del 2016) non riconducibile alla violazione dell’articolo 116 c.p.c..
Non solo: omette di individuare la motivazione criticanda e tanto sarebbe sufficiente ad evidenziarne la inammissibilita’. Inoltre evoca la c.t.u, sulle cui risultanze si diffonde, senza localizzarla nel mancato rispetto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in subordine alla seconda doglianza, l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo la CTU precisato che sussiste sempre e comunque la responsabilita’ dell’Ente fornitore di energia elettrica per le violazioni degli obblighi generali e speciali previsti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza elettrica.
Il motivo oltre per essere inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 come gia’ evidenziato, perche’ evoca la c.t.u. senza osservare la norma e anche inammissibile perche’ fuori dai limiti posti da Cass. S.U. 8053-8054/2014.
6.4. Con il quarto motivo, in via subordinata al terzo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c., 2043 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; si duole che se il Giudice di seconde cure avesse valutato le risultanze probatorie secondo criteri di razionalita’ logica, si sarebbe ascritta all'(OMISSIS) la colpa, almeno concorrente, nella causazione del danno al (OMISSIS).
Il quarto motivo, dedotto in via subordine, e’ anch’esso inammissibile in quanto si fonda del tutto genericamente su quanto dedotto nei motivi precedenti cosi’ anche risultando privo di autonomia. Parla poi di travisamento della prova e non enuncia la violazione delle norme di diritto evocate.
7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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