Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di attribuzione del legislatore

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 28 febbraio 2019, n. 6059.

La massima estrapolata:

L’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di attribuzione del legislatore è configurabile solo nell’ipotesi in cui il Giudice speciale applichi non una norma esistente ma un precetto da lui creato, svolgendo un’attività di produzione legislativa che non gli compete. Tale ipotesi è esclusa quando il giudice speciale si attiene al compito ermeneutico che gli appartiene, ovvero la ricerca della voluntas legis applicabile nel caso concreto, interpretando le norme oltre il loro dato letterale, ed individuandone la ratio anche attraverso il loro coordinamento sistematico. Tale operazione interpretativa potrebbe dare luogo eventualmente ad un error in iudicando ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.

Sentenza 28 febbraio 2019, n. 6059

Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24650-2017 proposto da:
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per quanto possa occorrere l’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA e l’UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO di PALERMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 440/2017 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, depositata il 19/10/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 16/01/2018 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per l’Avvocatura Generale dello Stato.

 

FATTI DI CAUSA

1. La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Ragusa propone ricorso, affidato ad unico motivo, denunciando eccesso di potere giurisdizionale, avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della decisione di primo grado, e’ stato affermato – in relazione al ricorso proposto in ordine alla cancellazione della candidata alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea della Regione Siciliana, (OMISSIS), della lista (OMISSIS) – che il requisito concernente l’eta’, previsto dalla Legge Regionale n. 29 del 1951, articolo 7, attenesse all’eleggibilita’ e non alla candidabilita’, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della predetta candidata, maggiorenne, ma di eta’ inferiore ai ventun anni, come prescritto dalla predetta norma.
2. Le parti intimate non svolgono attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso in esame propone (ai sensi dell’articolo 362 c.p.c., comma 1) un’unica censura, con la quale si deduce, in relazione all’articolo 111 Cost., comma 8; Legge Regionale Siciliana n. 29 del 1951, articolo 7 e del R.Decreto Legge 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana) eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata al legislatore.
Si sostiene che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (d’ora in avanti, per brevita’, CGA) sarebbe pervenuto all’affermazione dell’erroneita’ dell’esclusione della candidata alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea della Regione, sebbene non avesse compiuto, come prescritto dalla Legge Regionale n. 20 del 1951, articolo 7, il ventunesimo anno di eta’, all’esito di un’attivita’ interpretativa di natura creativa, in maniera tale da invadere la sfera riservata al legislatore. Nel ritenere che la norma in questione si riferisse esclusivamente all’eleggibilita’, la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare che il conseguimento del ventunesimo anno di eta’ costituisce un “prerequisito” per la partecipazione alla competizione elettorale, in assenza del quale il diritto di elettorato passivo, attenendo ad uno status non rimuovibile dall’interessato, esclude in radice il diritto di elettorato passivo. Il risultato di tale attivita’ ermeneutica, censurabile tanto sotto il profilo letterale quanto dal punto di vista sistematico, finirebbe con lo stravolgere la regolarita’ della competizione elettorale, determinando la sottrazione di voti a favore di un soggetto che non potra’ poi svolgere la propria funzione.
2. Il ricorso e’ inammissibile.
2.1. Con la sentenza impugnata il CGA ha legittimamente esercitato, nell’ambito del sindacato di legittimita’ del provvedimento impugnato, la propria funzione interpretativa delle norme di riferimento, insindacabile come tale per motivi inerenti alla giurisdizione.
Non puo’ seriamente porsi in dubbio, infatti, che l’interpretazione della legge rappresenta l’essenza della funzione giurisdizionale e non puo’, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, cosi’ da giustificare il ricorso previsto dall’articolo 111 Cost., comma 8 (Cass., Sez. U, 14 dicembre 2016, n. 25628; Cass, Sez. U, 31 maggio 2016, n. 11380).
3. Con particolare riferimento alla invocata figura dell’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, vale bene richiamare il principio secondo cui essa e’ configurabile solo qualora il Giudice speciale abbia applicato non una disposizione esistente, ma un precetto da lui creato, esercitando un’attivita’ di produzione normativa che non gli compete. L’ipotesi non ricorre quando il giudice speciale – come nella specie – si sia attenuto al compito interpretativo che gli e’ proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla “ratio” che il loro coordinamento sistematico disvela.
3.1. Giova ancora ribadire che alla non configurabilita’ dell’eccesso di potere nelle ipotesi in cui il Giudice speciale od ordinario individui una regula juris facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attivita’ di interpretazione, anche in via analogica, del quadro delle norme, questa Corte e’ pervenuta movendo dalla considerazione secondo cui l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore e’ figura di rilievo affatto teorico, in quanto – dovendosi ipotizzare che il giudice applichi, non gia’ la norma esistente, ma una norma all’uopo creata – detto eccesso potrebbe ravvisarsi solo a condizione di poter distinguere un’attivita’ di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da un’attivita’ interpretativa; attivita’ quest’ultima certamente non contenibile in una funzione meramente euristica, ma risolventesi in un’opera creativa della volonta’ della legge nel caso concreto (Cass., Sez. U, 29 dicembre 2017, n. 31228; Cass., Sez. U, 10 settembre 2013, n. 20698; Cass., Sez. U, 21 novembre 2011, n. 24411; Cass., Sez. U, 28 gennaio 2011, n. 2068).
4. L’operazione ermeneutica realizzata dal Giudice speciale potrebbe dare luogo, eventualmente, ad un “error in iudicando”, ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (Cass., Sez. U, Sez. U, 21 marzo 2017, n. 7157; Cass., Sez. U, 12 dicembre 2012, n. 22784).
4.1. Ove si consideri il percorso argomentativo seguito dalla decisione impugnata, deve ritenersi che il CGA abbia posto in essere una mera attivita’ di interpretazione delle norme di riferimento, per altro attenendosi, nella misura in cui ha valorizzato il significato letterale della Legge Regionale n. 29 del 1951, articolo 7 (” Sono eleggibili a deputati regionali..”), con conseguente differenziazione della “incandidabilita’” – fondata su specifiche ipotesi che non contemplano anche il requisito dell’eta’ – dalla “ineleggibilita’”, a un criterio ermeneutico di elementare portata. Giova in proposito rilevare che queste Sezioni Unite, nell’individuare la linea di demarcazione oltre la quale l’interpretazione del quadro normativo trasmoda in attivita’ creatrice, con indebita invasione della sfera riservata al legislatore, hanno affermato che l’attivita’ interpretativa e’ segnata dal limite di tolleranza ed elasticita’ del significante testuale, nell’ambito del quale “la norma di volta in volta adegua il suo contenuto, in guisa da conformare il predisposto meccanismo di protezione alle nuove connotazioni, valenze e dimensioni che l’interesse tutelato nel tempo assume nella coscienza sociale, anche nel bilanciamento con contigui valori di rango superiore, a livello costituzionale o sovranazionale” (Cass., Sez. U, 11 luglio 2011, n. 15144).
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso non consegue alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese, non avendo le parti intimate svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Avv. Renato D’Isa

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