Fattispecie espropriativa di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5201.

La massima estrapolata:

Nella fattispecie espropriativa di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l’illecita o illegittima utilizzazione dell’immobile per scopi di interesse pubblico costituisce il presupposto indispensabile per l’adozione del peculiare provvedimento di acquisizione previsto. Ne deriva che l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale non può che avere la medesima natura non già risarcitoria ma indennitaria, con la conseguenza che le controversie inerenti le indennità per atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 53, c. 2, del DPR 327/2001 e dell’art. 133, lett. g) cod.proc.amm.

Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5201

Data udienza 12 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al N.R.G. 9915-2018 sollevato, con ordinanza pubblicata il 26 marzo 2018, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania nel giudizio vertente tra:
(OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrenti non costituite in questa sede –
e
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA;
– resistente non costituito in questa sede –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto di citazione notificato l’8 ottobre 2013, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il Comune di Giugliano in Campania, formulando le seguenti conclusioni:
– previa eventuale disapplicazione del decreto di acquisizione sanante (prot. n. (OMISSIS)) ex articolo 42-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, inserito del Decreto Legge 6 giugno 2011, n. 98, articolo 34, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2011, n. 111, dichiarare illegittima e incongrua la determinazione dell’indennizzo, ivi quantificato in Euro 252.680,54, per l’acquisizione dei suoli di proprieta’ delle attrici, utilizzati per la realizzazione di un edificio scolastico;
– condannare l’Amministrazione convenuta al pagamento del giusto indennizzo per l’acquisizione in sanatoria, da calcolare in conformita’ dell’effettivo ed integrale valore di mercato dei suoli utilizzati per scopi di pubblico interesse;
– condannare altresi’ l’Amministrazione convenuta al pagamento dell’indennizzo per il danno non patrimoniale, quantificato in misura del 10% del valore stimato ai fini della determinazione dell’indennizzo del danno patrimoniale, ed al pagamento delle indennita’ e degli indennizzi dovuti per il mancato godimento dei detti suoli, dalla occupazione sino alla data di adozione del decreto di acquisizione, il tutto oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno.
Il Comune di Giugliano in Campania si e’ costituito, resistendo ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
2. – L’adito Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1015/2015, depositata in cancelleria il 12 maggio 2015, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
A tale declinatoria il Tribunale ordinario e’ pervenuto sul rilievo che, al di la’ del nomen iuris attribuito dal legislatore con il citato articolo 42-bis, l’indennizzo costituisce, nella sua eziologia, un risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della P.A., con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa (ex articolo 133, comma 1, lettera g, cod. proc. amm.) ed in tema di risarcimento dei danni (ex articolo 30, comma 6, cod. proc. amm.).
3. – Con ricorso in riassunzione notificato in data 29 maggio 2015, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale della Campania l’annullamento del provvedimento con il quale e’ stata disposta, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 42-bis, l’acquisizione al patrimonio comunale del suolo di loro proprieta’, censurando, in particolare, la liquidazione degli indennizzi, riferiti sia alla perdita della proprieta’ sia all’occupazione illegittima e al danno non patrimoniale, ritenendo inadeguati rispetto al
valore venale dei beni acquisiti quelli determinati
dall’Amministrazione. Le ricorrenti hanno quindi domandato la condanna del Comune di Giugliano in Campania al pagamento del giusto ammontare ritenuto dovuto per la predetta acquisizione in sanatoria.
4. – Con ordinanza in data 26 marzo 2018 il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione spetti al giudice ordinario.
Il Tribunale amministrativo confliggente premette, quanto all’ambito del giudizio in riassunzione, che esso concerne espressamente l’esperimento dell’azione per la determinazione dell’indennizzo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ex articolo 42-bis, “essendo, invece, inammissibile, per indebita mutatio libelli, ogni ulteriore considerazione in ordine al possibile difetto di motivazione del medesimo provvedimento di acquisizione sanante quanto alla prevalenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’opera” (trattandosi, peraltro, di “valutazione, tardivamente e irregolarmente introdotta, con mera memoria”, nel corso del giudizio amministrativo).
Tanto premesso – e rilevato che la domanda articolata in via principale si fonda sulla richiesta rideterminazione dell’indennizzo stimato per il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’acquisizione sanante – il TAR ritiene che la controversia concernente la congruita’ dell’indennizzo fissato nel provvedimento del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ex articolo 42-bis, sia sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica citato e dell’articolo 133, comma 1, lettera g), cod. proc. amm., dovendo essere ricondotta alle ipotesi, ivi contemplate, di determinazione e corresponsione delle indennita’ in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
5. – Il conflitto e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo il pubblico ministero, a seguito dell’adozione della determina di espropriazione sanante, le somme dovute per il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale hanno natura indennitaria, sicche’ la controversia avente ad oggetto la determinazione in esame rientra nella giurisdizione della Corte d’appello di Napoli.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Si tratta di stabilire a quale plesso giurisdizionale spetta conoscere della controversia promossa dai privati proprietari per contestare la congruita’ della quantificazione – operata dal Comune di Giugliano in Campania con il provvedimento di acquisizione sanante del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ex articolo 42-bis – dell’indennizzo loro spettante a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo di quanto dovuto a titolo di occupazione senza titolo.
2. – La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
3. – La giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 29 ottobre 2015, n. 22096; Cass., Sez. U., 12 giugno 2018, n. 15343; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2018, n. 33539) ha infatti statuito che, nella fattispecie delineata del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 42-bis, l’illecita o illegittima utilizzazione di un bene immobile da parte dell’amministrazione per scopi di interesse pubblico costituisce soltanto il presupposto indispensabile, unitamente alle altre specifiche condizioni previste da tale disposizione, per l’adozione – nell’ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attivita’ della stessa amministrazione – del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto. Ne consegue che, ove detto autonomo, speciale ed eccezionale procedimento espropriativo sia stato legittimamente promosso, attuato e concluso, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, in quanto previsto dal legislatore per la perdita della proprieta’ del predetto bene immobile, non puo’ che avere la medesima natura non gia’ risarcitoria ma indennitaria, con l’ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di determinazione o di corresponsione delle indennita’ in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 53, comma 2 e dell’articolo 133, lettera g), u.p., cod. proc. amm.
Si e’ anche chiarito (Cass., Sez. U., 25 luglio 2016, n. 15283) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di acquisizione sanante del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ex articolo 42-bis, ma anche quella avente ad oggetto l’interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto, ai sensi del comma 3, u.p., di detto articolo, “a titolo di risarcimento del danno”, giacche’ esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al precedente comma 1, secondo un’interpretazione imposta dalla necessita’ di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori.
4. – La controversia de qua e’ devoluta, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennita’, dovendosi interpretare in via estensiva del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 29(Cass., Sez. U, n. 15283 del 2016, cit.).
5. – Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio, nel quale le parti non hanno svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza in unico grado della Corte d’appello di Napoli.

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