In tema di misure volte a prevenire fenomeni o condotte violente in occasione di manifestazioni sportive

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 15 febbraio 2019, n. 7176.

La massima estrapolata:

In tema di misure volte a prevenire fenomeni o condotte violente in occasione di manifestazioni sportive, il giudice della convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell’art. 6, l. n. 401/1989, che impone al soggetto di comparire più volte nell’ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolge la manifestazione, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura adottata sia sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario. In ogni caso, nella valutazione dell’obbligo, il giudice deve considerare la necessità di evitare imposizioni inutilmente vessatorie.

Sentenza 15 febbraio 2019, n. 7176

Data udienza 30 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVEZZANO;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/09/2018 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG;
Il PG chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano che, in sede di convalida del provvedimento del questore di L’Aquila del 25 settembre 2018, ha ridotto la durata delle prescrizioni imposte a (OMISSIS) ad anni 1 mesi 6, deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione.
Secondo il ricorrente, il giudice per le indagini preliminari avrebbe applicato la misura con una durata inferiore a quella minima di 5 anni prevista dalla L. n. 401 del 1989, articolo 6, commi 3 e 5, e non avrebbe motivato perche’ la durata imposta dal Questore sarebbe stata eccessiva, nonostante si tratti di soggetto recidivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione e’ manifestamente infondato.
1.1. Va premesso che ai sensi della L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 5, “Nei confronti della persona gia’ destinataria del divieto di cui al primo periodo e’ sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo’ essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. La prescrizione di cui al comma 2, e’ comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso puo’ essere aumentata fino a otto anni”.
1.2. Il ricorso e’ in primo luogo generico, posto che non risulta allegato al ricorso alcun atto da cui emerge l’esistenza di un precedente provvedimento ex articolo 6.
Inoltre, dal provvedimento del Questore risulta solo che (OMISSIS) era stato denunciato per alcuni reati, ma non l’esistenza di un precedente provvedimento L. n. 401 del 1989, ex articolo 6. In coerenza con tale dato, il Questore di L’Aquila aveva disposto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, L. n. 401 del 1989, ex articolo 6, per la durata di anni 4, e non di anni 5.
1.3. Pertanto, la valutazione del giudice per le indagini preliminari e’ stata del tutto corretta, prevedendo la L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 5, una durata da uno a 5 anni del divieto.
2. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato, non risultando la condizione di recidiva puramente asserita dal pubblico ministero.
2.1. Va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, fondato per altro sulla lettura delle norme gia’ espressa dalla Corte Costituzionale (cfr. la sentenza n. 512/2002) e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 44273 del 27.10.2004, Rv. 229110), secondo il quale in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il giudice della convalida del provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di comparizione per piu’ volte presso un ufficio o comando di polizia, e’ tenuto a motivare sia sulla congruita’ della misura che sulla necessita’, proporzionalita’ ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura.
Si e’ affermato che il giudice, nella valutazione dell’estensione dell’obbligo deve considerare la necessita’ di evitare imposizioni inutilmente vessatorie (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 46204 del 21.09.2011, Rv. 251590; Sez. 6, Sentenza n. 19511 del 27/04/2016, Olivo, Rv. 267176 – 01).
Per altro, la L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 3, come modificato dal Decreto Legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146, prevede che “Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo’ modificare le prescrizioni di cui al comma 2”, cioe’ quelle che si aggiungono al divieto di accesso a determinati luoghi e che, per il fatto di imporre l’obbligo di comparizione del soggetto che ne sia destinatario presso l’ufficio o il comando di polizia competente, vanno ad incidere direttamente, ancorche’ in misura limitatamente invasiva, sul bene della liberta’ personale.
2.2. Quanto alla valutazione sulla congruita’ della misura, deve ritenersi che la motivazione sia sufficiente, avendo il giudice per le indagini preliminari applicato una durata piu’ prossima al minimo previsto dalla legge ed avendo comunque descritto, nella parte generale del provvedimento, la condotta tenuta da (OMISSIS), a cui ancorare il giudizio di congruita’.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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