Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria
il seguente decreto-legge:
Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo
Art. 2
«182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».
Capo VI
Art. 11
Modifiche al codice civile
Art. 12
4. Per l’istituzione dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1, lett. d), e’ autorizzata la spesa di euro 150.000 per l’anno 2015.
Art. 15
«Art. 18-bis (Pubblicita’ sul portale delle vendite pubbliche)
1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e’ dovuto un contributo per la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita e’ disposta in piu’ lotti, il contributo per la pubblicazione e’ dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalita’ previste dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte e’ stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e’ prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al periodo precedente, il contributo per la pubblicazione non e’ dovuto.
«Art. 16-undecies (Modalita’ dell’attestazione di conformita’)
1. Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall’articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa e’ apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla medesima.
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’ articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati; b) all’articolo 38, comma 1-bis , le parole: “1° luglio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.
Art. 21
1. All’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalita’, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unita’ di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria.”.
Titolo V
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