Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 settembre 2017, n. 21345. La sentenza di rigetto della domanda di divorzio per l’intervenuta riconciliazione dei coniugi dopo la separazione

La sentenza di rigetto della domanda di divorzio per l’intervenuta riconciliazione dei coniugi dopo la separazione ha natura dichiarativa (in quanto accerta il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni previste dalla legge perche’ possa farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio), ma e’ d’altro canto evidente che, una volta che sia passata in giudicato, essa travolge, con effetto ex tunc, qualsivoglia provvedimento provvisorio assunto ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 4, comma 8, non potendo ipotizzarsi il permanere delle condizioni economiche del divorzio dettate dal giudice in via temporanea, in vista di una futura sentenza che non potra’ piu’ essere pronunciata per l’avvenuta riconciliazione dei coniugi a partire dalla quale gli stessi non possono piu’ ritenersi giuridicamente separati.

 

Ordinanza 14 settembre 2017, n. 21345
Data udienza 19 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 857-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 586/2014 della CORTE D’APPELLO di LA SPEZIA, depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2017 dal Presidente dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO

CHE:

Il G.U. del Tribunale di La Spezia ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza del G.d.P. che aveva accolto l’opposizione del coniuge (OMISSIS) avverso l’atto di precetto con cui la signora – in forza di provvedimento presidenziale emesso il 31.3.06 nel giudizio di divorzio instaurato nei suoi confronti dal marito, che aveva posto a carico di quest’ultimo un assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio – gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 4.721,63, per mensilita’ non corrisposte dal giugno 2010 all’aprile 2011.

Il giudice del merito ha rilevato che alla data di notifica del precetto (dicembre 2011) il titolo posto in esecuzione era venuto meno per effetto della sentenza del Tribunale di Genova n. 27/210, confermata in appello e divenuta definitiva, che aveva respinto la domanda di divorzio di (OMISSIS), ritenendo fondata l’eccezione di riconciliazione sollevata da (OMISSIS).

La sentenza, pubblicata il 16.6.014, e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.

La ricorrente ha ricevuto tempestiva notificazione della proposta e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’articolo 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) contesta che il provvedimento presidenziale sia stato travolto con efficacia ex tunc dalla sentenza che ha respinto la domanda di divorzio avanzata dal coniuge.

Il motivo e’ manifestamente infondato.

E’ pur vero, infatti, che la sentenza di rigetto della domanda di divorzio per l’intervenuta riconciliazione dei coniugi dopo la separazione ha natura dichiarativa (in quanto accerta il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni previste dalla legge perche’ possa farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio), ma e’ d’altro canto evidente che, una volta che sia passata in giudicato, essa travolge, con effetto ex tunc, qualsivoglia provvedimento provvisorio assunto ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 4, comma 8, non potendo ipotizzarsi il permanere delle condizioni economiche del divorzio dettate dal giudice in via temporanea, in vista di una futura sentenza che non potra’ piu’ essere pronunciata per l’avvenuta riconciliazione dei coniugi (nella specie risalente al 1994), a partire dalla quale gli stessi non possono piu’ ritenersi giuridicamente separati.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Non v’e’ luogo alla liquidazione delle spese del giudizio in favore di (OMISSIS), che non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

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