Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 28 novembre 2013, n. 26579

Svolgimento del processo

A seguito di segnalazione al Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia da parte del G.I.P. del Tribunale di Ancona, inviata all’esito del processo penale promosso nei confronti dell’avv. S.E. in relazione al reato di falsità materiale commessa da privato (artt. 476, 482 c.p.), il Consiglio dell’Ordine di Bologna iniziava procedimento disciplinare a carico del detto legale, contestando la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 c.d.), nonché dell’obbligo di informazione (art. 40 c.d.) perché, nella qualità di difensore di P.T. nella causa contro il Condominio Petrarca, falsificava sia il dispositivo della decisione utilizzando la firma apposta dal giudice in altra sentenza, che l’avviso di deposito relativo a diverso processo.
Il procedimento si definiva con l’affermazione di colpevolezza della S. – cui veniva inflitta la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per il periodo di due mesi -, in ragione dell’assicurazione a torto data al cliente circa la regolare instaurazione del giudizio di impugnazione.
L’impugnazione successivamente proposta dalla incolpata veniva poi rigettata dal Consiglio Nazionale Forense adito, che segnatamente ne dichiarava l’inammissibilità perché proposta oltre il termine di venti giorni normativamente stabilito e perché insussistenti le condizioni per disporre la sollecitata rimessione in termini.
Avverso la sentenza E..S. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo variamente articolato, cui non ha resistito l’intimato.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 12.11.2013.

Motivi della decisione

Con il solo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato eccesso di potere e violazione di legge (art. 36 l. 31.12.12, n. 247), con riferimento all’omessa pronuncia sulla proposta eccezione di prescrizione.
Ed infatti, pur se investito di un gravame inammissibile, secondo la ricorrente il giudice avrebbe avuto comunque l’obbligo di valutare e pronunciarsi sull’esistenza di una causa di non punibilità maturata nella fase del giudizio, con l’effetto che, nella specie, il Consiglio Nazionale Forense avrebbe dovuto emettere un provvedimento liberatorio, atteso che il fatto (la falsificazione) si sarebbe verificato nel febbraio 2002, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato risalente al maggio 2008.
Per di più la decisione sarebbe censurabile anche per altro verso, vale a dire per il mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini sollecitata dalle gravissime condizioni di salute che avrebbero afflitto essa ricorrente, a torto disconosciute dall’organo giudicante.
Le censure sono infondate.
Ed infatti, premesso che è incontestata la tardività dell’impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (p. 5 del ricorso), essendo questa intervenuta oltre il termine di 20 giorni dalla data di notifica del provvedimento oggetto di contestazione (art. 50 r.d.l. 1933/1578), si osserva che la S. ha denunciato l’erroneità della statuizione sotto un duplice aspetto, e più precisamente: a) per il mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini; b) per l’omessa rilevazione della causa di proscioglimento della prescrizione, che sarebbe stata apprezzabile nel corso del giudizio disciplinare, e che a dire della ricorrente avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio dall’organo giudicante.
Entrambi i rilievi sono tuttavia privi di pregio. Quanto alla doglianza sub b) occorre infatti rilevare che quella della prescrizione è una questione di merito, che in quanto tale richiede, ai fini del relativo esame, la corretta veicolazione della censura, condizione questa che necessariamente presuppone, quindi, l’ammissibilità dell’impugnazione.
Nella specie è pacificamente ammessa, come detto la tardività del ricorso, sicché la contestata decisione risulta correttamente emessa.
Quanto poi alla doglianza sub a), occorre considerare che la rimessione in termini, come istituto di carattere generale, opera in caso di incolpevole decorso del termine per impugnare. Nella specie il Consiglio Nazionale Forense non si è discostato da questo principio, ma ha più semplicemente ritenuto, con motivazione sufficiente e immune da vizi logici, che l’impedimento denunciato non fosse assoluto, così operando una valutazione di merito in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte (C. 10/16763, C. 10/2252, C. 08/3006) e comunque insindacabile in questa sede di legittimità.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Non si applica infine la sanzione prevista dall’art. 13 D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall’art. 1, comma 17, l. 24.12.12, n. 228, poiché il ricorso risulta esente dall’obbligo del pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *