Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 16 luglio 2015, n. 14905

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Sezione

Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24484/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 105/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso inflisse all’avv. (OMISSIS) la sanzione disciplinare di due mesi di sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale per aver proposto alla propria assistita, al fine di rimediare all’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivatole da un sinistro stradale, di utilizzare un avviso di ricevimento relativo ad altra richiesta risarcitoria indirizzata alla medesima compagnia di assicurazione in relazione ad altro sinistro, cosi’ da documentare falsamente di avere interrotto il termine di prescrizione.

Il ricorso avverso la suddetta decisione e’ stato respinto dal Consiglio Nazionale Forense con la pronuncia del 25 luglio 2014, che ora la (OMISSIS) impugna per cassazione attraverso sei motivi. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la decisione (articolo 360 c.p.c., n. 5) per avere omesso il giudice disciplinare di procedere all’ascolto della registrazione del colloquio avvenuto tra cliente e professionista, benche’ tale ascolto fosse stato disposto con apposita ordinanza.

Il secondo motivo censura la sentenza per “violazione del principio di esaustivita’ e sufficienza della prova – Contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e sostiene che i giudici disciplinari avrebbero dovuto riconoscere che la frase proferita dalla professionista non era sufficiente a far emergere alcun tipo di responsabilita’; laddove, poi, tale frase fosse stata comunque considerata sconveniente, essi avrebbero dovuto astenersi dal condurre ulteriore istruttoria e procedere con l’inflizione di una sanzione formale.

Il terzo motivo sostiene la “violazione del principio di esaustivita’ della prova – Motivazione solo apparente”, il CNF avrebbe citato le frasi “a meta’ oppure a frammenti, snaturando cosi’ il loro vero significato, attribuendo significati simili ad espressioni di diverso contenuto”.

Il quarto motivo censura l’omesso esame delle altre dichiarazioni rese dall’incolpata nel corso della conversazione, nonche’ l’omessa valutazione della rilevanza o meno della dichiarazione in merito alla copertura assicurativa.

Il quinto motivo censura l’omesso esame delle circostanze poste a sostegno dell’illegittimita’ della scelta della sanzione comminata, sostenendo che la sentenza non avrebbe tenuto conto dell’incensuratezza dell’incolpata, della sufficienza della sanzione formale e del fatto che le sanzioni interdittive sono riservate agli avvocati che commettono illeciti penalmente rilevanti.

Il sesto motivo censura la sentenza per non aver motivato in ordine all’equita’ della sanzione applicata.

Con la memoria depositata ex articolo 378 c.p.c., la ricorrente sostiene poi che, in virtu’ della Legge n. 247 del 2012, articolo 56, comma 3, (Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense) l’azione disciplinare in questione sarebbe prescritta, essendo trascorsi sette anni e mezzo dalla commissione del fatto. La professionista ritiene che la nuova disciplina, in quanto piu’ favorevole all’incolpato, sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta nuova disciplina e pone la questione di legittimita’ costituzionale della Legge n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5, nella parte in cui non prevede l’applicabilita’ di tutte le norme deontologiche (e non solo quelle contenute nel codice deontologico) ai procedimenti in corso.

La tesi e’ infondata. Basti citare in proposito Corte cost. n. 236 del 2011, la quale afferma che il principio di retroattivita’ della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operativita’ di tale principio, cosi’ delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravita’; sicche’, il principio di retroattivita’ in mitius, non puo’ riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perche’ si produca l’effetto estintivo del reato.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, occorre rilevare che essi, congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove, esulando del tutto dai limiti per il quale e’ previsto il controllo di legittimita’, chiedono di fatto alla Corte di cassazione il riesame degli elementi probatori emersi agli atti ed un nuovo e favorevole giudizio sul merito della controversia; senza, peraltro, soddisfare gli oneri di specificita’ e di autosufficienza (in particolare, e’ fatto riferimento all’integrale testo della conversazione registrata tra cliente e professionista, senza neppure specificamente indicarne i brani il cui esame sarebbe stato decisivo ai fini della diversa soluzione della controversia) che rendono, appunto ammissibili i rilievi critici alla sentenza impugnata. La stessa intitolazione dei motivi, peraltro, dimostra l’estraneita’ delle critiche rispetto al modulo d’impugnazione in concreto sperimentato.

Per il resto, i motivi sono infondati laddove lamentano vizi della motivazione, siccome il giudice, attraverso una motivazione congrua e logica (che qui non e’ neppure necessario ripetere) rende conto delle ragioni in base alle quali e’ pervenuto a rendere il giudizio di responsabilita’ dell’incolpata ed a determinare la sanzione inflitta.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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