Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 26 maggio 2016, n. 10925

La dichiarazione d’insolvenza appartiene ai giudici nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, che si presume trovarsi nel luogo in cui si trova la sede statutaria, tutte le volte che sia reso pubblico il trasferimento del controllo della società. Incombe peraltro sui creditori istanti l’onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società

 

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 26 maggio 2016, n. 10925

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione
Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) srl ltd, domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) srl ltd;

– intimato –

contro

(OMISSIS) spa, domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) spa, domiciliata in (OMISSIS), presso gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) spa, domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) ltd, domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1290/2014 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 21 maggio 2014;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per la ricorrente, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per le resistenti;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) srl ltd avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Hanno ritenuto i giudici del merito che e’ solo fittizio il trasferimento a Londra della sede della societa’ fallita, operato quando si era gia’ manifestata la crisi dell’impresa, sicche’ permane la giurisdizione del giudice italiano per la dichiarazione del fallimento.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) srl ltd sulla base di un unico motivo d’impugnazione, cui resistono con controricorso (OMISSIS) spa, (OMISSIS) spa, (OMISSIS) spa e (OMISSIS) Ltd, mentre non ha spiegato difese il Fallimento (OMISSIS) srl ltd.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione della L. Fall., articolo 9, e dell’articolo 3 Regolamento CE n. 1346/2000.

Sostiene che il trasferimento della societa’ a (OMISSIS) avvenne prima del deposito di una qualsiasi richiesta di fallimento; sicche’ non si applica la L. Fall., articolo 9, comma 5. Mentre secondo quanto prevede l’articolo 3 del Regolamento CE 1346/2000 la giurisdizione per la dichiarazione di insolvenza appartiene ai giudici nel cui territorio e’ situato il centro degli interessi principali del debitore, che si presume nel luogo in cui si trova la sede statutaria. Ne’ i creditori istanti hanno dimostrato, come avrebbero dovuto, che la societa’ abbia in Italia il centro principale dei propri interessi anche dopo il trasferimento della sede in (OMISSIS).

E’ stato al contrario provato che la societa’ e’ attualmente partecipata totalitariamente da un socio straniero; e la giurisprudenza Europea e’ nel senso che la presunzione di cui all’articolo 3 del Regolamento operi senz’altro quando sia reso pubblico il trasferimento del controllo della societa’.

2. Il ricorso e’ fondato.

Come rileva la ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa corte, “ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio e’ situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere – per le societa’ e le persone giuridiche – che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicche’ quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, e’ l’ubicazione di quest’ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione” (Cass., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2243, m. 634145).

Sicche’ incombe sui creditori istanti l’onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della societa’.

In realta’ in giurisprudenza si e’ chiarito che, “benche’ non gravi sulla societa’ nei cui confronti sia presentata un’istanza di fallimento la dimostrazione che il centro effettivo dei propri interessi coincida con l’ubicazione della sua sede legale, e’ comunque consentito al giudice, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., comma 2, – applicabile al procedimento prefallimentare – al fine di vincere la presunzione di corrispondenza tra sede effettiva e sede legale della societa’ stessa, di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo” (Cass., sez. un., 11 marzo 2013, n. 5945, m. 625477). Tuttavia nel caso in esame non risultano comportamenti o fatti dai quali possa argomentarsi nel senso postulato dai giudici del merito. Infatti la corte d’appello ha posto a fondamento della decisione impugnata la mancata prova di rapporti bancari, di contratti in corso, di una contabilita’ indicativi di un esercizio effettivo di una qualche attivita’ economica all’estero. E ha cosi’ erroneamente posto a carico del debitore la prova dell’effettivita’ del trasferimento della sede sociale, come del resto esplicitamente affermato nelle premesse della decisione.

Si deve pertanto concludere con l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano e la revoca della dichiarazione di fallimento della societa’ ricorrente, cosi’ decidendo nel merito della controversia.

Le alterne vicende del giudizio, non ascrivibili integralmente alle parti, giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, revoca la dichiarazione del fallimento. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

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