Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 ottobre 2017, n. 24963. Per quanto riguarda il trattamento da riconoscere a coloro che sono stati assunti dalle Universita’ come lettori di lingua straniera

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3. Nel corso del giudizio l’Universita’ di Catania ha dato esecuzione alla menzionata sentenza n. 873/2006, corrispondendo ai ricorrenti non solo le differenze retributive dovute in base al giudicato anche oltre il periodo di tempo coperto dal giudicato stesso (fino al 31 dicembre 2002) ma anche, a regime, il trattamento retributivo pari all’85% di quello corrisposto al ricercatore universitario a tempo definito, adeguato nel tempo Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ex articolo 38.
Di conseguenza, la materia del contendere e’ rimasta limitata alla domanda di riconoscimento, a decorrere dal 14 gennaio 2004, del trattamento retributivo pari al 100% di quello goduto dal ricercatore universitario a tempo definito, con relativa progressione in forza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 38 in applicazione dello jus superveniens rappresentato dal Decreto Legge 14 gennaio 2004, n. 2, articolo 1 convertito nella L. 5 marzo 2004, n. 63.
4. Con sentenza n. 2295 del 24 settembre 2013 il Tribunale adito accoglieva tale domanda e condannava l’Universita’ al pagamento delle relative differenze retributive e al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.
5. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza attualmente impugnata, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto la residua domanda proposta in primo grado dai lettori, come si e’ detto, diretta a percepire dal 14 gennaio 2004 il trattamento retributivo pari al 100% di quello del ricercatore confermato a tempo definito.
6. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, ha precisato che:
a) in linea teorica, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, l’estinzione dei giudizi prevista dalla L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3, ultimo periodo, non puo’ certamente travolgere le sentenze dei precedenti gradi del giudizio conformi alla nuova legge, costringendo gli interessati ad instaurare nuovi giudizi qualora non ne abbiano ancora conseguito gli effetti;
b) e’ tuttavia evidente che l’articolo 26, comma 3, cit. tanto per la citata disposizione processuale quanto per la precedente norma interpretativa deve avere lo stesso ambito applicativo della norma interpretata;
c) di qui l’illogicita’ del percorso argomentativo del primo giudice consistente nell’avere da un lato ritenuto superato il precedente giudicato intervenuto tra i ricorrenti e l’Universita’ (costituito dalla citata sentenza n. 873 del 2006) per effetto del Decreto Legge n. 2 del cit., articolo 1, comma 1, negando, nel contempo, l’applicabilita’ della L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3, che di tale articolo 1 ha fornito l’interpretazione autentica;
d) ebbene, il Decreto Legge n. 2 del 2004, articolo 1, comma 1, come autenticamente interpretato dal citato articolo 26, comma 3, e’ applicabile soltanto ai collaboratori esperti linguistici di cui al Decreto Legge n. 120 del 1995, articolo 4 convertito dalla L. n. 236 del 1995, gia’ assunti quali lettori di madre lingua straniera in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 28;
e) e’ un dato di fatto incontroverso che nessuno degli appellati abbia mai stipulato un nuovo contratto a tempo indeterminato quale “collaboratore esperto linguistico” ai sensi del menzionato Decreto Legge n. 120 del 1995;
f) d’altra parte, neppure puo’ ritenersi che la disciplina di cui al Decreto Legge n. 120 del 1995 abbia comportato una trasformazione per legge dei contratti di lavoro stipulati in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 28 costituendo la stipulazione dei contratti di collaboratore esperto linguistico una mera facolta’ per le Universita’;
g) gli attuali appellati hanno continuato a prestare servizio nell’Universita’ di Catania sulla base degli originari rapporti, quali lettori di madre lingua straniera, riqualificati come rapporti (di docenza) a tempo indeterminato dalle precedenti sentenze di merito passate in giudicato;
h) pertanto risulta priva di titolo e va respinta la domanda dei lettori volta ad ottenere – in applicazione dello jus superveniens di cui al Decreto Legge n. 2 del 2004 – a decorrere dal 14 gennaio 2004 il riconoscimento del trattamento economico del trattamento retributivo pari al 100% di quello goduto dal ricercatore universitario a tempo definito, con relativa progressione in forza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 38.
7. Il ricorso di (OMISSIS) e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi.
L’Universita’ degli Studi di Catania e’ rimasta intimata. L’INPS ha depositato procura per il giudizio di cassazione.
8. Con istanza depositata nella cancelleria di questa Corte il 27 marzo 2017 i ricorrenti hanno chiesto al Primo Presidente della Corte assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, data la gia’ avvenuta assegnazione al Supremo Collegio concernenti la disciplina degli ex lettori di lingua straniera, in seguito alle ordinanze interlocutorie della Sezione Lavoro n. 26934 e n. 26935 del 2016 nonche’ n. 79 del 2017.
9. Il Primo Presidente ha accolto tale richiesta. Il ricorso e’ stato percio’ assegnato alle Sezioni Unite e discusso all’odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi delle censure.

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