Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 ottobre 2017, n. 24963. Per quanto riguarda il trattamento da riconoscere a coloro che sono stati assunti dalle Universita’ come lettori di lingua straniera

Per quanto riguarda il trattamento da riconoscere a coloro che sono stati assunti dalle Universita’ come lettori di lingua straniera, la disciplina di cui al Decreto Legge n. 2 del 2004, articolo 1 come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, articolo 26 si applica anche a coloro che avendo ottenuto in via giudiziale l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non hanno, non per loro scelta, sottoscritto il nuovo contratto di assunzione come collaboratori esperti linguistici e non soltanto a coloro che tale contratto hanno stipulato. Infatti, la suindicata normativa risponde all’esigenza prioritaria di assicurare le tutele imposte dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2001 C-212/99 (nonche’ nelle successive sentenze della CGUE 18 luglio 2006, C-119/04 – Grande Sezione; 15 maggio 2008, C-276/07), ove e’ stato sottolineato che, quanto al riconoscimento dei diritti quesiti, la trasformazione ope legis (e, quindi, anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata alla conclusione di un nuovo contratto, seppure stipulato all’esito di procedure selettive, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito e’ comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale, la medesima finalita’ di stabilizzazione del rapporto

Sentenza 23 ottobre 2017, n. 24963
Data udienza 4 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez.

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26386-2016 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 609/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/05/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il Pubblica Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
ESPOSIZIONE DEL FATTO
1. Con ricorso depositato il 17 gennaio 2007 (OMISSIS) e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe – lettori di madrelingua straniera per l’Universita’ degli Studi di Catania, in virtu’ di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi del del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, articolo 28 – esponevano che: 1) con sentenze del Pretore di Catania, parzialmente riformate in appello e poi divenute cosa giudicata dopo i relativi giudizi di cassazione, per gli anni accademici ivi considerati, i loro rapporti erano stati qualificati come rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed era stato attribuito loro il diritto al trattamento retributivo pari all’85% di quello corrisposto al ricercatore universitario a tempo definito; 2) con ulteriore sentenza n. 873/2006 del Tribunale di Catania, anch’essa passata in giudicato, avevano ottenuto altresi’ il riconoscimento del diritto a percepire le classi e gli scatti biennali di anzianita’ maturata dalla prima assunzione fino al 31 dicembre 2002.
2. Pertanto i ricorrenti chiedevano: a) il pagamento delle differenze retributive dovute, in base alla suindicata sentenza n. 873/2006, dalla prima assunzione fino al 13 gennaio 2004; b) il riconoscimento, a decorrere dal 14 gennaio 2004, del trattamento retributivo pari al 100% di quello goduto dal ricercatore universitario a tempo definito, con relativa progressione in forza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 38 in applicazione dello jus superveniens rappresentato dal Decreto Legge 14 gennaio 2004, n. 2 articolo 1 convertito nella L. 5 marzo 2004, n. 63.

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