Il Cnf non può non riconoscere la qualifica di avvocato (titolo conseguito in Romania) senza aver prima sentito il soggetto interessato e sulla scorta che l’unico organismo rumeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo è la UNBR. Grava pertanto sull’interessato fornire la prova documentale attestante il possesso dei requisiti imposti dalla legge
Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite civili
sentenza 17 marzo 2017, n. 6963
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di sez.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez.
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez.
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di sez.
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente di sez.
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), e’ elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
– intimati –
avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 21 del 2016, depositata in data 20 febbraio 2016, notificata in data 10 marzo 2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2017 dal Presidente relatore Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato (OMISSIS);
sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale FUZIO Riccardo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma – in relazione alle iscrizioni all’albo, sezione speciale degli avvocati stabiliti, avvenute sulla base di titoli acquisiti in Romania, nonche’ alle domande di iscrizione ancora pendenti – acquisiva una nota del Ministero della giustizia, nella quale veniva indicato come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all’esercizio della professione legale in detto Stato la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, Ordine tradizionale Bucaresti.
Procedeva, quindi, alla cancellazione dall’elenco degli avvocati stabilizzati l’Avocat (OMISSIS), iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania rilasciato da una diversa associazione professionale.
Il (OMISSIS) proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza depositata il 20 febbraio 2016, lo ha rigettato. Quanto alle denunciate violazioni di norme procedimentali, il CNF ha rilevato che: la L. n. 247 del 2012, articolo 17 applicabile nel caso di specie, non configura la previa convocazione dell’iscritto quale condizione per l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla rilevata mancanza dei requisiti per la iscrizione; la mancata indicazione nel provvedimento dei termini di proposizione della impugnazione e dell’organo competente a decidere sulla stessa e’ irrilevante, atteso che il ricorrente ha rispettato i termini e ha correttamente individuato l’organo competente; neanche costituisce causa di nullita’ della delibera del COA la asserita carenza di motivazione della stessa, atteso che il CNF, in sede di impugnazione, puo’ apportare le integrazioni che ritenga necessarie.
Quanto al merito della delibera impugnata, il CNF, acquisite informazioni dal Ministero della giustizia, ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la decisione del COA sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorita’ degli stati membri dell’Unione europea denominato IMI (Internai Market Information Sistem), l’unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo e’ la UNBR tradizionale e che, comunque, grava sull’interessato fornire la prova documentale, immune da contestazioni e/o riserve, attestante il possesso dei requisiti imposti dalla legge.
Avverso questa sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, chiedendo altresi’ la sospensione della esecuzione della decisione impugnata.
Il COA di Roma non ha svolto attivita’ difensiva.
L’istanza di sospensione della esecutivita’ del provvedimento impugnato e’ stata accolta con ordinanza n. 15042 del 2016.
La trattazione del ricorso nel merito e’ quindi stata fissata per l’udienza pubblica del 21 gennaio 2017.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Deve essere preliminarmente dichiarata la inammissibilita’ del ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, atteso che il CNF e’ il giudice che ha emesso la decisione qui impugnata e che per definizione non puo’ essere parte del procedimento di impugnazione (Cass., S.U., n. 18395 del 2016).
2. – Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e omessa applicazione della L. n. 247 del 2012, articolo 17 e del R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 43 nonche’ omesso esame su fatto decisivo, censurando la sentenza del CNF perche’ ha ritenuto non necessaria l’audizione dell’interessato, dopo il deposito degli scritti difensivi e prima dell’adozione del provvedimento da parte del COA.
2.1. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c. e del Decreto Legislativo n. 96 del 2001, articolo 6, comma 6, nonche’ omesso esame di fatto decisivo, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dal CNF, egli era stato iscritto sulla base della documentazione esibita ed era quindi il COA a dover dimostrare la inidoneita’ del titolo e non anche l’interessato a dover provare la validita’ del titolo esibito ai fini della iscrizione nell’elenco speciale.
2.2. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del regolamento UE 1024/2012 nonche’ dell’articolo 213 c.p.c., ancora dell’articolo 2697 c.c. e del Decreto Legislativo n. 96 del 2001, articolo 6 e omesso esame di questione decisiva, rilevando che il citato regolamento espressamente escluderebbe l’applicazione dell’IMI in caso di riconoscimento di un ordine professionale; sarebbe quindi stato onere del CNF acquisire ex articolo 213 c.p.c. le informazioni necessarie presso gli organi competenti, nonche’ quello di esaminare la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che l’unico organo abilitato in Romania a stabilire se sussistano le condizioni per l’iscrizione di un avvocato al locale albo e’ la magistratura e che in molte controversie i professionisti abilitati dal medesimo organismo che aveva rilasciato il titolo esibito per l’iscrizione in Italia erano stati ritenuti dai giudici rumeni abilitati alla professione.
2.3. – Con il quarto motivo il (OMISSIS) lamenta violazione della L. n. 247 del 2012, dolendosi che il CNF abbia fatto riferimento nel dispositivo a disposizioni ormai non piu’ in vigore.
3. – Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 17 rubricato “Iscrizione e cancellazione”, “l’accertamento dei requisiti e’ compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili” (comma 3) e “il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda puo’ essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12 (…)” (comma 7).
Orbene, queste Sezioni Unite nella richiamata ordinanza n. 15042 del 2016, hanno gia’ avuto modo di affermare che “nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui al R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 45 – secondo cui il Consiglio dell’ordine territoriale non puo’ infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, e’ affetto da nullita’ insanabile il provvedimento del Consiglio dell’ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato” (Cass., S.U., n. 3182 del 2012).
3.1. – Nella specie, il CNF ha ritenuto che potesse operare il comma 12 del citato articolo 17, a tenore del quale, “nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto puo’ chiedere di essere ascoltato personalmente”, per trarne la conseguenza che la mancata convocazione dell’interessato non possa costituire causa di nullita’ del procedimento.
In tal modo, il CNF ha tuttavia omesso di considerare che nei procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall’albo (anche dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti) trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme che regolamentano il procedimento disciplinare e che, inoltre, nel caso di specie veniva in rilievo una ipotesi non di diniego di iscrizione ma di cancellazione di un avvocato stabilito gia’ iscritto nel relativo elenco speciale.
Alla luce del richiamato principio, valevole per i procedimenti disciplinari e certamente applicabile, in forza del richiamato articolo 17, comma 3 anche nel caso di cancellazione per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione, l’interessato aveva diritto ad essere convocato prima che il COA deliberasse sulla sua cancellazione.
4. – Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con conseguente assorbimento degli altri.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione.
Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in considerazione della novita’ della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione; compensa le spese del giudizio di cassazione
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