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Censura l’affermazione della Corte che, qualificato il bando quale offerta al pubblico, aveva riconosciuto alla (OMISSIS), all’esito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione con obbligo della P.A. alla stipula del definitivo. Richiamato l’art 35 Decreto Legislativo citato, osserva che il rapporto di lavoro con la P.A. si costituiva solo con la stipula del contratto individuale di lavoro e, dunque, pur volendo ritenere che il bando costituisse offerta al pubblico, prima della stipula del contratto di lavoro non sussisteva alcun rapporto di lavoro e, pertanto, non ricorreva alcuna responsabilita’ contrattuale in capo all’Universita’.
3. Con il terzo motivo denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 in relazione all’articolo 1218 c.c..
Ribadisce che non vi era stato alcun inadempimento imputabile all’amministrazione, non essendovi alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto e, comunque, in via subordinata,aveva rilevato che la condotta della P.A. era del tutto legittima perche’ conforme agli atti di macro organizzazione con i quali aveva disposto la soppressione del posto.
I due motivi, congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati.
Non risulta, infatti, censurabile la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente di essere assunta. Nella fattispecie in esame non solo il bando fissava la validita’ della graduatoria per due anni, ma nessun problema di valutazione di disponibilita’ o di vacanza del posto, dopo l’approvazione della graduatoria, si poneva atteso che il posto per il quale la (OMISSIS) ha chiesto l’assunzione era proprio l’unico posto messo a concorso, e, dunque, vacante e disponibile, in ordine al quale, dunque, non era necessaria alcuna nuova determinazione della P.A, che gia’ aveva espresso le sue decisione nello stesso bando.
Ne’, come si e’ detto, l’Universita’ ha provato atti o comportamenti che abbiano determinato il venire meno della delibera con cui era stato bandito il posto e, cioe’, un provvedimento di soppressione del posto.
E’ noto che, qualora la P.A. abbia manifestato la volonta’ di provvedere alla copertura di posti attraverso il sistema del concorso e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile, sono rinvenibili, in un tale comportamento, gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico, non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalita’, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede.
Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero, consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013, n. 14397/2015), con la conseguenza che puo’ affermarsi che l’assunzione della ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell’amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso.
In conclusione, non merita censura la decisione impugnata che ha riconosciuto il diritto della (OMISSIS), legittimamente fatto valere dinanzi al giudice ordinario, ad essere assunta ed ad ottenere, percio’, la costituzione del rapporto di lavoro.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2094, 2909, 1226 e 1227 c.c.. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha riconosciuto alla (OMISSIS) il diritto all’integrale trattamento retributivo, pur in assenza di prestazione lavorativa e, dunque, in contrasto con i principi, piu’ volte affermati dalla Corte di Cassazione, in base ai quali la retribuzione costituisce un elemento del rapporto sinallagmatico, inesistente prima dell’assunzione. Secondo la ricorrente le conseguenze non potevano che essere esclusivamente risarcitorie.
5. Con il quinto motivo denuncia nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 437 c.c. per aver ritenuto inammissibile l’eccezione di aliunde perceptum. Osserva che era eccezione in senso lato per la quale non si era verificata alcuna decadenza.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto entrambi hanno ad oggetto le conseguenze derivanti dalla mancata tempestiva assunzione della (OMISSIS).
La decisione della Corte, pur affermando che la domanda della (OMISSIS) non fosse di natura risarcitoria, finisce per riconoscerle in concreto tale natura risarcitoria, richiamando le norme sull’inadempimento contrattuale, l’articolo 1226 c.c. sulla liquidazione secondo equita’ e, poi, l’articolo 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo del creditore. Non solo, la Corte territoriale ha ritenuto che potesse essere detratto l’aliunde perceptum, anche se afferma che l’accertamento dello stesso avrebbe dovuto essere oggetto del giudizio successivo di quantificazione delle somme dovute.
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