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Secondo la ricorrente, invece, non era distinguibile il caso in cui il posto si fosse reso disponibile per rinuncia del candidato vincitore, dal caso in cui il posto si fosse reso disponibile per ampliamento dell’organico; in entrambi i casi, qualunque fosse stata la vicenda che aveva determinato la disponibilita’ dei posti successivamente alla completamento della procedura concorsuale, la P.A. si era venuta a trovare nella necessita’ di dover effettuare una scelta e, cioe’, indire un nuovo concorso o procedere allo scorrimento.
Nella fattispecie, inoltre, si era verificata la soppressione del posto sulla base delle note del Ministero, a cui avevano fatto seguito le delibere dell’Universita’ a fronte delle quali il ricorrente poteva vantare solo un interesse legittimo.
Il motivo e’ infondato e va confermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Queste S.U. hanno statuito che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione. (v. le sentenze di queste S.U. 6.5.13 n. 10404, 9.2.11 n. 3170, 16.11.09 n. 24185 e 18.6.08 n. 16527).
Si e’ affermato (cfr Cass. n 10404/2013), infatti, con riferimento allo “scorrimento” della graduatoria approvata all’esito della procedura concorsuale, che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l’approvazione della graduatoria. Cio’ puo’ avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l’ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso; ovvero perche’ viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l’efficacia della graduatoria ai fini dell’assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo.
La pretesa allo “scorrimento”, di conseguenza, si colloca di per se’ fuori dell’ambito della procedura concorsuale (esclusa, nella seconda delle ipotesi indicate, proprio dall’ultrattivita’ della graduatoria approvata) ed e’ conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al “diritto all’assunzione”, salva la verifica del fondamento di merito della domanda. Ed infatti, come e’ stato piu’ volte affermato, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fin alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria (cfr. tra le tante Cass. n. 20107/2005, nonche’ S.U. n. 26272/16, n. 10404/13, n. 3170/11, n. 24185/09 e n. 16527/08).
L’Universita’ ha, altresi’, affermato, a supporto della sua richiesta di accertamento della giurisdizione amministrativa, che il posto era stato soppresso e che, in tal modo, essa aveva esercitato il proprio potere discrezionale in tema di autorganizzazione con la conseguenza che si era in presenza di una contestazione che investiva l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrispondeva una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 2001, articolo 63, comma 4.
A riguardo deve, tuttavia, osservarsi che la Corte d’appello ha affermato che l’Universita’ aveva omesso di produrre la documentazione da essa citata, a conforto della sua tesi, con la conseguenza che la soppressione del posto era circostanza rimasta indimostrata e tale affermazione della Corte non risulta qui censurata. Anche sotto tale profilo non vi sono ragioni, pertanto, per negare la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 1336 c.c. anche in relazione all’articolo 1351 c.c., nonche’ del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35.
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