Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 8 settembre 2015, n. 36265
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. CARCANO Domenic – rel. Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2869/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 08/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio, che concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di (OMISSIS) impugna la sentenza della Corte d’appello di Catania che ha confermato la decisione di primo grado con la quale (OMISSIS) e’ stato dichiarato responsabile del delitto di cui alla Legge n. 54 del 2006, articolo 3, per avere omesso di versare alla moglie separata, (OMISSIS), per il mantenimento del figlio minore la somma di 200,00 euro mensile, determinato in sede di separazione e poi confermato dal Tribunale civile.
La Corte d’appello ha ritenuto che, al fine di escludere la responsabilita’ per il reato di violazione dell’obbligo di assistenza, e’ richiesto, non una mera allegazione, bensi’ la prova dell’impossibilita’ di versare l’assegno per assoluta indigenza economica; situazione della quale manca ogni prova, tal modo confermando la sentenza di condanna con la quale e’ stata inflitta la pena di due mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, con riferimento all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2.
2. La difesa deduce:
– la violazione e inosservanza di legge penale.
Per l’affermazione del delitto non e’ sufficiente la violazione formale dell’obbligo civile, bensi’ una condotta affine di danno a quella della fattispecie incriminatrice prevista dall’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2;
-Quanto alla pena inflitta, il ricorrente indica la recente sentenza delle Sezioni unite, per la quale la pena stabilita per la fattispecie speciale di cui all’articolo 3 legge n. 54 di 2006 non e’ quella di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, bensi’ la pena alternativa prevista dallo stesso articolo 570 c.p., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato, limitatamente alla pena inflitta.
Quanto all’affermazione della responsabilita’, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che gli elementi acquisiti rendevano incontrovertibile la configurazione del reato. Anzitutto, la sussistenza del reato de quo prescinde dall’effettiva necessita’ del titolare del diritto e poi risulta provato che (OMISSIS) non ha mai adempiuto a versare la somma per il mantenimento del figlio minore, limitandosi a fare genericamente riferimento a una situazione di precarieta’ economica.
2. Fondata, si e’ gia’ detto, e’ invece la censura relativa alla pena inflitta, che avrebbe dovuto essere quella prevista dal primo comma dell’articolo 570 c.p., poiche’ la Legge n. 54 del 2006, articolo 3, nel caso di violazione degli obblighi di “natura economica” – non riconducibili al articolo 570, comma 2, n. 2 – si applica la Legge n. 898 del 1970, articolo 12 sexies, che a sua volta rinvia all’articolo 570 c.p., comma 1, che punisce con la pena alternativa della reclusione fino a un anno o della multa da euro 103 a euro 1.032 ” chiunque…..si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta’ dei genitori”.
In tal senso, si sono espresse le Sezioni unte affermando che nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorale previsto dal Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12 sexies, come modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 21, il generico rinvio, “quoad poenam”, all’articolo 570 c.p., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1, di quest’ultima disposizione (Sez. un., 31 gennaio 2013, dep. 31 maggio 2013, n. 23866).
3. La sentenza impugnata va, dunque, annulla limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, che si atterra’ al principio di diritto, enunciato dalle Sezioni unite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.
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