Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 31 maggio 2016, n. 23014

E’ configurabile il reato di esercizio abusivo della professione nella condotta dell’odontotecnico che provvede alla cura delle carie, atteso quanto dispone il secondo periodo dell’art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, secondo cui “E’ in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso dei medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca dei paziente, sana o ammalata”

Risponde a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo di una professione il professionista abilitato che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 31 maggio 2016, n. 23014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa il 23 novembre 2015, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dei riesame avverso provvedimenti cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di due stanze adibite a studio medico, con relative apparecchiature, nonché di farmaci, strumenti, agende relative agli appuntamenti, agende telefoniche, radiografie e cd, nei confronti di A.D.G. e S.M., in quanto indagati per il reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra da parte dei secondo, odontotecnico, nello studio nel quale opera primo, regolarmente autorizzato.
A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale dei riesame ha richiamato, in particolare, le dichiarazioni di due persone che, sopraggiunte presso lo studio all’atto dell’ispezione dei Carabinieri del N.A.S., avevano riferito di essere stati già curate in passato dal M. per alcune carie, e che tale attività è istituzionalmente riservata ad un medico odontoiatra.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata ordinanza l’avvocato Edoardo Polacco, quale difensore di fiducia del D.G. e del M., sviluppando due motivi.
Nel primo motivo, si lamenta vizio di motivazione perché meramente apparente ed inidonea, nonché violazione di legge per mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed omessa valutazione degli stessi.
Si deduce, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata ha trascurato che il M., all’atto dell’intervento dei Carabinieri, non era intento a medicare pazienti, e che le sedie per le cure dentistiche ubicate nelle due stanze erano collegate alla rete elettrica, ma spente, e che, quindi, elemento sussiste a carico dei D.G.. Si osserva, poi, che meramente apparente è la motivazione quando afferma che «le prospettate esigenze di cura dei pazienti dei dr. D.G. potranno essere adeguatamente salvaguardate presso altre strutture e con altre modalità». Si rileva, inoltre, che il Giudice per le Indagini Preliminari ha esteso l’oggetto dei sequestro al di là della richiesta del Pubblico ministero, limitata alle sole stanze e non anche alle agende ed alle radiografie. Si rappresenta, infine, che il materiale radiografico sequestrato consiste non in lastre, ma in ortopanoramiche, mentre l’apparecchio in sequestro è idoneo a scattare lastre non ortopanoramiche.
Nel secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione violazione di legge, per essere il reato di cui all’art. 348 cod. pen. ormai depenalizzato per effetto dei d.lgs. del 16 marzo 2015, n. 28.

Considerato in diritto

1. II ricorso è fondato limitatamente alla parte in cui lamenta che l’oggetto dei sequestro è stato illegittimamente esteso anche alle agende ed alle radiografie.
2. Manifestamente infondato, innanzitutto, è il secondo motivo di ricorso, il quale deduce l’avvenuta depenalizzazione del reato di esercizio abusivo della professione per effetto dei d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
E’ sufficiente osservare che il d.lgs. appena citato non ha previsto alcuna depenalizzazione, ma ha introdotto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Rilevata la mancata “depenalizzazione” dei reato previsto dall’art. 348 cod. pen., la censura non può essere intesa nemmeno come richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto, sotto questo profilo, completamente sprovvista del requisito della specificità richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3. Infondato, inoltre, e ai limiti dell’inammissibilità, è il primo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta violazione di legge ed assoluta assenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza» e delle «esigenze cautelari».
Quanto al primo profilo, invero, premesso che per l’adozione di una misura cautelare reale occorre la sussistenza non di «gravi indizi di colpevolezza», bensì, più limitatamente, del fumus commissi delicti, corretta, ai fini in esame, è la motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale, dopo aver rilevato che due pazienti sopraggiunti all’accesso dei Carabinieri presso lo studio avevano riferito di essere stati curati dal M., ossia l’odontotecnico, per alcune carie, ha osservato: «può ritenersi sussistente il fumus del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte del M., con l’evidente corresponsabilità dei D.G., il quale consentiva al predetto l’utilizzo delle proprie apparecchiature e delle stanze, nelle quali vi erano anche i propri timbri e i propri ricettari». Da un lato, infatti, è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione nella condotta dell’odontotecnico che provvede alla cura delle carie, atteso quanto dispone il secondo periodo dell’art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, secondo cui “E’ in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso dei medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca dei paziente, sana o ammalata” (cfr. Sez. 1, n. 2390 del 11/02/1997, De Luca, Rv. 207145). Dall’altro, poi, è principio consolidato, che questo Collegio condivide, quello secondo cui risponde a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo di una professione il professionista abilitato che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato (così Sez. 6, n. 22534 del 12/05/2015, Curnis, Rv. 263628, nonché Sez. 6, n. 2268 dei 16/01/1973, Baglieri, Rv. 123606).
Quanto al secondo profilo, non può dirsi apodittica o inintelligibile o contra legem l’affermazione della sussistenza dei requisito dei periculum in mora, sul rilievo che la libera disponibilità di quanto sottoposto a sequestro potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze dei reato mediante la reiterazione di analoghe condotte delittuose.
4. Fondato, invece, è il primo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta il vizio di ultrapetizione della decisione del G.i.p., per avere lo stesso esteso la misura cautelare oltre la richiesta del Pubblico ministero.
Il Pubblico ministero, infatti, non aveva chiesto l’adozione del decreto di sequestro per tutto quanto sottoposto a sequestro dalla polizia giudiziaria, ma aveva formulato la sua domanda con riferimento alle “stanze”, e non anche alle agende ed alle radiografie, che pure erano state distintamente elencate nel verbale redatto dai Carabinieri.
Conseguentemente, e per quanto risulta allo stato, le agende e le radiografie debbono essere restituite all’avente diritto.
4. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al sequestro delle agende e delle radiografie, con restituzione delle stesse all’avente diritto, mentre, nel resto, i ricorsi debbono essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro delle agende e delle radiografie, di cui dispone la restituzione all’avente diritto. Rigetta nel resto i ricorsi.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *