Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 28 settembre 2015, n. 19126

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1466/2014 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

EREDI (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS), rappresentata da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS), TUTTI EREDI DI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti incidentali –

e contro

(OMISSIS) (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 472/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito gli Avvocati (OMISSIS) E (OMISSIS), che si riportano entrambi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 luglio 2009 (OMISSIS) ha convenuto davanti al Tribunale di Udine (OMISSIS) – conduttore di un immobile ad uso commerciale di sua proprieta’, sito in (OMISSIS) – chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati da un incendio sviluppatosi il 31 luglio 2006, che ha distrutto l’immobile.

La domanda risarcitoria era fondata sull’inadempimento dell’obbligo di custodia di cui all’articolo 1588 c.c., e sull’addebito al conduttore di non avere stipulato apposita polizza assicurativa, come convenuto nel contratto.

Il conduttore ha resistito alle domande, deducendo essere risultato dagli atti dell’inchiesta penale che l’incendio era stato provocato dall’atto doloso di un soggetto ignoto, introdottosi abusivamente nell’appartamento durante la sua assenza. Ha affermato di avere stipulato apposita polizza assicurativa con la s.p.a. (OMISSIS), la quale non ha indennizzato il sinistro perche’ non addebitabile a colpa dell’assicurato.

Con sentenza del 2010 il Tribunale ha respinto le domande attrici, sul rilievo che l’incendio era da ascrivere a caso fortuito; che il conduttore aveva adempiuto ad ogni obbligo di custodia ed alla clausola relativa all’obbligo di assicurazione.

Proposto appello dal (OMISSIS), a cui ha resistito l’appellato, con sentenza 14 maggio – 6 giugno 2013 n. 472 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il (OMISSIS) al risarcimento dei danni, quantificati in euro 172.007,31, ed al pagamento dei canoni di locazione maturati successivamente all’incendio, con la motivazione che, essendo rimasta ignota la causa dell’incendio, la relativa responsabilita’ doveva essere posta a carico del conduttore.

Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello, relativo all’addebito di responsabilita’ al conduttore per la mancata stipulazione di polizza assicurativa e ha posto a carico di quest’ultimo le spese dell’intero giudizio.

Il (OMISSIS) propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con controricorso gli eredi del (OMISSIS), deceduto nelle more, come indicati in epigrafe, proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 1588 e 2729 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nel capo in cui la sentenza di appello ha ritenuto non dimostrata la causa dell’incendio e ne ha addebitato la responsabilita’ al conduttore, sebbene questi avesse fornito la prova positiva e concreta che l’evento aveva avuto origine da un atto doloso, compiuto da ignoti.

Egli aveva infatti allegato agli atti la perizia svolta in sede penale, su incarico del pubblico ministero, la quale ha accertato che persona ignota si era introdotta nottetempo nell’immobile, mediante effrazione della recinzione e della porta di accesso; aveva cosparso il pavimento di liquido infiammabile e vi aveva dato fuoco, mentre esso conduttore si trovava in vacanza ad (OMISSIS).

Ha soggiunto che gli atti penali sono stati archiviati per essere rimasto ignoto l’autore dell’illecito e che il locatore non ha proposto opposizione all’archiviazione; ne’ ha specificamente contestato le circostanze di fatto e i documenti da lui prodotti a dimostrazione della non imputabilita’ del fatto.

2.- Il motivo e’ fondato.

A norma dell’articolo 1588 c.c., il conduttore e’ responsabile della perdita o del deterioramento del bene locato, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si sono verificati per causa a lui non imputabile.

Il ricorrente ha dimostrato, tramite gli accertamenti compiuti nel corso dell’inchiesta penale – la cui veridicita’ il resistente non ha contestato – che l’incendio si e’ verificato a causa dell’atto doloso di un terzo, rimasto sconosciuto. Ha quindi dimostrato che la distruzione dell’immobile e’ dipesa da causa a lui non imputabile.

La Corte di appello ha erroneamente equiparato il mancato accertamento dell’identita’ dell’autore dell’incendio al mancato accertamento della causa che ha provocato l’incendio, mentre si tratta di concetti distinti.

L’essere rimasto ignoto l’autore del fatto non esclude che sia stata offerta la prova della non imputabilita’ al conduttore dei danni che ne sono derivati, ove si tratti del comportamento doloso di un terzo (cfr. Cass. civ. 10 ottobre 2008 n. 25028, che ha ravvisato il caso fortuito in analogo caso di incendio doloso, provocato da un soggetto rimasto ignoto).

Salvo che il locatore dimostri che il l’incendio ebbe a verificarsi per una qualche colposa omissione di custodia da parte di lui: circostanze che nella specie non sono state neppure dedotte.

La sentenza impugnata deve essere per questa parte cassata.

3.- Il secondo ed il terzo motivo, che attengono alla quantificazione dei danni, sono assorbiti.

4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato gli eredi (OMISSIS) denunciano violazione degli articoli 420, 189 e 343 c.p.c., nel capo in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile perche’ tardivo il secondo motivo di appello, con cui il locatore lamentava il rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivatigli dall’inadempimento del conduttore all’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa in suo favore, a copertura di tutti i rischi da incendio.

La Corte di appello sarebbe incorsa in errore, in quanto l’addebito attinente all’omessa assicurazione sarebbe stato sollevato dal locatore fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado e la domanda di condanna del conduttore questo titolo sarebbe stata proposta all’udienza di cui all’articolo 420 c.p.c..

2.1.- Il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, poiche’ i ricorrenti non hanno riportato nel ricorso il contenuto (nella parte rilevante in questa sede) degli atti mediante i quali avrebbero proposto la domanda in oggetto; ne’ hanno dichiarato di avere prodotto gli atti medesimi in allegato al ricorso, specificando come siano contrassegnati e dove siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, si’ da consentirne a questo Collegio l’esame e il controllo, come prescritto a pena di inammissibilita’ dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav., 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessita’ della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova).

In ogni caso, il motivo e’ infondato nel merito, se non anche inammissibile, poiche’ i ricorrenti denunciano l’erroneita’ della sentenza di appello che ha ritenuto non tempestivamente proposta la domanda di risarcimento dei danni per l’asserito inadempimento del conduttore all’obbligo di stipulare il contratto di assicurazione, ma non hanno specificamente indicato nel ricorso in quale sede avrebbero proposto la domanda stessa.

Essi richiamano parte dell’espositiva in fatto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove effettivamente si parla dell’obbligo di assicurazione, ma non dimostrano di avere formulato nello svolgimento delle argomentazioni difensive, e soprattutto nelle conclusioni dell’atto medesimo, specifica domanda di condanna del convenuto anche sotto questo particolare profilo.

Neppure hanno dimostrato, producendo in allegato al ricorso i relativi atti e verbali di udienza, di avere proposto o precisato la domanda all’udienza fissata ai sensi dell’articolo 420 c.p.c., come prescritto a pena di inammissibilita’ dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav., 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessita’ della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova).

Il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio risulta solo parzialmente richiamato nella parte espositiva, ma non si dice se, ed in quali parti, il (OMISSIS) abbia proposto specifica domanda di condanna del convenuto per l’inadempimento all’obbligo di stipulare l’assicurazione.

Neppure si specifica se siano stati prodotti, e dove siano reperibili, i verbali di causa ed in particolare quello dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 420 c.p.c., ove la domanda sarebbe stata ribadita.

3.- In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata e’ cassata nella parte in cui ha escluso che il conduttore abbia fornito la prova liberatoria da responsabilita’ tramite la dimostrazione che l’incendio e’ stato provocato dall’atto doloso di un terzo, rimasto ignoto; equivocando cosi’ fra il mancato accertamento della causa dell’incendio – il cui rischio e’ a carico del conduttore – e la mancata individuazione dell’autore dell’illecito che ha provocato il danno: mancata individuazione che rimane irrilevante, ove sia dimostrato che la causa che ha provocato i danni non e’ imputabile al conduttore.

La causa e’ rinviata alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, affinche’ riesamini la controversia e la decida, in applicazione dei principi sopra enunciati.

La Corte di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non ricorrono gli estremi di cui alla Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per la condanna del ricorrente principale al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

 

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