Il testo integrale


Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 giugno 2012 n. 11014[1]

Così stabilito dalla Suprema Corte.

I crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli articoli 92 e ss legge fallimentare, legittimandosi la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo – che pertanto, in difetto di specifiche contestazioni, costituisce prova del credito – senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare.

Sorrento, 3 luglio 2012.

Avv. Renato D’Isa

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