Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 2 luglio 2012 n. 25596. Il ritardo nel pagare gli alimenti costituisce reato solo quando è sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire

 

Il testo integrale


Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 luglio 2012 n. 25596[1]

Così stabilito dalla Suprema Corte.

Il reato in questione non si realizza con qualsiasi forma di inadempimento ed inoltre ci deve essere anche una volontà dolosa di non adempiere agli obblighi.

Si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire.

Quindi il reato non scatta automaticamente con l’inadempimento ai sensi delle leggi civili e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovrà valutarne la gravità e, quindi, l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare.

 

Sorrento, 3 luglio 2012.

Avv. Renato D’Isa

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