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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 24 settembre 2014, n. 39079

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 26 ottobre 2012, la Corte d’Appello di Napoli ha assolto M.D. dal reato di cui agli artt. 81 cpv e 368 cod. pen., per il quale era stato condannato con sentenza del 15 marzo 2011 del Tribunale della stessa città, in composizione monocratica.
Dopo avere respinto una questione preliminare in rito, il giudice di secondo grado ha ritenuto fondato nel merito il gravame, rilevato che la dichiarazione resa dall’imputato nell’interrogatorio reso in udienza di convalida non può ritenersi idonea ad integrare gli estremi del reato di calunnia, dal momento che la prima parte della dichiarazione ha valenza esclusivamente difensiva, mentre la seconda parte non dimostra la volontà dell’imputato di accusare ingiustamente il personale della Polizia di Stato.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:
2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte d’appello annullato la argomentata e pienamente condivisibile decisione di primo grado con una lapidaria, sinteticissima e non condivisibile motivazione.
3. Nella memoria presentata nell’interesse di M.D. , il difensore Avv. Saverio Senese, ha chiesto che il ricorso del Procuratore Generale sia, in via principale, dichiarato inammissibile; in via subordinata, rigettato, per le seguenti ragioni:
– per violazione degli artt. 591 comma 1 lett. c) e 606 comma 3 cod. proc. pen., atteso che il ricorso del P.G., da un lato, è assolutamente generico; dall’altro lato, è infondato, in quanto fonda il vizio di motivazione su di un solo passo della sentenza;
– la Corte d’appello ha fornito motivazione adeguata in ordine all’inidoneità delle dichiarazioni di M. ad integrare il delitto di calunnia.
3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la Corte distrettuale ha analizzato in maniera puntuale le emergenze processuali ed esposto con motivazione congrua ed immune da vizi logici i motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda, evidenziando, da un lato, la legittimità della condotta di M. in quanto espressione dello ius defendendi, dall’altro lato, l’inidoneità delle dichiarazioni dell’appellante ad integrare il delitto di calunnia. In particolare, il giudice di secondo grado ha posto in luce come la dichiarazione resa dall’imputato nell’interrogatorio reso in udienza di convalida – a seguito dell’arresto per detenzione di un’arma da guerra che egli aveva lanciato dalla finestra dell’abitazione prima che gli operanti vi accedessero – non possa ritenersi idonea ad integrare gli estremi del reato di calunnia, atteso che, anche tenuto conto dello svolgimento dei fatti quale si evince dal verbale di arresto e dalle testimonianze assunte, non si può affermare che egli abbia voluto accusare i verbalizzanti di aver portato nella sua abitazione, di proposito, la pistola.
Le conclusioni dei giudici d’appello si appalesano corrette in quanto aderenti alle risultanze obbiettive degli atti e conformi a logica e a diritto, laddove la prima parte della dichiarazione (“La pistola non è mia”) ha una valenza obbiettivamente difensiva, mentre la seconda parte (“Sono saliti poliziotti con le pistole in mano e mi hanno accusato di esserne il possessore. Nell’immobile di quattro piani esistono più appartamenti”) non può ritenersi espressiva della volontà dell’imputato di accusare ingiustamente il personale della Polizia di Stato di averlo denunciato sulla base di prove false, create ad arte per trarlo in arresto. La circostanza che egli facesse riferimento all’esistenza di altri appartamenti, convalida la conclusione dei giudici di merito dal momento che esprime la volontà del M. di attribuire ad altri condomini la paternità dell’arma rinvenuta nel giardino sottostante, piuttosto che quella di accusare ingiustamente gli operanti della Polizia di Stato di avere creato una falsa prova a suo carico.
In altri termini, non paiono rilevabili profili di illogicità ed irragionevolezza nella lettura data dalla Corte d’appello alle affermazioni fatte da M. dell’interrogatorio di convalida, da ritenere – da un punto di vista oggettivo – prive di uno specifico contenuto calunniatorio in danno degli agenti e – da un punto di vista soggettivo – non assistite da un’inequivocabile volontà di accusare ingiustamente gli operanti, avendo il ricorrente agito entro i confini del legittimo esercizio di difesa.
La conclusione del giudice a quo è del resto conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato che, in sede di interrogatorio di garanzia, si limiti ad una generica contestazione della veridicità di una relazione di servizio e di altri atti di polizia giudiziaria, senza allegare alcun elemento idoneo a sostenere l’ipotesi, solo implicitamente prospettata, della loro falsità (Cass. Sez. 6, n. 1767 del 11/12/2012, Grasso, Rv. 254041; Sez. 6, n. 5789 del 14/03/1995 – dep. 18/05/1995, Lo Fiego, Rv. 201678). Ricorrono infatti gli estremi del reato di calunnia quando l’imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell’imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l’innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un’indagine penale da parte dell’autorità (Cass. Sez. 6, n. 5574 del 19/03/1998, Ruggeri, Rv. 210652).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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