Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 15 gennaio 2015, n. 1784

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nata ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/07/2013 della Corte d’appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per la parte civile, che si e’ riportata alle conclusioni scritte.

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 04/07/2013, in riforma della sentenza impugnata dall’accusa e dalla parte civile, ha affermato la responsabilita’ di (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 2, e l’ha condannata alla pena di mesi tre di reclusione, con i benefici di legge, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. La difesa di (OMISSIS) ha proposto ricorso con il quale si deduce illogicita’ della motivazione, nella parte in cui, a fronte dell’accusa di aver eluso, con il trasferimento in Calabria, il provvedimento del Tribunale civile di omologa della separazione nel quale era stabilito che la donna andasse a vivere nell’alloggio familiare con i minori, e cosi’ inibito il diritto di visita del padre, non considera l’impossibilita’ materiale della donna di abitare a (OMISSIS) per l’opposizione del marito alla consegna dell’alloggio familiare. La pronuncia pone illogicamente in evidenza ulteriori elementi di fatto, quali la riserva mentale della donna nel formulare le condizioni di separazione, o la sua inattivita’ successiva nel richiedere un mutamento del provvedimento, alla luce delle sopravvenute circostanze di fatto, che si ritengono irrilevanti.
Si contesta inoltre la ritenuta permanenza del reato, condizione individuata nella persistenza della condizione di distanza quale ostacolo all’affidamento congiunto dei minori.
3. Con un secondo motivo si deducono vizi della motivazione, in relazione all’assenza di completezza della confutazione degli elementi su cui era fondato il giudizio assolutorio di primo grado, con particolare riferimento alla mancata considerazione del comportamento della donna che aveva cercato di consentire l’incontro dei minori con il padre, pur nella situazione creatasi per effetto della distanza geografica dei luoghi di residenza, eventualita’ avversata dai piccoli per il comportamento del padre, malgrado la circostanza avesse condotto ad escludere il dolo del reato nel corso del giudizio di primo grado.
Si lamenta inoltre che, nell’analisi degli elementi di accusa, la Corte ha omesso la considerazione degli ostacoli frapposti dal marito all’adempimento delle condizioni di separazione, ed i comportamenti tenuti da questi nel corso delle procedure instaurate, volte al mutamento delle condizioni di affidamento, posti a base dell’opposta decisione del giudice di primo grado.
Gli elementi esposti inficiano la linearita’ e completezza della decisione, di cui si chiede l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. In via preliminare si deve ricordare che, come piu’ volte statuito dalla Corte di legittimita’ (cfr. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 1253 del 28/11/2013-dep. 14/01/2014, imp. Ricotta, Rv. 258005) in ragione del principio di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1, che impone di escludere l’accertamento di responsabilita’ nell’ipotesi di sussistenza di un ragionevole dubbio, nell’ipotesi di riforma della pronuncia assolutoria da parte del giudice d’appello, la decisione di condanna deve essere motivata facendosi carico della confutazione di tutti gli elementi opposti espressi dal giudicante di primo grado, o con il richiamo ad ulteriori elementi di fatto, ingiustamente ignorati dal primo giudice, che risultino idonei a scardinare in radice la ricostruzione logico giuridica su cui tale determinazione e’ fondata.
Nel caso di specie non e’ dato ravvisare l’adempimento di tale onere illustrativo. In particolare nella pronuncia impugnata si lumeggia in fatto che la donna avesse gia’ deciso di trasferirsi con i figli in Calabria, cosi’ rendendo impossibile l’affido congiunto, posto che il marito doveva risiedere a (OMISSIS), ove viveva la famiglia prima della separazione e che tale intento elusivo sia stato ammesso nel corso procedimento dalla diretta interessata. Il richiamo pero’ risulta generico, in quanto non viene indicato il dato probatorio dal quale tale elemento e’ stato ricavato, ne’ l’esame della sentenza di primo grado ha consentito di colmare tale lacuna, permettendo il reperimento del dato dimostrativo evocato in secondo grado.
A fronte della mancata individuazione concreta dell’elemento di fatto astrattamente idoneo a scardinare il ragionamento ricostruttivo del primo giudice, permane nei provvedimenti giudiziari che hanno definito i giudizi la valorizzazione di difformi elementi di fatto. Infatti nella pronuncia di assoluzione, si da conto di un accordo tra i coniugi, astrattamente idoneo ad escludere la sussistenza dell’elemento costitutivo del delitto contestato, che deve essere individuato nell’elusione di un provvedimento giudiziario, in danno dell’interesse del minore, alla cui protezione esso e’ sotteso. In tale provvedimento si deduce che i coniugi concordarono le condizioni di separazione nell’aprile 2010, prevedendo che ad agosto l’odierna ricorrente avrebbe occupato con i figli l’abitazione di famiglia di (OMISSIS), mentre il marito avrebbe dovuto lasciare l’alloggio. Il mancato avveramento di tale condizione, per inattivita’ del marito, evidentemente produttivo di tensione, avrebbe indotto la donna in un primo tempo a cercare di allontanarsi da sola, ed a fronte delle resistenze dei figli a rimanere con il papa’ a (OMISSIS), in sua assenza, a ritornare a casa, per poi ripartire 24 ore insieme ai figli, dopo aver segnalato ai CC del luogo la situazione creatasi. Si e’ dato conto altresi’ della sofferenza sottesa a tale scelta, ricavabile da una comunicazione di testo inviata da una figlia al papa’, che conteneva un ringraziamento per la comprensione dimostrata lasciandoli partire insieme alla mamma.
La ricostruzione riferita non risulta contrastata in fatto, malgrado appaia idonea, in linea astratta, ad escludere la volonta’ elusiva nel comportamento della donna, che realizza l’elemento costitutivo del delitto contestato solo quando i comportamenti stigmatizzati siano finalizzati ad impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 6, 33719/2010 Rv. 248157, f.), con la conseguenza che la sua configurabilita’ resta inevitabilmente esclusa quando le condotte possano essere imposte da concrete esigenze sopraggiunte, che non si pongano in contrasto con gli interessi del minore.
Nel caso di specie le opposte ricostruzioni in fatto sull’effettivita’ del comportamento tenuto, giustificato nella prima sentenza da un crescendo di situazioni potenzialmente conflittuali per la forzosa permanenza dei coniugi nella stessa abitazione, riconducibile all’inadempimento paterno, sono stati svalutati dalla pronuncia d’appello quali situazioni irrilevanti, per effetto della previa programmazione dell’inadempimento dato quest’ultimo che risulta potenzialmente dirimente, perche’ idoneo a scardinare l’impianto ricostruttivo della prima sentenza, ma privo dell’individuazione in atti dell’elemento dimostrativo di tale condotta.
Le circostanze esposte, per il contrasto segnalato, impongono di giungere all’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul punto della corretta identificazione in fatto degli elementi costitutivi del reato, ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio

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