Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 11 febbraio 2016, n. 2712
Svolgimento del processo
Si riporta la relazione preliminare redatta dal consigliere relatore e comunicata ex art. 380 bis c.p.c..
“1) Dal ricorso si apprende che: in data 18.12.2007 la Provincia di Bari revocava in autotutela l’autorizzazione in precedenza concessa alla Intersud spa all’installazione di impianti pubblicitari su alcune strade provinciali.
La revoca non veniva impugnata e in data 07.03.2008 la Provincia di Bari elevava una serie di verbali di contestazione di violazione amministrativa, tra cui quello relativo al cartello pubblicitario sito sulla (…) al km 0+770 sx, per aver mantenuto abusivamente sulle strade provinciali impianti pubblicitari divenuti illegittimi in quanto privi di autorizzazione.
Tali verbali non venivano impugnati dalla Intersud spa e la Provincia di Bari con nota del 20.11.2008 diffidava ai sensi dell’art. 23 comma 13 bis del codice della strada alla rimozione dei cartelli, con l’avvertimento che in caso di inottemperanza si sarebbe provveduto alla irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria e della conseguente sanzione accessoria della rimozione coatta con addebito delle spese.
In data 20.02.2009 la Intersud spa cedeva alla Spacecom srl (odierna intimata) il ramo di azienda relativo agli impianti pubblicitari collocati sulle strade provinciali. Di tale subentro la Provincia di Bari aveva conoscenza a seguito di comunicazione del 20.03.2009, con la quale sia la Intersud spa che la Spacecom srl precisavano che la cessionaria aveva “acquisito tutte le concessioni in essere ed in itinere (…) oltre all’accollo di tutti i debiti e crediti aziendali” nonché si dichiarava edotta “circa la responsabilità solidale con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni inerenti il ramo d’azienda ceduto”.
Preso atto della suddetta cessione di ramo aziendale, la Provincia di Bari in data 16.11.2009 eseguiva un sopralluogo sulla (omissis) e, dopo aver rilevato la presenza sull’impianto al (…) 0+770 sx di una targhetta identificativa della società cessionaria, in data 04.05.2010 diffidava la Spacecom srl a rimuovere l’impianto pubblicitario illegittimo sito sulla strada provinciale entro 10 giorni dal ricevimento della diffida, pena irrogazione di sanzione amministrativa e rimozione del cartello con oneri a carico del trasgressore.
La Spacecom srl non contestava la diffida e chiedeva in data 25.05.2010 una dilazione di 30 giorni per adempiere all’obbligo di rimozione, che veniva negato dall’amministrazione provinciale.
1.1) In data 15.07.2010 veniva elevato verbale di accertamento n. 2036 con irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 4351,00, per non aver osservato l’obbligo di rimozione nei termini di dieci giorni del mezzo pubblicitario divenuto illegittimo, nonostante la diffida emessa in data 04.05.2010 dalla Provincia di Bari, facente seguito al verbale n. 1155 del 07.03.2008 di contestazione della violazione di mezzo pubblicitario non autorizzato, emesso nei confronti della cedente intersud spa.
Il verbale n. (…) veniva impugnato dalla Spacecom srl con ricorso depositato il 2.11.2010 dinanzi al gdp di Modugno, il quale con sentenza n. 209/2011 depositata il 05.07.2011 accoglieva il ricorso ed annullava il verbale opposto.
Il gdp affermava che, per il principio del carattere personale dell’illecito amministrativo disciplinato dall’art. 3 l. 689/1981, non poteva essere contestato alla Spacecom srl l’illecito amministrativo, in quanto commesso dalla Intersud spa; affermava inoltre che a quest’ultima società avrebbe dovuto essere addebitato il costo della rimozione del’impianto abusivo. 2) Avverso la sentenza la Provincia di Bari ha proposto appello innanzi al tribunale di Bari – ex sezione distaccata di Modugno. il tribunale di Bari, con sentenza n. 266/2014 depositata il 21.01.2014 non notificata, ha rigettato l’appello proposto dalla Provincia di Bari, confermando la sentenza del gdp e ha compensato le spese.
Il tribunale (pag. 3) ha ritenuto che la sanzione di cui all’art. 23 comma 13 bis sia accessoria alla “contestazione per la violazione (di abusiva collocazione) del mezzo pubblicitario”, contestazione che non era mai stata oggetto di alcun verbale notificato alla opponente, qui intimata, Spacecom srl. Ha pertanto affermato che l’art. 23 comma 13 bis punisce solo “colui che installa (o mantiene in esercizio) un impianto senza autorizzazione”. Ne ha desunto l’illegittimità della pretesa sanzionatoria per violazione del principio della natura personale dell’illecito, ritenendo che alla Spacecom srl, che non aveva installato gli impianti, non avrebbe potuto essere contestata la violazione.
2) La Provincia di Bari ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 17/18.07.2014 e articolato su due motivi.
La Spacecom srl è rimasta intimata.
2.1) Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 210 e 211 del d.lgs. n. 285/1992 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La Provincia di Bari lamenta che il giudice di appello ha erroneamente qualificato la sanzione pecuniaria prevista dal comma 13 bis dell’art. 23 c.d.s. conseguente all’inadempimento della diffida alla rimozione di cartelli pubblicitari abusivi, come sanzione “accessoria” alla violazione dell’abusiva collocazione dei cartelli pubblicitari prevista al comma 11 dell’art. 23 del C.d.S..
La Provincia sostiene che la diffida non era una sanzione accessoria alla violazione dell’abusiva collocazione dei cartelli, ma l’atto di avvio del procedimento finalizzato alla eventuale contestazione dell’autonomo illecito amministrativo di omessa rimozione, alla quale può seguire una sanzione pecuniaria, con successiva rimozione coatta.
2.2) Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. 285/1992 e del principio della responsabilità personale dell’illecito amministrativo per violazione del c.d.s., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La Provincia sostiene che l’art. 23 comma 13 bis c.d.s. prevede che “chiunque” non ottemperi alla diffida prevista dalla norma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa; che pertanto questa violazione è svincolata da quella di abusiva apposizione dei cartelli di cui al comma 11; che sarebbe stata illegittima la contestazione di tale violazione alla seconda società, poiché la condotta di abusiva apposizione dei cartelli era stata posta in essere solo dalla prima, la intersud spa.
3) I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
3.1) Preliminarmente va rilevato che sotto il profilo motivazionale le censure sono da ritenere inammissibili, in quanto formulate sulla base del vecchio testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che, nella formulazione vigente tra il 2006 e il 2012, consentiva il ricorso per cassazione per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo della controversia”.
Si osserva che il provvedimento impugnato è stato depositato il 21.01.2014: ad esso deve applicarsi la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che non prevede più il vizio di insufficiente motivazione, ma solo la censura per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
“La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione”; In tal si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di cassazione nell’interpretare il testo novellato dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. SU 8053/2014).
Pertanto le censure del presente ricorso formulate alla stregua dei criteri previsti dalla vecchia norma, sotto il profilo motivazionale vanno considerate inammissibili.
Esse non possono essere accolte sotto la luce della nuova versione della norma, giacché il fatto controverso oggetto della doglianza è stato espressamente esaminato nella motivazione resa dal tribunale.
Il vizio di motivazione dedotto impinge pertanto nei limiti alla ricorribilità posti dalla norma (vedi anche Cass. 25216/2014; Cass. 16300/2014; Cass. 12928/2014).
3.2) x motivi meritano accoglimento sotto il profilo delle asserite violazioni di legge.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il comma 13 bis dell’ort. 23 del codice della strada non dispone una sanzione accessoria, ma è un’espressione del potere di autotutela riconosciuto all’ente proprietario onde assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nello stesso art. 23, che variamente limitano e disciplinano la pubblicità sulle strade per armonizzarla con le esigenze di sicurezza e di ordine del traffico: ciò in considerazione del tenore delle disposizioni stesse che attribuiscono direttamente ed immediatamente all’amministrazione proprietaria della strada (senza necessità di una pronuncia giudiziale che accerti la commissione dell’illecito) il potere di imporre la rimozione dell’impianto pubblicitario abusivo o irregolare (Tar Marche, Ancona, 12 agosto 2005, n. 957).
3.2.1) Anche la giurisprudenza di legittimità, in un caso non dissimile da quello di specie, si è pronunciata in tal senso, affermando che “in tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell’applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l’abusiva installazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, per l’omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell’ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria (commi 7 e 13-bis del citato art. 23), ferma restando la possibilità per il proprietario (o il possessore) del suolo di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l’insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari o per la non abusività dei medesimi” (Cass. 21606/2011).
Ciò che rileva di questa pronuncia ai fini del presente ricorso è la riconosciuta autonomia sanzionatoria della fattispecie prevista dal comma 13 bis. Pertanto la sanzione conseguente alla omessa rimozione dei cartelli dopo la diffida può essere irrogata senza necessità di contestare preventivamente la violazione di apposizione abusiva di cartelli pubblicitari.
Il comma 11 dell’art. 23 c.d.s. stabilisce la sanzione applicabile a chi pone in essere la condotta di abusiva collocazione di insegne pubblicitarie; il comma 13 bis invece concerne l’inosservanza di un autonomo obbligo di rimozione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della preventiva diffida. Pertanto i motivi vanno accolti, essendo errata la sentenza del tribunale di Bari nella parte in cui ha ritenuto che la violazione di cui al comma 13 bis dell’art. 23 (inottemperanza alla diffida di rimozione) possa essere contestata, in via accessoria, soltanto al responsabile della omessa collocazione degli impianti pubblicitari.
Va inoltre riaffermato che la previsione sanzionatoria secondo la quale: “chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa […]” prevista dal comma 13 bis è riconducitele, per quanto qui interessa, alla violazione commessa da chi sia inadempiente all’obbligo di rimozione di cui alla diffida preventivamente comunicatagli. Questa è la condotta che era stata addebitata alla Spacecom srl, la quale, essendo subentrata alla Intersud spa, come si legge nella sentenza impugnata, “in virtù della cessione del ramo d’azienda”, era il soggetto che, come contestatole, aveva “mantenuto in esercizio l’impianto pubblicitario ritenuto abusivo”.
Ad essa correttamente era stata quindi inviata la diffida a rimuovere i mezzi pubblicitari”.
Nessuna delle parti è comparsa all’adunanza fissata con il rito camerale.
Il Collegio condivide pienamente la relazione e ritiene quindi che il ricorso sia da accogliere.
Ne discende la cassazione della sentenza impugnata.
Poiché deve essere completato l’esame dei motivi di opposizione, va disposto il rinvio ad altro giudice del tribunale di Bari capoluogo, che si atterrà ai principi di diritto enunciati e provvederà alla liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite ad altro giudice del tribunale di Bari capoluogo.
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