Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 maggio 2016, n. 19002

Commette corruzione e non truffa il pubblico ufficiale che, per un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve denaro consegnatagli spontaneamente e non in conseguenza di artifici e raggiri

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 6 maggio 2016, n. 19002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. CARCANO Domenico – rel. Consigliere
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito in Pubblica Udienza del 05/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI LEO GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2571/2015 emessa il 2/4/2015, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a (OMISSIS) ex articoli 110, 319 e 321 c.p., (capo B), ex articolo 110 c.p. e L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 71, commi 1, 4 e 5, (capo C), per avere – in violazione dei suoi doveri di ufficio – accettato, quale medico ginecologo in servizio presso clinica convenzionata, denaro per concorrere a affidare un nascituro in via definitiva a terzi.
(OMISSIS) fece ricoverare nella clinica una gestante ( (OMISSIS)) intenzionata, come pure il padre naturale ( (OMISSIS)), a cedere in cambio di denaro il nascituro a una coppia ( (OMISSIS) e (OMISSIS) ) che intendeva allevarlo come figlio. (OMISSIS) ricevette dalla coppia 25000,00 Euro per agevolare l’operazione e accetto’ ulteriori 5000,00 Euro per procurare una certificazione che avrebbe dovuto attestare la maternita’ naturale della (OMISSIS), anche se poi redasse una veridica certificazione attestante la maternita’ della (OMISSIS). Dopo il parto, la madre consegno’ il neonato alla coppia che riusci’ per un breve periodo a tenerlo.
2. Nel ricorso presentato personalmente, (OMISSIS) chiede l’annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale, in relazione: a) articolo 319 c.p., per avere ravvisato il reato di corruzione trascurando che l’imputato non era in grado di mantenere la promessa, fatta alla partoriente, di far dare il bambino in adozione, mentre avrebbe dovuto qualificare la condotta come truffa, non perseguibile per mancanza di querela; b) L. n. 184 del 1983, articolo 71, per la mancanza dei presupposti per la definitivita’ dell’affido alla coppia da favorire sia per la impossibilita’ di avviare la pertinente procedura amministrativa sia perche’ al neonato era gia’ stato attribuito il cognome della madre naturale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Reiterando l’argomento difensivo addotto nel giudizio di appello, il ricorrente assume che, poiche’ in realta’ fece regolarmente sottoscrivere una veridica dichiarazione di maternita’ alla madre naturale, egli non realizzo’ un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ma la Corte di appello ha evidenziato che dalle risultanze istruttorie emerge che (OMISSIS) fece ricoverare in clinica la gestante “proponendole inizialmente di presentarsi con falsi documenti”. In altri termini secondo la ricostruzione della Corte (pagg. 11 e 13) – la condotta prospettata da (OMISSIS) alla gestante era articolata in due momenti: il ricovero della donna affinche’ partorisse nella clinica convenzionata con la compresenza della coppia destinataria del neonato (che in effetti le fu consegnato) e la successiva redazione di una falsa dichiarazione di maternita’ (condotta non realizzata ma in relazione alla quale l’imputato aveva concordato una distinta e ulteriore corresponsione di denaro). Inoltre la Corte di appello ha rimarcato che la funzione di (OMISSIS) ha “agevolato se non da sola reso possibile la consumazione del reato”.
2. I reati di corruzione e di truffa aggravata, pur avendo come elemento comune l’abuso della pubblica funzione da parte del pubblico ufficiale al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano perche’ nella corruzione chi da’ o promette non e’ vittima di un errore e agisce su di un piano di parita’ con il pubblico ufficiale nel concludere un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione, invece nella truffa il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto carpendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri, ai quali la qualita’ di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia. Ne deriva che commette corruzione e non truffa il pubblico ufficiale che, per un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve denaro consegnatagli spontaneamente e non in conseguenza di artifici e raggiri (Cass. pen. Sez. 6, n. 6357 del 02/02/1988, Rv. 178464; Sez. 6, n. 1375 del 11/11/1970, dep. 1971, Rv. 117449). Nel caso in esame, la Corte di appello ha correttamente qualificato la condotta come corruzione e non truffa, osservando che il denaro fu dato per il compimento di un atto (contrario ai doveri d’ufficio) rientrante fra quelli che (OMISSIS) aveva la “concreta possibilita’ di compiere” e fu corrisposto consapevolmente “non per effetto di un consapevolmente errore indotto da raggiro”.
3. Non emerge che (OMISSIS) nutrisse la riserva mentale di non attuare quanto convenuto (pagg.14-15). Ne’ per configurare il delitto di corruzione propria e’ necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d’ufficio per il quale il pubblico ufficiale (o l’incaricato di un pubblico servizio) ha ricevuto denaro o altre indebite utilita’: basta che dal suo comportamento emerga una attivita’ diretta in concreto a vanificare la funzione demandatagli, perche’ gia’ cosi’ viola il dovere di perseguire esclusivamente l’interesse pubblico (Sez. 6, n. 34417 del 15/05/2008, Rv. 241081; Sez. 6, n. 20046 del 16/01/2008, Rv. 241184). L’attivita’ illecita puo’ anche specificarsi in una pluralita’ di atti non preventivamente fissati, ma funzionali allo scopo perseguito (Sez. F, n. 32779 del 13/08/2012, Rv. 253487) e per integrare il sinallagma illecito basta la mera disponibilita’ del pubblico ufficiale a compiere atti contrari ai doveri dell’ufficio, seppure non specificamente individuati (Cass. pen., Sez. 6, n. 33881 del 19/06/2014, Rv. 261406).
4. Nel caso in esame, la veridica certificazione di maternita’ della puerpera ( (OMISSIS)) rendeva impraticabile il meccanismo inizialmente escogitato, anzi gia’ il fatto che la coppia destinataria del neonato non fosse sposata rendeva impossibile l’adozione legale. Tuttavia l’operazione – realizzata con il concorso determinante di (OMISSIS) – poteva consentire (in effetti inizialmente consenti’) l’affidamento in fatto a tempo indeterminato alla coppia, sicche’ e’ sussumibile sotto la fattispecie incriminatrice dettata L. n. 184 del 1983, articolo 71.
L’uso dell’espressione “chiunque” per denotare, senza ulteriori connotazioni, l’autore del reato rende evidente anche in termini linguistici che della L. n. 184 del 1983, articolo 71, mira a sanzionare penalmente gli affidamenti di un minorenne a terzi che avvengano in fatto e con carattere definitivo, al di fuori dei presupposti e delle regole procedurali previste dalle L. 4 maggio 1983, n. 184, sulla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minorenne e la cessione di un neonato a qualcuno che intenda tenerlo presso di se’ integra tipicamente questo delitto (Sez. 1, n. 3569 del 31/10/1986, dep. 1987, Rv. 174855). In questo quadro, l’articolo 71, i cui commi 1 e 4, sanzionano l’attivita’ che consiste nel cedere in affidamento il minore (o nell’avviarlo all’estero), mentre la previsione dell’articolo 71, comma 5, estende la sanzione al ricevere il minorenne in illecito affidamento con carattere di definitivita’ (Sez. 6, n. 40610 del 2012, Rv. 253497; Sez. F, n. 39044 del 10/09/2004, Rv. 230132).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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