L’aver custodito all’interno della borsa lo stupefacente affidato dal convivente, configura un comportamento punibile in termini di concorso per avere agevolato l’azione, garantendo con la sua presenza non casuale implicitamente collaborazione in caso di bisogno, sicche? doveva escludersi che la condotta potesse qualificarsi come connivenza non punibile risolventesi in un comportamento solo passivo.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 5 giugno 2017, n. 27787
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/04/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO COSTANZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ANIELLO ROBERTO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 2176/2016 la Corte di appello di Palermo, ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sciacca a (OMISSIS) e (OMISSIS) ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, per detenzione illecita di tre panetti di hashish pesanti circa 100 grammi ciascuno.
2. Nei ricorsi congiunti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) si chiede l’annullamento della sentenza per: a) vizio di motivazione circa la colpevolezza di (OMISSIS), che ha tenuto un comportamento meramente passivo inidoneo a contribuire allei realizzazione della condotta (come confermato dalle dichiarazioni della (OMISSIS) secondo cui la sostanza stupefacente sequestrata apparteneva soltanto a lei) e, in ogni caso, per mancanza di prova circa la destinazione della sostanza allo spaccio; b) violazione dell’articolo 62-bis c.p. per il disconoscimento delle circostanza attenuanti generiche nonostante la giovane eta’ e l’incensuratezza dei ricorrenti.
3. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
La Corte di appello ha condiviso l’argomentazione del Giudice dell’udienza preliminare che ha rilevato che i due giovani (conviventi e legati sentimentalmente) sono stati arrestati perche’ sorpresi assieme a bordo di un autobus di linea mentre la ragazza deteneva i tre panetti nella tasca di un giubbotto conservato dentro una sua borsa, evidenziando l’incongruenza della affermazione della (OMISSIS) di avere nascosto a Conti (che in passato aveva fatto uso di hashish e che in altra occasione era stato fermato con amici nel tentativo di disfarsi di hashish) l’acquisto dei tre panetti di hashish (peraltro, secondo la narrazione, avvenuto estemporaneamente e casualmente da giovani sconosciuti, allontanandosi dal convivente mentre entrambi si trovavano al mercato) pur essendo i due senza un lavoro stabile, non avendo la donna alcun motivo di nascondere un acquisto cosi’ impegnativo nella loro condizione di indigenza e risultando inverosimile che, consumatrice saltuaria, potesse da sola usare la droga, cosi’ dovendosene derivare che la stupefacente era destinato (almeno in parte) a uso non esclusivamente personale.
Su queste basi ha anche concluso che “il significativo quantitativo di stupefacente detenuto dagli imputati, del tutto ingiustificato rispetto alle modeste condizioni degli stessi (che rendono del tutto inverosimile che tale quantitativo fosse destinato esclusivamente a uso personale), costituisce indice univoco della destinazione almeno parziale dello stupefaceva ad uso non esclusivamente personale”.
Il ricorso non sviluppa specifiche argomentazioni per confutare il ragionamento della Corte che ha applicato, senza incorrere in fallacie logiche, plausibili massime di esperienza, configurando la condotta di (OMISSIS) in termini di concorso per avere agevolato l’azione, garantendo con la sua presenza non casuale implicitamente collaborazione in caso di bisogno (Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Rv. 211587; Sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996, dep. 1997, Rv. 206785), sicche’ deve escludersi che la sua condotta possa qualificarsi come connivenza non punibile risolventesi in un comportamento solo passivo (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche e’ un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalita’ del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato e alla personalita’ del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 1, 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591).
Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha adeguatamente esplicitato di non avere ritenuto concedibili le circostanze attenuanti generiche per l’assenza di elementi positivi utilmente valutabili e considerata la consistente quantita’ di sostanza stupefacente detenuta.
3. Dalla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso deriva, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in Euro 1500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e ciascuno al versamento deal somma di Euro 1500 in favore della cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
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