Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 4 agosto 2016, n. 34450

Una “denuncia anonima” non può essere posta a fondamento di atti “tipici di indagine” e, quindi, non e possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle “denunce anonime” possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una “notitia crimínis”

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 4 agosto 2016, n. 34450

Ritenuto in Fatto

1.M.A. propone ricorso contro l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato rigettato l’appello avverso il provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona di perquisizione e sequestro di un cellulare, una pendrive e due hard disk; perquisizione e sequestro disposti in relazione ai delitti di cui agli artt. 278, 291, e 314 c.p. per i quali M. risulta/ indagato.
Il Tribunale ritiene infondato il riesame proposto anzitutto perché il concetto di fimus dei reato che caratterizza il sequestro príîbatvrlo, a differenza di quello preventivo, non può che essere orientato all’esigenza di assicurare le “fonti di prova”.
In secondo luogo, l’utilizzo di una “denuncia anonima” è giustificato poiché si è in presenza di una fonte volta a stimolare l’attività di indagine d’iniziativa della polizia giudiziaria. Ne discende che, entro tali limiti, una volta acquisita la notizia di reato, all’esito delle indagine svolta dagli inquirenti, perquisizione e sequestro sono utilizzati quali mezzi di accertamento della prova e non della notizia di reato.
Nel caso concreto il fumus dei reati ipotizzati non è nella denuncia anonima, bensì va ricercato negli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria.

2.La difesa dei ricorrente deduce:
2.1. violazione di legge con riferimento agli artt. 125 comma 3, 247, comma 2, 250 comma 3, 252, 253 comma 1, 333 comma 3c.p.p. nella parte in cui il giudice del riesame ha erroneamente ritenuto legittimo il decreto di perquisizione e sequestro a fondamento dei quale è stata posta dina denuncia anonima, della m, quale non può essere fatto alcun uso tranne che le notizie costituiscano “corpo del reato” ex art.240 c. p. p..
Ne discende che non avrebbe potuto essere operato alcun sequestro e quanto oggetto dello stesso avrebbe dovuto essere restituito.
2.2. violazione di legge in relazione agli artt. 247,250,252 e 253 c.p.p. nonché per violazione dell’obbligo di motivazione ex art.125 comma 3, c.p.p, in merito alla configurabilità i fumus dei reati contestati all’indagato. Ad avviso del ricorrente, gli atti di indagine delegati dalla Procura non avrebbero consentito di acquisire alcun elemento che potesse essere utile a configurare i fumus dei reati ipotizzati a carico dell’indagato, peraltro illegittimamente iscritto nel registro degli indagati sulla base di una sola denuncia anonima. Il pubblico ministero ha ritenuto di utilizzare gli elementi acquisiti, senza che vi fosse alcun riscontro valido che potesse far ritenere l’esistenza del 15u+-ius richiesto per quanto acquisito nel corso delle indagini e, in particolare, all’esito della perquisizione.

Considerato in Diritto

Ti tema posto dalla vicenda processuale implica l’approfondimento dei limiti di utilizzabilità di un “anonimo”: il decreto di sequestro probatorio è stato emesso all’esito di un perquisizione disposta dopo indagini effettuate dagli organi di polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Al riguardo, nell’informativa trasmessa al pubblico ministero si precisa che le indagini hanno
avuto o impulso da o da un “anonimo” e sono state sviluppate sull’analisi d i “numerosi post a contenuto diffamatorio, anche nei confronti del Presidente della, Repubblica”, pubblicati mediante l’account “A M.”, attuale indagato, per quanto acquisito e sequestrato in sede di perquisizione; account creato sul social network facebook. Per verificare la disponibilità dell’account, dal quale risultai o inviai messaggi diffamatori, sono stati sequestrai computer e telefono in uso all’indagato e si effettuata una rogatoria internazionale.
Una “denuncia anonima” non può essere posta a fondamento di atti “tipici di indagine” e, quindi, non e possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle “denunce anonime” possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una “notitia crimínis” (Sez. VI, 21/09/2006 n. 36003 Cc.). In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la polizia giudiziaria legittimamente può procedere alla perquisizione di un’autovettura e ai conseguente sequestro di sostanza stupefacente, dopo aver avviato, a seguito di una denuncia anonima, un’indagine sul posto dove poi ha acquisito la notizia di reato.
Ne discende che legittimamente anche nel caso in esame l’animo è stato utilizzato come mero atto di impulso investigativo per verificare l’esistenza una notitia criminis e poi, altrettanto legittimamente, in base a quanto emerso dalla doverosa investigazione, si è proceduto a perquisizione e sequestro.
Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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