Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 26 luglio 2016, n. 32476

L’avvocato difensore di fiducia non deve reiterare la dichiarazione prevista dall’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. ossia la dichiarazione di non voler ricevere come domiciliatario le comunicazioni e le notificazioni all’imputato, nel caso in cui il difensore di fiducia, al quale l’atto è notificato proprio ai sensi della norma indicata, nulla oppone e accetta l’atto, è corretto ritenere che abbia revocato implicitamente per fatti concludenti la dichiarazione originaria e che, quindi, abbia accettato di essere domiciliatatario dell’imputato.
La notificazione all’imputato dei decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore (che in quel caso era di ufficio, mentre in quello che ci occupa era di fiducia) determina, se l’interessato non “rappresenta” con elementi idonei la mancata conoscenza dell’atto, sussiste una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso dei giudizio d’appello.
La nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 26 luglio 2016, n. 32476

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, il 20/01/2011 dal Tribunale di Lucca nei confronti di C.D., ritenuta colpevole dei reato di evasione e condannata, esclusa la recidiva, alla pena di mesi quattro di reclusione.
In sede di merito si è accertato che l’imputata, detenuta agli arresti domiciliari in un caravan, non vi fu trovata in occasione del controllo effettuato alle ore 02,50 dei 15 settembre 2009 dai CC, che, dopo aver bussato ripetutamente alla porta, suonato il clacson ed acceso il faro in dotazione, si allontanarono dopo dieci minuti.
Respinta la tesi difensiva dell’incolpevole mancata risposta al controllo a causa del sonno profondo, i giudici di merito hanno ritenuto insuscettibile di ulteriore ridimensionamento il trattamento sanzionatorio, già applicato nel minimo, e negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale dell’imputata.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell’imputata, che ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
– violazione di legge e nullità assoluta del giudizio e della sentenza per omessa citazione dell’imputata nel giudizio di appello: l’imputata non ha mai ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza, in quanto il decreto di citazione è stato notificato ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. al difensore per precedente notifica negativa presso il luogo di residenza. Si deduce che l’imputata non aveva eletto domicilio e nel corso del giudizio di primo grado aveva ricevuto le notificazioni presso la sua abitazione; inoltre, il difensore non aveva prestato il consenso a riceverle, come risulta dalla nomina allegata al ricorso: pertanto, l’omessa citazione ha impedito la partecipazione dell’imputata al giudizio e la nomina fiduciaria non costituisce presunzione di conoscenza dell’atto in capo all’imputato, specie nel caso in cui il difensore ha negato il consenso a tale forma di comunicazione cosicché una volta accertata l’impossibilità di notificare l’atto presso la residenza, si sarebbero dovute avviare le ricerche;
– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento a specifici atti dei processo: nel corso dell’esame l’imputata ha spiegato che nel periodo in cui era agli arresti domiciliari aveva difficoltà a dormire con regolarità, avendo un figlio piccolo, che era stato operato e piangeva ad orari diversi, cosicché quando riusciva ad addormentarsi aveva un sonno profondo, ma il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno, con motivazione apparente, respinto la tesi difensiva, ritenendo indubitabile che i carabinieri avessero svolto il controllo per il tempo indicato;
– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen.: pur dando atto dei minimo rilievo dei precedenti penali dell’imputata, la Corte di appello non ha affatto motivato il diniego delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. II ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 Infondato è il primo motivo di ricorso.
Risulta dagli atti che con atto depositato il 7 ottobre 2010 l’imputata aveva nominato difensore di fiducia l’avv. Velani, il quale dichiarava di non accettare le notificazioni ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., e che il decreto di citazione in appello fu notificato all’imputata presso la residenza, non risultando elezione di domicilio, ma con esito negativo. Preso atto dell’esito infruttuoso della notificazione (eseguita il 3 marzo 2014 dall’ufficiale giudiziario, che nella relata attestava che l’imputata risultava trasferita), all’udienza del 26 marzo 2014, presente il difensore di fiducia, fu disposto il rinvio all’udienza del 30 gennaio 2015 e disposta la notificazione ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen.; in tale udienza, presente il difensore, che nulla eccepì, il processo fu definito.
E’, quindi, certo che il decreto di citazione fu notificato al difensore in data 11/12/2014 con l’espressa indicazione della disposizione di legge per la quale l’atto era consegnato allo stesso, in luogo del suo destinatario, e che il difensore nulla osservò, accettando l’atto nella qualità di domiciliatario ex lege dell’imputato.
Come già ritenuto da questa Corte, se è vero che l’avvocato difensore di fiducia non deve reiterare la dichiarazione prevista dall’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. ossia la dichiarazione di non voler ricevere come domiciliatario le comunicazioni e le notificazioni all’imputato, nel caso in cui il difensore di fiducia, al quale l’atto è notificato proprio ai sensi della norma indicata, nulla oppone e accetta l’atto, è corretto ritenere che abbia revocato implicitamente per fatti concludenti la dichiarazione originaria e che, quindi, abbia accettato di essere domiciliatatario dell’imputato (Sez. 3, n. 37264 dei 05/06/2013, Cialfi, Rv. 257220).
Tuttavia, ed il rilievo è assorbente, anche a voler ritenere una irregolarità procedurale, non trattandosi di citazione omessa, ma di citazione viziata, che non impedisce la conoscenza dell’atto da parte dei destinatario, si verte, nel caso di specie, nell’area di operatività non già della nullità assoluta, ma, come precisato anche da Sez. U, n. 119 dei 27/10/2004 – dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229540, in quella delle nullità di ordine generale a regime intermedio, che devono essere dedotte ed eccepite dalla parte interessata prima dello spirare dei termini di decadenza previsti dal codice di rito, nella specie, prima della pronuncia della sentenza di appello, secondo quanto ritenuto anche da Sez. U., n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651.
Questa Corte ha, anche di recente, precisato che la notificazione all’imputato dei decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore (che in quel caso era di ufficio, mentre in quello che ci occupa era di fiducia) determina, se l’interessato non “rappresenta” con elementi idonei la mancata conoscenza dell’atto, sussiste una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso dei giudizio d’appello (così Sez. 6, n. 9723 del 17.1.2013, Serafino, rv. 254693, fattispecie in cui la Corte ha escluso “deficit” di conoscenza dell’atto da parte dell’imputato per avere il difensore d’ufficio dapprima svolto la sua attività nel corso di tutto il giudizio d’appello senza mai eccepire alcunché e poi proposto ricorso per cassazione limitandosi a rilevare l’irrituale notificazione senza, tuttavia, lamentare l’ignoranza dei suo assistito).
E, ancora, più di recente, è stato ribadito che la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, n. 40066 dei 17.9.2015, Bellucci, rv. 264505).
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato perché generico e meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e disattese con adeguata e congrua motivazione, di cui sì contesta l’apparenza, contrapponendo la tesi alternativa, ritenuta più plausibile e preferibile a quella accolta dai giudici di merito.
Ribadito che in sede di legittimità è preclusa a questa Corte una rilettura delle risultanze processuali, dovendo il giudizio concentrarsi sulla completezza e non manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel caso di specie la verifica risulta positiva, avendo i giudici di merito logicamente spiegato le ragioni per le quali la tesi difensiva è stata disattesa e ritenuta inverosimile.
I giudici di merito hanno chiarito che il controllo protrattosi per dieci minuti, con azionamento dei clacson e del faro in dotazione ai militari, non poteva risultare negativo sia per la struttura dei luogo di abitazione, costituito da una roulotte, sia per la contestuale presenza all’interno del marito e del bambino, che non avevano il problema dichiarato, ma in alcun modo documentato dall’imputata, come rilevato dal giudice di primo grado.
3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito motivato, contrariamente all’assunto difensivo, il diniego delle attenuanti.
Peraltro, il ricorrente non indica né specifica quali elementi, non apprezzati, ne avrebbero giustificato il riconoscimento e secondo l’orientamento di questa Corte per giustificare il diniego è sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti: ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato, comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez.2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826), come avvenuto nel caso di specie, risultando l’imputata gravata da precedenti.
Al rigetto dei ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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