Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 3 maggio 2017, n. 21127

Inammissibile il ricorso per Cassazione dell’indagato che deduca solo di non essere titolare del bene sottoposto al sequestro preventivo.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 3 maggio 2017, n. 21127

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 08/09/2016 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2016, il Tribunale di Catania, pronunciandosi nel procedimento a carico di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 570 c.p., con riferimento ad istanza di riesame presentata nell’interesse della stessa, ha confermato il provvedimento di sequestro

conservativo di un appartamento intestato a (OMISSIS) e disposto il dissequestro della pertinente autorimessa.

Il Tribunale, premesso che l’accertamento del fumus boni iuris e’ precluso dal rinvio a giudizio della (OMISSIS), ha osservato che i beni immobili sottoposti a vincolo debbono ritenersi solo fittiziamente intestati al (OMISSIS), ma in realta’ nella piena disponibilita’ della (OMISSIS), e che, per effetto della situazione di formale impossidenza della donna, difettano le garanzie per il versamento della somma di Euro 500,00 mensili dalla stessa al coniuge separato al fine del mantenimento delle due figlie minorenni. Il sequestro, peraltro, e’ stato ridotto al solo appartamento, con esclusione dell’autorimessa, per la sproporzione del valore dei cespiti originariamente sottoposti a vincolo rispetto alla stima dell’ammontare delle obbligazioni civili derivanti da reato, e determinato, precisamente, dalle somme non versate, da interessi legali e rivalutazione e dall’importo dei danni non patrimoniali.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia della (OMISSIS), formulando due motivi.

Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all’articolo 325 c.p.p., comma 1 e articolo 125 c.p.p., comma 3, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo al difetto assoluto di motivazione in ordine ai rilievi difensivi. Si deduce che il Tribunale, nel respingere la tesi dell’imputata, la quale assume di non essere titolare dei beni in sequestro, ha omesso di rispondere alle doglianze risultanti dalla memoria difensiva depositata in udienza, con la quale si evidenziava che la cessione degli immobili di proprieta’ della (OMISSIS), da cui l’accusa presume essere stata ricavata la somma per acquistare il bene in sequestro, e’ avvenuta tra il (OMISSIS), ossia in epoca in cui la donna non era gravata dall’obbligo di versare la somma di 500,00 Euro, posto che tale obbligo e’ stato disposto solo con ordinanza del 14 maggio 2010, ma era tenuta esclusivamente a coabitare con le figlie per sei mesi all’anno e a sostenere le spese ordinarie e di mantenimento per tale periodo.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all’articolo 325 c.p.p., comma 1 e articolo 125 c.p.p., comma 3, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo alla entita’ della riduzione del sequestro. Si deduce che la sproporzione tra l’ammontare del presunto credito della parte civile ed il valore dei beni in sequestro e’ stata valutata senza tener conto di quanto rappresentato nella memoria difensiva depositata in udienza: il danno patrimoniale deve ritenersi pari a circa 40.000,00 Euro, mentre l’immobile e’ stato acquistato per 145.600,00 Euro. Il Tribunale, nel ridurre l’entita’ del vincolo, non ha esternato alcuna motivazione sulla congruenza tra il valore di quanto mantenuto in sequestro e il valore del credito da garantire.

3. Il ricorso e’ proposto da soggetto privo di interesse ad impugnare.

Secondo un ormai ampiamente consolidato insegnamento giurisprudenziale, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo e’ legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672, nonche’ Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; per la soluzione contraria, la piu’ recente pronuncia massimata e’ Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Chiriaco, Rv. 251091). In questa prospettiva, anzi, si e’ piu’ volte puntualizzato espressamente che e’ inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall’indagato che deduca unicamente di non essere titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo, poiche’, ai fini dell’impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo, e’ necessario che l’indagato prospetti una relazione con il bene sequestrato che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo (Sez. 5, n. 10205 del 18/01/2013, Loccisano, Rv. 255225, nonche’ Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013, Iaia, Rv. 255963). Applicazioni di questo principio,, sia pur risalenti, si rinvengono anche in riferimento alla legittimazione).

dell’imputato con riferimento al sequestro conservativo: in particolare, e’ stata esclusa la configurabilita’ dell’interesse al riesame in capo all’imputato, in, relazione a beni appartenenti alla moglie, con lui convivente in regime di separazione dei beni (cosi’ Sez. 1, n. 5039 del 18/09/1997, Scibilia, Rv. 208970).

La soluzione indicata deve essere condivisa: le ragioni esposte in relazione al sequestro preventivo sono persino piu’ convincenti in relazione al sequestro conservativo. L’imposizione della misura cautelare in questione, infatti, siccome esclusivamente funzionale alla tutela di pretese creditorie pecuniarie o civilistiche, e’ del tutto indifferente, da un punto di vista giuridico, anche sotto il profilo dell’evoluzione del procedimento penale, all’imputato che assume di non essere proprietario dei beni sottoposti a vincolo, e non ne chiede la restituzione in forza di alcun titolo o comunque lo svincolo a tutela di ragioni sue proprie e giuridicamente rilevanti.

In conseguenza di questo rilievo, deve escludersi la sussistenza di un interesse ad impugnare: come ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimita’, nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalita’ negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilita’, ossia di una decisione piu’ vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (cosi’ Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693, nonche’, di recente, Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199).

4. Al difetto di interesse ad impugnare segue, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a), la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro millecinquecento, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende

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