Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 3 maggio 2017, n. 21132

Il sequestro conservativo va mantenuto a garanzia dei crediti non ancora liquidi ed esigibili.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 3 maggio 2017, n. 21132

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 27/05/2016 della Corte di appello dell’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della ordinanza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello dell’Aquila ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro conservativo di beni di sua proprieta’, riducendo l’importo del credito garantito nella misura del 50 per cento.

L’ordinanza impugnata dava atto che, con provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara del 7 luglio 2010, era stato disposto il sequestro conservativo di beni dell’imputato (OMISSIS) fino alla concorrenza di 45 milioni di Euro, a garanzia delle pretese risarcitorie della Regione Abruzzo e delle Aziende sanitarie abruzzesi (fino a 30 milioni di Euro) e di (OMISSIS) (fino a 15 milioni di Euro); che in primo grado (OMISSIS) era stato condannato per il reato di cui all’articolo 319-quater c.p. (capo 56) ed assolto per i capi 1) (articolo 416 c.p.) e 55) (articolo 317 c.p.), mentre per le restanti cinque imputazioni (capi 3, 4, 7, 9 e 21) (articoli 323, 640 e 322 c.p.) era stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione; che l’imputato era stato altresi’ condannato per il capo 56) al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle parti civili Regione Abruzzo – quantificato in complessivi 100.000 Euro, ripartito per la quota del 50% con il coimputato (OMISSIS) – e ASL (OMISSIS) – quantificato in 250.000 Euro, in solido con il coimputato (OMISSIS) -, nonche’ al risarcimento, in solido con il coimputato (OMISSIS), del danno patrimoniale, da quantificare in separata sede, a favore delle parti civili ASL (OMISSIS) e Fallimento (OMISSIS); che l’imputato, in relazione al medesimo capo, era stato infine condannato, in solido con gli altri imputati, al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, subiti dalle parti civili ASL (OMISSIS), ASL (OMISSIS), ASL (OMISSIS), (OMISSIS), e varie case di cura.

La medesima ordinanza precisava inoltre che, in grado di appello, anche per il capo 56) era stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione ed erano state confermate le statuizioni civili a favore delle suddette parti civili, disponendo a carico dell’imputato per il capo 56) anche la condanna al pagamento di una provvisionale di 100.000 Euro in favore di ciascuna delle parti civili Asl (OMISSIS), ASL (OMISSIS), ASL (OMISSIS), ASL (OMISSIS), nonche’ la rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di tutte le parti civili.

Sulla base di tale situazione processuale, secondo la Corte di appello adita, difettavano i presupposti per farsi luogo alla revoca del sequestro conservativo (offerta di cauzione idonea e proscioglimento non piu’ soggetto ad impugnazione).

La Corte di appello in particolare evidenziava che il sequestro conservativo era stato disposto in relazione a tutte le imputazioni contestate all’ (OMISSIS) e, salvo che per i capi oggetto di assoluzione, per le restanti imputazioni non era stato definitivamente prosciolto, pendendo l’impugnazione proposta dallo stesso avverso la sentenza di appello.

Ad avviso della Corte territoriale, potevano essere quindi prese in considerazione soltanto le parziali assoluzioni per i capi 1) e 55), che giustificavano la riduzione dell’importo del sequestro nella misura del 50%.

2. Nel ricorso si deduce violazione di legge per motivazione apparente e in relazione agli articoli 316 e 317 c.p.p.: la motivazione risulterebbe fondata su rilievi generici avulsi da una approfondita analisi della vicenda processuale e dal contenuto dei provvedimenti di sequestro.

La Corte di appello non avrebbe considerato che l’unico reato per il quale erano state riconosciute le statuizioni a favore delle parti civili era il capo 56), che aveva ad oggetto l’illecita induzione dell’imprenditore (OMISSIS) al pagamento di complessivi 980.000 Euro; pertanto il sequestro doveva essere revocato in relazione alle restanti parti civili Regione Abruzzo e ASL (la cui posizione era collegata a reati diversi dal capo 56).

La stessa Corte territoriale non avrebbe valutato che, in ordine ai reati diversi dal capo 56), non vi sarebbe alcuna possibilita’ di condanna a carico dell’imputato; mentre avrebbe ridotto l’importo del sequestro in modo del tutto apodittico e comunque non proporzionato al reato di cui al capo 56).

Con nota del 27 marzo 2016, il difensore di (OMISSIS) ha prodotto la sentenza di questa Sezione del 2 dicembre 2016, con la quale la Corte di cassazione ha revocato parzialmente le statuizioni civili (annullando senza rinvio nei confronti di (OMISSIS) le statuizioni in favore delle ASL (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e varie case di cura), incidendo pertanto sul quantum del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per quanto di seguito illustrato.

2. Va preliminarmente dato atto della sopravvenuta sentenza di questa Corte del 2 dicembre 2016, che, in relazione alla posizione del ricorrente, non solo ha revocato parzialmente le statuizioni civili, ma che ha anche determinato il passaggio in giudicato delle restanti statuizioni in favore delle parti civili.

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile consegue invero, in base all’articolo 320 c.p.p., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

Peraltro, tale effetto presuppone che la pronuncia del giudice penale abbia dichiarato l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, cosi’ da costituire titolo esecutivo (Sez. 6, n. 42698 del 10/07/2008, Fabris, Rv. 242806).

Ne consegue che, relativamente alle statuizioni civili definitive, nelle quali sia stato determinato il quantum della condanna, l’effetto della conversione si e’ oramai verificato, con conseguente competenza del giudice civile ad adottare ogni provvedimento ad esso relativo.

Resta pertanto, in questa sede, da esaminare il ricorso per quelle statuizioni contenenti una condanna “generica” del ricorrente.

Premesso che il sequestro conservativo sui beni dell’imputato non perde efficacia laddove il processo penale si concluda con una sentenza di condanna generica e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile ai sensi dell’articolo 539 c.p.p., comma 1, dovendo il giudizio ivi proseguire per la determinazione del quantum dell’importo dovuto alla parte civile (Sez. civ. 3, n. 21481 del 25/10/2016, Rv. 642958; Sez. 4, n. 9851 del 19/01/2015, Biagini, Rv. 262439), il Collegio ritiene di aderire al condivisile orientamento che attribuisce al suddetto giudice, nella pendenza del relativo giudizio, la competenza a revocare o modificare la misura concessa a garanzia dell’azione civile nel processo penale (Sez. 1, n. 46030 del 26/09/2014, Lumina, Rv. 261441).

Peraltro, nel caso in esame, non risulta dagli atti la pendenza del procedimento civile (considerato anche che la sentenza della Corte di cassazione e’ stata depositata solo il 17 marzo 2017), e quindi permane ancora in questa fase la competenza del giudice penale.

3. Fatta questa premessa e nei limiti di quanto sopra indicato, la ordinanza impugnata deve essere annullata.

3.1. Deve ritenersi erronea l’applicazione del principio di diritto invocato dalla Corte di appello in ordine alle condizioni per farsi luogo alla revoca del sequestro conservativo.

La necessita’ della definitivita’ della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, piu’ volte indicata dalla giurisprudenza di legittimita’ (tra tante, Sez. 3, n. 44578 del 07/06/2016, Gottardi, Rv. 267930), come uno dei presupposti (insieme alla idonea cauzione) per farsi luogo alla revoca della misura cautelare reale, va invero valutata in relazione alla funzione strumentale stessa misura cautelare, che giustifica il mantenimento del vincolo fino al definitivo accertamento dell’inesistenza del credito garantito: la’ dove, come nel caso in esame, per alcuni capi non sia piu’ giuridicamente possibile un’evoluzione del procedimento a favore della parte civile – in presenza di una sentenza di proscioglimento per prescrizione dichiarata gia’ in primo grado, oggetto di impugnazione da parte dell’imputato ai soli fini di una assoluzione nel merito puo’ ritenersi che non vi sia alcuna ragione, se non meramente formale, che giustifichi la protrazione della misura cautelare.

Pertanto, relativamente ai capi 3), 4), 7), 9) e 21), la sentenza va annullata senza rinvio.

3.2. Quanto alle statuizioni civili connesse all’unico capo (56) per il quale il ricorrente ha riportato condanna generica ai fini civili, deve ritenersi del tutto immotivata la determinazione della somma da garantire.

Per quanto l’importo posto a tutela del credito deve essere determinato in via approssimativa, l’apprezzamento del giudice deve essere ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice (Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, Barberini, Rv. 266702).

Ne consegue la necessita’ che sul punto vi sia un nuovo esame, che tenga conto, nello stabilire l’entita’ della somma da garantire, anche della intervenuta revoca delle statuizioni civili in favore delle ASL (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 2 dicembre 2016.

4. Conclusivamente, considerato che il sequestro conservativo permane a garanzia dei crediti delle parti civili non ancora liquidi ed esigibili, l’ordinanza, impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi 3, 4, 7, 9 e 21; mentre per il reato di cui capo 56) deve essere annullata affinche’ la Corte di appello dell’Aquila proceda a nuovo esame, sulla base dei rilievi esposti nel paragrafo che precede.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi 3, 4, 7, 9 e 21; annulla l’ordinanza impugnata per il reato di cui capo 56), e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello dell’Aquila

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