Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 maggio 2017, n. 26875

L’indicazione del compimento di ulteriori indagini dato dal Gip al Pm a conclusione della udienza in Camera di Consiglio, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato e da un non immediato collegamento con l’ipotesi di reato per la quale l’archiviazione era stata chiesta, non si poneva però completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall’ordinamento dato che tale indicazione rientra comunque nell’ambito di quelle previste appunto dall’art. 409, comma 4 c.p.p., né poteva ritenersi viziato da abnormità funzionale

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 29 maggio 2017, n. 26875

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – rel. Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 02/11/2016 del GIP TRIBUNALE di PADOVA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;

lette le conclusioni del PG dr.ssa P. Filippi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero di Padova ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di archiviazione presentata nei confronti di (OMISSIS) per i reati di cui agli articoli 323 e 733 bis c.p., e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, e ordinato l’effettuazione di investigazioni suppletive.

2. Il ricorrente, dopo aver premesso che il procedimento era sorto a seguito dell’esposto di due associazioni che avevano criticato la decisione del Comune di Abano Terme di abbattere 117 alberi che ricadevano nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei, ha censurato di abnormita’ il provvedimento del Gip che imponeva non indagini integrative sulle fattispecie di reato per le quali era avvenuta l’iscrizione ma esplorative per cercare elementi di prova di reati diversi e piu’ gravi, dell’esistenza dei quali non vi era il minimo indizio.

3. Il Procuratore generale, dopo aver richiamato la differenza tra abnormita’ strutturale ad abnormita’ funzionale, ha osservato che il provvedimento del Gip rientrava tra quelli previsti dall’ordinamento e non aveva determinato una ingiustificata stasi del procedimento, con la conseguenza che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.

2. Come si e’ visto, il ricorrente ha strutturato la sua impugnazione nella prospettiva della affermazione del carattere abnorme del provvedimento impugnato, caratterizzato dalla indicazione ex articolo 409 c.p.p., comma 4, non di ulteriori indagini integrative in relazione al fatto-reato per il quale era stata disposta l’iscrizione del nominativo di (OMISSIS) nel registro notizie di reato (articoli 323 e 733 bis c.p., e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181) quanto piuttosto di indagini definite “esplorative” finalizzate alla ricerca prove in ordine a reati diversi rispetto a quelli sopra indicati e nemmeno ipotizzabili sulla base delle indagini preliminari fino ad allora svolte, con sostanziale esondazione da parte del Gip del suo potere di controllo e non consentita ingerenza nelle prerogative dell’organo inquirente.

3. Il tema va necessariamente affrontato sulla base delle indicazioni giurisprudenziali piu’ volte date circa la nozione di provvedimento abnorme dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno definito tale il provvedimento caratterizzato dall’esercizio di un potere totalmente avulso dal sistema che determina la stasi del procedimento e che legittima quindi il ricorso per Cassazione al di fuori del principio di tassativita’ delle impugnazione di cui all’articolo 568 c.p.p. (da ultimo, Cass. Sez. Unite del 26/3/2009 n. 25957, P.m. on proc. TONI, Rv 243590).

4. Cosi’ individuato l’ambito del provvedimento abnorme, va allora osservato che l’indicazione del compimento di ulteriori indagini dato dal Gip al Pm a conclusione della udienza in Camera di Consiglio, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato e da un non immediato collegamento con l’ipotesi di reato per la quale l’archiviazione era stata chiesta, non si pone pero’ completamente al di fuori, in termini di eccentricita’, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall’ordinamento dato che tale indicazione rientra comunque nell’ambito di quelle previste appunto dall’articolo 409 c.p.p., comma 4, che prevede la possibilita’ della indicazione, appunto, di ulteriori indagini ritenute necessarie, nella prospettiva poi della effettivita’ del controllo giurisdizionale da parte del Giudice rispetto alla richiesta di archiviazione dell’Organo dell’accusa.

5. Del resto, e per concludere, non resta nemmeno realizzata, nel caso in esame, l’ipotesi della c.d. abnormita’ funzionale, dato che il provvedimento adottato non determina una stasi del procedimento in quanto il Pubblico ministero sara’ onerato della effettuazione delle indagini richieste, la cui specifica pertinenza con l’ipotesi di reato per la quale era stata richiesta l’archiviazione esula dal controllo di legittimita’ di questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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