In ordine alla non abitualità della condotta, considerati i plurimi precedenti penali, tra cui una condanna per evasione – correttamente il giudice di merito ha assolto l’imputato stante la minima offensività del fatto (l’imputato era stato colto in pigiama nell’atto di gettare la immondizia nei pressi della propria abitazione), escludendo che sussistesse l’elemento ostativo dell’abitualità, in quanto l’unico precedente penale per evasione risaliva a 20 anni prima, non potendo confondersi l’abitualità con la recidiva o con una generica proclività a delinquere dell’imputato
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 29 maggio 2017, n. 26867
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 5/06/2015 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha assolto (OMISSIS) dal delitto di evasione posto in essere in (OMISSIS), per essersi allontanato senza autorizzazione della abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari, perche’ non punibile per la particolare tenuita’ del fatto.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania deducendo, con unico motivo, la erronea applicazione della legge penale e la illogicita’ della motivazione.
Il Tribunale di Catania, ricorrendo a clausole di stile, aveva, infatti, obliterato la sussistenza nella specie dell’elemento ostativo costituito dal comportamento abituale.
Se, infatti, le modalita’ concrete dell’episodio giudicato, (e, segnatamente, l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari nei pressi dell’abitazione ed in pigiama), inducevano a ritenere la particolare tenuita’ del fatto avuto riguardo alla entita’ dell’offesa, non altrettanto poteva ritenersi avuto riguardo alla valutazione in ordine alla non abitualita’ della condotta.
L’imputato era, infatti, un soggetto gravato da plurimi precedenti penali, uno tra l’altro anche specifico, ed il piu’ recente risalente al 2013, tanto da aver determinato la contestazione della recidiva, reiterata, infraquinquennale e specifica.
A fronte del numero dei precedenti penali, del breve lasso di tempo decorso tra l’ultimo episodio per il quale lo (OMISSIS) era stato condannato e l’episodio di evasione per cui si procedeva, non poteva escludersi ragionevolmente un comportamento abituale da parte di un soggetto che, di contro, aveva manifestato seria proclivita’ a delinquere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere disatteso in quanto il motivo nello stesso dedotto si rivela infondato.
2. Nessuna violazione di legge e’, infatti, ravvisabile nella sentenza impugnata.
Secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, dal quale non vi e’ ragione per discostarsi, ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Il giudizio di tenuita’ del fatto richiede, pertato, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entita’ dell’aggressione del bene giuridico protetto.
L’esiguita’ del disvalore e’, infatti, l’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza nel contesto della quale ben potra’ ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente.
Nella specie, pertanto, la Corte territoriale ha legittimamente e, comunque non illogicamente, argomentato che la minima offensivita’ del fatto e’ desumibile dalle concrete modalita’ delle condotta, atteso che l’imputato era stato colto in pigiama nell’atto di gettare la immondizia nei pressi della propria abitazione.
3. Infondata e’, inoltre, la interpretazione del requisito della non abitualita’ prospettata nel ricorso.
4. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza Tushaj, hanno, tuttavia, precisato che la nozione di “comportamento non abituale” e’ frutto del sottosistema generato dal 131 bis c.p., ed al suo interno deve essere letto. E’, pertanto, fuorviante riferirsi, nella interpretazione della stessa, alla categoria della recidiva.
L’intento del legislatore e’ stato, infatti, quello di escludere dall’ambito della particolare tenuita’ del fatto condotte “seriali” ed il tenore letterale della disposizione lascia intendere che l’abitualita’ si concretizza in presenza di una pluralita’ di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p..
Solo il terzo illecito della medesima indole da’, pertanto, legalmente luogo alla serialita’ che osta all’applicazione dell’istituto.
I reati ben possono, inoltre, essere successivi a quello in esame, perche’ si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva, fondata su un distinto apprezzamento.
5. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto buon governo dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite escludendo nella specie la condizione ostativa del comportamento abituale, in quanto l’imputato, al momento della commissione del fatto (8 marzo 2014), era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari dal 3 agosto 2013 e non risultavano essere state poste in essere altre violazioni. L’unico precedente penale a carico dello (OMISSIS) per evasione, del resto, risaliva al 1995 e, pertanto, non sussistevano le condizioni minimali per ravvisare la condizione ostativa del comportamento abituale, che, peraltro, non puo’ essere confusa con la recidiva o con una generica proclivita’ a delinquere dell’imputato.
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso in quanto il motivo nel medesimo dedotto risulta infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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