Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 26 ottobre 2016, n. 44961

In caso di sentenza liberatoria, ai fini della applicazione della disposizione di cui all’articolo 323 c.p.p., comma 1 non rileva una precedente statuizione che abbia affermato la responsabilita’

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 26 ottobre 2016, n. 44961

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO (OMISSIS);

(OMISSIS) S.P.A.;

avverso l’ordinanza del 21/03/2015 del TRIB. LIBERTA’ di BARI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPOZZI;

lette le conclusioni del PG Dr. FIMIANI Pasquale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell’articolo 322 bis c.p.p., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse del Consorzio (OMISSIS) e di (OMISSIS) S.p.A. avverso l’ordinanza del 13.1.2016 emessa dalla Corte di appello di Bari che aveva rigettato l’istanza tendente alla immediata restituzione della somma di Euro 6.393.608,00 sottoposta a sequestro preventivo ai fini della confisca.

2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il difensore delle parti istanti deducendo con unico mezzo di impugnazione erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 323 c.p.p., comma 1 e articolo 588 c.p.p., comma 1. La Corte barese avrebbe posto a base una ragione di diritto – non espressa dalla prima decisione – individuata nell’articolo 588 c.p.p. ed escludendo di dover considerare il disposto di cui all’articolo 323 c.p.p..

Secondo il ricorrente, invece, pur tenendo conto del richiamato articolo 588 c.p.p., comma 1, l’articolo 323 c.p.p., comma 1, rappresenta proprio una delle eccezioni al principio espresso dal primo disposto, allorquando ci si trova – come nel caso di specie – in presenza di una sentenza di assoluzione quale quella di secondo grado emessa dalla stessa Corte di appello nei confronti di (OMISSIS) in relazione al capo 82/E perche’ il fatto non sussiste con esclusione della responsabilita’ delle due istanti dagli illeciti amministrativi di cui al capo 91G) con contestuale revoca della confisca disposta ex articolo 322 ter c.p. e Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19.

3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso, sul rilievo che il principio di cui all’articolo 323 c.p.p., comma 1, essendo eccezione alla regola generale di cui all’articolo 588 c.p.p., comma 1, – e’ di stretta interpretazione ed e’ applicabile nella sola ipotesi di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere che non sia preceduta – come nella specie – da una precedente condanna, la quale – considerando il combinato disposto dell’articolo 323 c.p.p., comma 3, – avrebbe l’effetto di stabilizzare il sequestro sino alla pronuncia definitiva sulla confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Nella specie e’ incontroverso – come si desume dallo stesso provvedimento impugnato – che con la sentenza di secondo grado e’ stata deliberata – in correlazione alla assoluzione in ordine ai capi che avevano giustificato l’ablazione – la revoca della confisca, disposta in primo grado, della somma in questione. Si controverte, invece, in ordine alla esecutorieta’ di detta deliberazione e del conseguente diritto alla immediata restituzione della somma.

3. Il Tribunale ha ritenuto che l’esecuzione immediata non sarebbe consentita sulla base del principio di cui all’articolo 588 comma 1 c.p.p., in applicazione del quale la revoca della confisca della somma non e’ esecutiva in assenza della definitivita’ della sentenza che l’ha deliberata. E’ stato osservato che il richiamato principio generale non trova deroghe per la revoca della confisca, dovendosi escludere il richiamo all’articolo 323 c.p.p. rilevando – senz’altro – che, in base al comma 1 del predetto disposto, l’obbligo immediato di restituzione sorge in caso di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Questa Corte, considerando l’articolo 323 c.p.p., ha affermato che va ascritta ” l’immediata esecutivita’ (intesa, in chiave semantica, come eseguibilita’ e immediata produzione dei relativi effetti) al provvedimento restitutorio in presenza della duplice condizione della pronuncia di una sentenza di merito liberatoria (di proscioglimento o di non luogo a procedere) non ancora definitiva (impugnabile) e della concomitante assenza dei presupposti per disporsi la confisca obbligatoria (“se non deve disporre la confisca…”) dei beni” (cosi’, in motivazione, Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009, Armenise), dovendosi distinguere tale previsione da quella di cui al successivo comma 3, riguardante la statuizione di condanna. E’ in tale ultima ipotesi che, secondo costante orientamento di legittimita’, e’ esclusa non solo la possibilita’ di restituire i beni di cui sia stata disposta la confisca, ma anche l’immediata esecutivita’ dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo di cui non sia stata disposta la confisca, potendo quest’ultima intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l’ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva (Sez. 1, n. 8533 del 9.1.2013 rv. 254927; v. anche Sez. 2 n. 5380 del 10.1.2015, Purificato).

5. Osserva questo Collegio che le disposizioni di cui all’articolo 323 c.p.p., commi 1 e 3 hanno ad oggetto due distinti ed antitetici epiloghi decisori rispetto al comune presupposto dell’intervenuto vincolo cautelare reale: l’ipotesi del comma 1, relativa ad una sentenza liberatoria, prevede la conseguente immediata restituzione del bene quando di esso non si debba disporre la confisca; quella del comma 3, relativa ad una sentenza di condanna, prevede che gli effetti del vincolo cautelare permangano nel caso in cui sia disposta la confisca del bene vincolato o – anche, secondo l’orientamento citato, – quando la confisca non sia stata disposta, potendo esserlo in fase successiva. Si tratta di due disposizioni tra loro diverse e non comunicanti che prevedono – specularmente rispetto agli opposti epiloghi decisori sui quali si fondano – opposti regimi esecutivi delle decisioni che hanno ad oggetto i vincoli apposti ai beni nel corso del processo.

6. Cosicche’ non e’ condivisibile l’approccio interpretativo proposto dal P.G. secondo il quale il contenuto dispositivo dell’articolo 323, comma 1 sarebbe limitato da quello espresso dal successivo terzo comma e non troverebbe applicazione nell’ipotesi in cui, nell’ambito del medesimo processo, la sentenza liberatoria sia preceduta da una di condanna.

7. Non puo’, invero, avallarsi detta opzione che, facendo leva su tale inferenza ermeneutica, individua una “ultrattivita’” della precedente sentenza di condanna, non emergendo nelle disposizioni in esame alcuna considerazione diacronica delle decisioni susseguitesi, prevedendosi, piuttosto, la distinta disciplina di alternative ed opposte ipotesi fondate su antitetiche statuizioni in ordine alla responsabilita’.

8. Ne’ soccorre – per sostanziare l’approccio proposto dal Requirente – l’arresto delle S.U. Lucci secondo il quale “il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, puo’ disporre, a norma dell’articolo 240 c.p., comma 2, n. 1, la confisca del prezzo e, ai sensi dell’articolo 322 ter c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilita’ dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio” (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 Rv. 264434 Lucci). Si e’ affermata, in tal caso e con tutta evidenza, la necessita’ che l’ablazione – ancorche’ il processo termini con la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato – poggi su un inalterato giudizio di responsabilita’ per il fatto ascritto anche nei successivi gradi di giudizio. Il predetto arresto, quindi, non attribuisce alcuna ultrattivita’ alla precedente sentenza di condanna, affermando invece – che l’accertamento che e’ posto alla base di questa sia confermato nei successivi gradi di giudizio, che – pertanto – fonda la legittimita’ dell’ablazione; inoltre, l’ipotesi esaminata dalle S.U. esula dalla fattispecie all’esame del Collegio nell’ambito della quale la prima decisione di condanna e’ stata ribaltata dalla seconda decisione assolutoria, non potendosi, quindi, stabilire alcuna continuita’ di valutazione tra le due decisioni susseguitesi.

9. Pertanto, in caso di sentenza liberatoria, ai fini della applicazione della disposizione di cui all’articolo 323 c.p.p., comma 1 non rileva una precedente statuizione che abbia affermato la responsabilita’.

10. Non e’, poi, condivisibile l’assunto per cui non e’ applicabile al caso di specie il disposto dell’articolo 323 c.p., comma 1, secondo il quale “con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorche’ soggetta ad impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell’articolo 240 c.p.”.

11. La disposizione riguarda le decisioni liberatorie – quindi, anche la sentenza di assoluzione emessa all’esito del dibattimento – e deroga al principio generale di cui all’articolo 588 c.p.p., comma 1, il quale – facendo salve, appunto, diverse disposizioni – prevede la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione.

E la deroga consiste nell’immediata esecutivita’ della decisione – ancorche’ impugnabile – in presenza di due condizioni: una decisione liberatoria nel merito e l’assenza dell’obbligo di confisca del bene sequestrato. Condizioni assolutamente pregnanti rispetto all’incidenza del vincolo sul diritto di proprieta’, costituzionalmente e convenzionalmente tutelato, che non puo’ sopportare – evidentemente – ulteriori ingiustificate compressioni, laddove sia stata negata, ancorche’ non definitivamente, la sussistenza del presupposto – nella specie, il reato di corruzione – che in precedenza aveva giustificato l’ablazione.

12. Dette condizioni risultano, quindi, entrambe verificatesi nel caso di specie con l’intervento della sentenza di assoluzione in relazione alle ipotesi che avevano fondato l’ablazione e la revoca della confisca della somma in esame.

13. Pertanto, deve darsi luogo alla restituzione della somma all’avente diritto con annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio.

14. Devono disporsi gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione della somma di Euro 6.393.608,00 all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p

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