Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 2 marzo 2017, n. 10444

Anche dopo il recepimento della direttiva 2010/64/Ue, avvenuto con il Dlgs 33/2014, la mancata nomina di un interprete all’imputato che non conosce la lingua italiana fa scattare una nullità a regime intermedio. La mancata tempestiva deduzione della nullità e la scelta di accedere al rito abbreviato dimostrano una carenza di interesse all’osservanza della disposizione violata.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 2 marzo 2017, n. 10444

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nata in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/02/2016 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Birritteri Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;

udito il difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che conclude per l’annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 febbraio 2016 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza resa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Brescia, concesse le generiche all’appellante (OMISSIS), ridotta la pena inflitta a tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed Euro 12 mila di multa ed escluse le sanzioni accessorie ha, nel resto, confermato le statuizioni di primo grado.

Sono stati in tal modo confermati il giudizio sulla penale responsabilita’ della stessa (OMISSIS) e di (OMISSIS) per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un quantitativo lordo di grammi 205, e la pena inflitta in primo grado all’ (OMISSIS), in cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 18 mila di multa.

2. Sono stati presentati nell’interesse dei prevenuti distinti ricorsi per cassazione dai difensori di fiducia avverso l’indicata sentenza.

2.1. Per il primo motivo, la difesa dell’ (OMISSIS) fa valere violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’espresso giudizio di penale responsabilita’ per mancato riconoscimento dell’ipotesi del fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.

La Corte territoriale avrebbe negato la ricorrenza dell’indicata fattispecie sulla base del parametro rappresentato dal dato ponderale e qualitativo della sostanza, omettendo di fornire, come invece richiesto dalla norma, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimita’, una valutazione complessiva del fatto.

I giudici di appello non avrebbero in tal senso valorizzato il mancato rinvenimento di denaro o di strumenti atti al confezionamento delle dosi e, ancora, lo svolgimento di attivita’ lavorativa da parte dell’ (OMISSIS), la sua confessione e la non sostanziale divergenza delle versione offerte dai due prevenuti per la quale il primo aveva nascosto nella borsa della moglie, all’insaputa di costei, la sostanza.

2.2. Per il secondo motivo vi e’ deduzione in ordine alla quantificazione della pena per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (articolo 62-bis c.p.). La Corte territoriale aveva motivato, quanto al diniego, dalla mancata resipiscenza dell’imputato, intesa come espressione di capacita’ a delinquere, e dalla mancata indicazione del nominativo del fornitore della sostanza, non apprezzando, invece, nel medesimo contesto, l’episodicita’ della condotta, lo stato di formale incensuratezza, la non professionalita’ nel reato e la dedizione alla famiglia, del prevenuto.

3. La difesa dell’ (OMISSIS).

3.1. Deduce violazione di norme processuali ed inosservanza di legge penale (in relazione all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 143 c.p.p., commi 1 e 2; agli articoli 2 e 3 Cost., articolo 24 Cost., comma 2 e articolo 111 Cost.; all’articolo 6, n. 3 lettera a) CEDU; all’articolo 3, par. 2, direttiva 2010/64/UE ed alle direttive 2012/13/UE e 2012/29/UE sul diritto all’interpretazione, informazione e assistenza e protezione delle vittime di reato; all’articolo 47 e articolo 48, comma 2, Carta dei diritti fondamentali) e, quindi, la nullita’ assoluta dell’impugnata sentenza in violazione del diritto al contraddittorio e di un’efficace difesa, poiche’ non era stato tradotto in lingua araba, nota all’imputata, il decreto di citazione per l’udienza del 2 febbraio 2016 dinanzi alla Corte di appello di Brescia nonche’, entro un termine congruo, la sentenza di appello, depositata il 15 febbraio 2016.

Si contesta l’intervenuta nomina, nel corso dell’udienza di convalida, di un interprete di nazionalita’ libanese, non dotato di competenza (articolo 146 c.p.p.; 69 att. c.p.p.) perche’ non iscritto all’albo dei periti o consulenti tecnici – per la categoria di esperti in traduzione ed interpretariato introdotta dal Decreto Legislativo n. 32 del 2014, articolo 67, comma 2, -, che non parlava la lingua madre della ricorrente, il dialetto magrebino, ma il dialetto libanese non destinato ad offrire – all’interno della piu’ ampia lingua veicolare, quella araba – nella sua peculiare declinazione territoriale, garanzia di effettiva tutela.

In subordine, la ricorrente difesa ha sollecitato la Corte di cassazione a sollevare questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 143 c.p.p. – per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost.; articolo 6 par. 3, CEDU; articolo 3, par. 2, Direttiva 2010/64/UE; articolo 47 e articolo 48, comma 2, Carta dei Diritti fondamentali -, la’ dove non prevede che l’interprete debba essere iscritto in apposito albo, previa verifica di titoli e competenze, ed ove stabilisce, al comma 2, una indeterminata e generica “congruita’” del termine per la traduzione degli atti obbligatori e, ancora, ove non stabilisce il diritto all’impugnazione per l’omissione di traduzione obbligatoria.

3.2. Si fa valere vizio di motivazione, anche per travisamento delle deduzioni difensive, per avere la Corte di merito ritenuto il concorso della prevenuta in ragione del rinvenimento della sostanza stupefacente nella borsa che teneva con se’, apprezzando come irrilevanti le proteste di innocenza e le dichiarazioni liberatorie del coniuge e violando le regole di governo degli esiti di prova (in relazione all’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4).

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione sono ancora dedotte in ricorso, per non avere la Corte territoriale riconosciuto l’ipotesi di lieve entita’, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, deponendo per l’integrazione della stessa le ragioni che avevano determinato i giudici di appello al riconoscimento delle attenuanti generiche.

4. Sono stati depositati “motivi nuovi” per la prevenuta (OMISSIS), con cui si e’ ancora dedotta nullita’ della sentenza per inosservanza dell’articolo 143 c.p.p., violazione di legge, carenza e manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui si era apprezzato il concorso nel contestato reato e cio’ in difetto di valida prova indiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Non sono fondati i motivi di ricorso proposti da (OMISSIS).

Sono inammissibili i motivi di ricorso proposti da (OMISSIS).

Le ragioni sono quelle di seguito indicate.

2. Sulla nullita’ d’indole processuale dedotta dalla difesa dell’ (OMISSIS), in relazione all’articolo 143 c.p.p., commi 1 e 2, e articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c).

In un ampio quadro definito anche da norme di principio nazionale e convenzionale, l’articolata deduzione sul vulnus che all’effettivo esercizio del diritto di difesa e’ venuto dall’omessa assistenza, al giudizio di primo grado, di un interprete di lingua nota e, ancora, dall’omessa traduzione in termine congruo dell’avviso dell’udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello di Brescia e, quindi, della sentenza di secondo grado, sottopone al vaglio di questa Corte di legittimita’ questioni non fondate.

La prevenuta denuncia la nullita’ verificatasi all’udienza di convalida dell’arresto in cui il Tribunale di Brescia provvedeva a nominare un interprete di lingua araba di nazionalita’ libanese la’ dove, si evidenzia in ricorso, la lingua parlata dalla (OMISSIS) e’ invece il cd. dialetto magrebino, comune ai territori del Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Mauritania, e rispetto al quale quello arabo-libanese, utilizzato dal traduttore, presenterebbe per la prima difficolta’ di comprensione e fraintendimenti.

Dallo svolgimento processuale, di cui da’ conto la stessa impugnata sentenza, si ha che dopo l’udienza di convalida – all’esito della quale venne peraltro applicata una misura cautelare non custodiale, che per contatto diretto degli imputati con la p.g., chiamata a darvi esecuzione, veniva modificata, quanto al luogo di esecuzione, attraverso l’indicazione di nuovo domicilio – veniva chiesto termine a difesa al quale seguiva, all’udienza fissata, la definizione del giudizio nelle forme dell’abbreviato senza che il difensore eccepisse alcunche’ in ordine a pregresse, maturate violazioni.

Ove il prevenuto alloglotta abbia fatto richiesta di giudizio abbreviato egli ha per cio’ stesso rinunciato, per comportamento concludente, a far valere le eventuali nullita’ verificatesi nella precedente fase del procedimento per mancata o insufficiente assistenza dell’interprete (Sez. 2, n. 18781 del 09/04/2014, Masciullo, Rv. 259523).

Principio di carattere generale, accanto al quale resta saldo quello per il quale, in materia di traduzione degli atti, anche dopo l’attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, la mancata nomina di un interprete all’imputato che non conosce la lingua italiana da’ luogo ad una nullita’ a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell’atto ovvero, qualora cio’ non sia possibile, immediatamente dopo e che, comunque, non puo’ piu’ essere rilevata ne’ dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157).

La mancata tempestiva deduzione della nullita’ (articolo 182 c.p.p., commi 2 e 3) e comunque l’operata scelta processuale di accesso all’abbreviato, nel silenzio serbato in ordine a pregiudizi subiti da mancata assistenza dell’interprete nelle pregresse fasi, dimostrano una carenza di interesse del prevenuto all’osservanza della disposizione violata e legittimano un epilogo processuale di non deducibilita’ dell’assunto vizio (articolo 182 c.p.p., comma 1).

Per gli ulteriori profili di nullita’ dedotti con l’indicato motivo – mancata traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di appello e di traduzione, in termine congruo, della sentenza di appello – varra’ poi il criterio sostanziale di effettivita’ del pregiudizio come enucleato, in materia, dalla giurisprudenza di legittimita’.

Ove si lamenti la mancata assistenza di un interprete nello svolgimento del processo e nei contenuti degli atti (come avvisi e sentenze), qualunque sia il momento destinato a venire in considerazione, e’ onere dell’imputato, che sollevi detta eccezione, di precisare quale sia stato il pregiudizio effettivamente subito al diritto di difesa, allegando le lacune difensive determinate da una specifica non conoscenza dell’atto (sostanzialmente, in termini: Sez. 1, n. 30127 del 24/06/2015, Rjab, Rv. 264488).

L’indicato principio vale anche ove si deduca il mancato rispetto del diritto alla traduzione scritta in termine congruo (articolo 143 c.p.p., comma 2): la congruita’ del termine e la sua violazione deve poter essere apprezzata in relazione a mancati profili di difesa dedotti in modo specifico con l’impugnativa proposta.

La difesa affida invece l’indicato motivo ad affermazioni di principio che in alcun modo danno conto della effettivita’ della lesione, non prospettando neppure la prima per quali passaggi e contenuti il diritto abbia sofferto di illegittime compressioni.

Il motivo e’ pertanto, per tutti i dedotti profili, non fondato.

E’ assorbita ogni ulteriore questione di non manifesta infondatezza di illegittimita’ costituzionale sollevata dalla difesa, certa, all’esito della condotta valutazione, l’irrilevanza della stessa.

2.1. L’ulteriore motivo con cui si denuncia cattivo governo degli esiti di prova (articolo 192 c.p.p., commi 2 e 3), non avendo la Corte debitamente apprezzato, escludendo il concorso della prevenuta, la versione offerta dagli imputati – per la quale la i 250 grammi di cocaina erano stati nascosti dal marito, (OMISSIS), all’interno della borsa della moglie, l’ (OMISSIS), all’insaputa di costei – non e’ fondato, per ragioni che si spingono sino alla manifesta infondatezza e non deducibilita’ in questa sede, se non per un improprio diretto accesso al fatto.

La Corte di merito ha correttamente e congruamente composto gli esiti indiziari raggiungendo conclusioni in grado di resistere alla alternativa lettura fornita dalla difesa.

La circostanza che i due prevenuti deducano che l’ (OMISSIS), il marito, avrebbe occultato la sostanza stupefacente, contenuta in un pacco di cellophane, nella borsa della moglie, l’ (OMISSIS), all’interno di un taschino munito di cerniera rinvenuto chiuso dagli operanti, all’insaputa della donna che dormiva ed occupava il sedile del passeggero mentre la borsa si trovava ai suoi piedi, e’ stata debitamente ritenuta implausibile.

A sostegno, le valutazioni che non si prestano a censura in sede di legittimita’, sui tempi, del tutto contratti, in cui il prevenuto avrebbe operato prima di essere attinto dai controlli della p.g.; la scrutinata inverosimiglianza che la prevenuta, che aveva trascorso una notte in albergo, al momento dell’occultamento, a viaggio avviato da pochi minuti, fosse stata colta da sonno cosi’ profondo da non risvegliarsi alla manovra del marito.

Riscontrate discrasie nel narrato dei due prevenuti, compiutamente definiscono poi il quadro di prova nel senso della penale responsabilita’ della prevenuta, per un giudizio in gran parte affidato al criterio della verosimiglianza ed all’operare di massime di esperienza, per condotto vaglio dell’alternativa versione difensiva, apprezzata come implausibile e non in grado di invalidare l’ipotesi ritenuta all’apparenza piu’ verosimile dell’accaduto (Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011 (dep. 2012), Brancucci, Rv. 252066).

2.2. Anche il terzo motivo di ricorso non e’ fondato.

La Corte di appello ha correttamente escluso l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 debitamente motivando in senso ostativo dal dato ponderale e qualitativo, dal numero elevatissimo delle dosi ricavabili e dalle modalita’ di trasporto – a mezzo di autovettura i cui occupanti, marito, moglie, in stato interessante, e figlio minore, offrivano una rassicurante immagine familiare – e quindi da evidenze congruamente intese ed evidenziate come di aggravamento della lesione del bene salute.

In tema di stupefacenti, l’attenuante del fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, non e’ configurabile ove, per quantita’ e qualita’ della sostanza e modalita’ della condotta, si configuri un danno non tenue alla salute, collettiva ed individuale, bene tutelato dalla norma (Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, P.m. in proc. Khalfi, Rv. 264065).

Nessuna contraddittorieta’ e’ poi nella motivazione nella parte in cui, esclusa l’ipotesi lieve, la Corte di merito ha riconosciuto le attenuanti generiche alla prevenuta.

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti non sussiste alcuna relazione di biunivoca corrispondenza tra il riconoscimento del fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e la concessione delle attenuanti generiche sicche’ il giudice del merito puo’ riconoscere o negare l’uno senza per cio’ pregiudicare la concedibilita’ o meno delle seconde non segnalando una siffatta scelta alcun contrasto logico, secondo pacifico principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e rimasto fermo anche all’esito del riconoscimento dell’ipotesi lieve quale fattispecie autonoma di reato (Sez. 3, n. 4071 del 17/11/2015 (dep. 2016), Moutabbid EI Mahdi, Rv. 265712); Sez. 6, n. 8995 del 09/02/2010, Shpani, Rv. 246408).

3.1 motivi di ricorso del prevenuto (OMISSIS) reiterano censure congruamente e correttamente vagliate dalla Corte di merito, le cui risposte non risultano, quindi, oggetto per i proposti motivi di pertinente critica, che e’ destinata, come tale, ad essere relegata nell’area della inammissibilita’.

Tali le critiche condotte su di una diversa qualificazione del fatto ritenuto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, a fronte di una motivazione resa dalla Corte di appello che debitamente esclude la fattispecie della lieve entita’, valorizzando le specifiche modalita’, dissimulanti ed ingannevoli, per la situazione prospettata agli operanti, della condotta, modalita’ congruamente apprezzate come integrative di pericolosita’ e diffusivita’ del fatto e non degradate, anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche, ad elementi recessivi nel complessivo giudizio offerto dalla Corte territoriale quanto al fatto ed alla personalita’ dell’agente.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.

All’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali e della somma, che si apprezza come equa, di Euro millecinquecento, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *