Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 2 dicembre 2016, n. 51638

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari sussiste tutte le volte in cui, di fronte a una richiesta cautelare del Pm, il Gip abbia rigettato la domanda per il reato associativo condividendo però pienamente la richiesta stessa quanto ai reati fine dell’associazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 2 dicembre 2016, n. 51638

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – rel. Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 08/07/2016 del TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;

lette/sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di CAGLIARI, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del Gip che aveva disposto nei confronti dello (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, di cui ai capi 4 e 5 della imputazione preliminare in relazione a due operazioni di narcotraffico che avevano ad oggetto un quantitativo imprecisato di stupefacente la prima e cinque Kg. di cocaina la seconda.

2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso relativi, il primo, alla sussistenza della gravita’ indiziaria per entrambe le ipotesi di cui ai capi 4 e 5, il secondo, alla esistenza di esigenze cautelari.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che il Tribunale avesse omesso di prendere in effettiva considerazione le critiche sollevate con la richiesta di riesame e i relativi dati di fatto rappresentati, avesse poi sostanzialmente ripetuto la motivazione resa dal Gip in sede di misura cautelare genetica, (motivazione che tra l’altro non aveva svolto alcuna autonoma valutazione limitandosi a replicare anche graficamente e nello sviluppo degli argomenti, la correlativa richiesta di misura cautelare presentata dal Pubblico ministero) e avesse ritenuto sussistente la gravita’ indiziaria per il reato di cui al capo 5 senza che mai fosse stata rinvenuta la sostanza stupefacente e il denaro per il suo pagamento; quanto al reato di cui al capo 4, poi, i gravi indizi di colpevolezza erano stati apoditticamente desunti da una affermata identita’ di movimenti sul territorio sardo da parte delle stesse persone, lo (OMISSIS) e il (OMISSIS), coinvolte nell’episodio di narcotraffico di cui al capo 5.

2.2 Con il secondo motivo, poi, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche sul punto della affermata sussistenza di esigenze cautelari, dato che non sussisteva alcun pericolo di inquinamento della prova e mancava comunque il requisito della concretezza ed attualita’ del pericolo cautelare ex articolo 274 c.p.p., lettera c, dato che si trattava di fatti commessi nell’autunno del 2013 ed il ricorrente si era nel frattempo trasferito in Spagna.

2.3 Il ricorrente ha poi fatto pervenire una memoria in cui ha ribadito, nella sostanza, le critiche gia’ dedotte con i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per quanto riguarda il capo 4, relativo alla affermata violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commesso in data 14-17 novembre 2013 mentre il ricorso va rigettato, in quanto infondato, per l’imputazione di cui al capo 5, relativa sempre alla affermata violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commessa tra il 6 e il 26 dicembre 2013.

2. In merito specifico alla imputazione di cui al capo 5, va osservato come il ragionamento indiziario svolto dal Tribunale nella motivazione della ordinanza impugnata non sembri soffrire delle critiche che sono state avanzate con i motivi di ricorso.

2.1 n Tribunale ha infatti enunciato con dettaglio le premesse del ragionamento indiziario rinvenendole in contatti telefonici tra i fratelli (OMISSIS) e un soggetto albanese sicuramente riferibili a una fornitura di stupefacente e al relativo corrispettivo di 120.000,00 Euro, nella sicura presenza dello (OMISSIS) in Sardegna nei giorni in cui la droga avrebbe dovuto arrivare, negli incontri e in conversazioni intercettate tra lo stesso (OMISSIS) e persone coinvolte nella relativa operazione di narcotraffico dalle quali emergeva la partecipazione cosciente dello (OMISSIS) alla operazione in questione e poi in altre conversazioni in cui si parla del pagamento del prezzo dello stupefacente che avrebbe dovuto avvenire qualche giorno dopo.

2.2 Sempre nella prospettiva della dimostrazione della partecipazione dello (OMISSIS) alla operazione di cui si dice con l’incarico di ricevere il prezzo dello stupefacente da (OMISSIS), il Tribunale ha poi ripercorso i movimenti di quest’ultimo indagato, incaricato specificamente del pagamento della partita, che ha raggiunto lo (OMISSIS), nel frattempo ritornato nella zona di Bergamo, per un incontro avvenuto in Via (OMISSIS) della citta’ lombarda.

2.3 In definitiva, quindi, il certo spessore indiziario rappresentato, per un verso, dalla sicura e cosciente partecipazione dello (OMISSIS) alla operazione di narcotraffico di cui si dice e, per l’altro, dagli altrettanto certi contatti avvenuti in terra lombarda tra lo (OMISSIS) e il (OMISSIS), persona incaricata di pagare il prezzo dello stupefacente, hanno consentito al Tribunale di affermare, nei limiti di rilevanza tipici della fase processuale in cui l’ordinanza del Gip e poi quella del Tribunale e’ stata pronunciata, la partecipazione dello (OMISSIS) alle vicende descritte al capo 5 della imputazione preliminare.

2.4 n ricorrente ha lamentato che il Tribunale non avesse dato risposta alle considerazioni critiche avanzate con la richiesta di riesame ma l’analisi della motivazione del provvedimento impugnato dimostra che in realta’ il Tribunale si e’ fatto carico delle osservazioni difensive ripercorrendo i momenti salienti della vicenda (che di per se’, specie sul punto del significato da attribuire alle conversazioni intercettate, non sono stati espressamente e motivatamente confutati dalla difesa) e dando ragione poi della effettiva sussistenza di una compravendita di sostanza stupefacente anche in assenza del reperimento materiale della droga e della somma destinata al pagamento della stessa; del resto, non coglie nel segno l’osservazione difensiva secondo la quale lo (OMISSIS) non avrebbe potuto lasciare in aereo la Sardegna con la somma di denaro sulla persona, dal momento che la ricostruzione della vicenda assegna in realta’ all’indagato il ruolo di ricettore della somma in terra lombarda da parte del corriere (OMISSIS) e di successiva consegna ai fornitori primi della partita.

2.5 A sviluppo infine della argomentazione svolta al numero che precede, meritano un cenno, infine, le critiche difensive circa la mancanza di una autonoma valutazione, da parte del Gip, della richiesta cautelare del pubblico ministero, con affermata violazione di quanto disposto dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c.

In realta’, l’esame della vicenda processuale portata all’attenzione della Corte segnala che il Giudice per le indagini preliminari non si e’ adeguato acriticamente alle richieste cautelari del pubblico ministero dal momento che e’ stata rigettata, per mancanza dei necessari gravi indizi di reato, la richiesta di misura cautelare per il reato associativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, in riferimento al quale i reati di cui oggi si discute assumono la qualificazione di reati fine, con cio’ dimostrando la effettuazione di una valutazione personale e indipendente dalle proposte cautelari della accusa, valutazione tanto piu’ pregnante, lo si ripete, in quanto riferita ad un reato, quello di associazione, in qualche modo comprensivo anche degli altri due reati che sarebbero stati commessi come momenti esecutivi diversi del programma criminoso proprio della organizzazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74, che e’ stata invece esclusa a livello di gravita’ indiziaria.

Sembra quindi possibile affermare in via di principio che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), come modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, resta osservata tutte le volte in cui, di fronte ad una richiesta cautelare del pubblico ministero riferita ad un reato di associazione e ai relativi reati fine, il Gip abbia rigettato, per mancanza della necessaria gravita’ indiziaria, la richiesta per il reato associativo condividendo per contro pienamente, sia sul piano indiziario che su quello cautelare, la richiesta stessa quanto ai reati fine della associazione.

2.6 Quanto infine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha adeguatamente adempiuto al suo onere di motivazione sia in merito alla affermazione del pericolo cautelare ex articolo 274 c.p.p., lettera c, (profilo, quest’ultimo, non espressamente oggetto delle critiche difensive che fanno riferimento piuttosto al pericolo per l’acquisizione e la genuinita’ della prova, che non ha costituito invece oggetto della motivazione dell’ordinanza impugnata) sia in merito al giudizio di idoneita’ ed adeguatezza della sola custodia in carcere a neutralizzare il pericolo cautelare di cui si dice.

Con specifico riferimento poi al tema della attualita’ delle esigenze di cautela, quello effettivamente e concretamente sollevato dal ricorrente, il Tribunale ha adeguatamente giustificato la sua decisione con il richiamo al fatto che molti esponenti di spicco del narcotraffico, che risultano in qualche modo coinvolti nelle vicende portate alla attenzione del Tribunale stesso non erano ancora stati individuati, con conseguente concreta possibilita’ di ripresa di contatti con gli stessi da parte dello (OMISSIS), pur a distanza di quasi tre anni dalla commissione dei fatti; nella stessa prospettiva argomentativa, infine, e’ stato correttamente ritenuto del tutto ininfluente il fatto che lo (OMISSIS) si fosse trasferito in Spagna fin dal 2014.

3. Le critiche difensive svolte in tema di gravita’ indiziaria del reato di cui al capo 4, quello relativo alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commessa tra il 14 e il 17 novembre 2013, sono fondate.

3.1 Il Tribunale di Cagliari ha dedotto la sussistenza della gravita’ indiziaria anche per il reato in discussione esclusivamente dalla circostanza che le modalita’ di arrivo in Sardegna da parte dell’indagato e di altra persona coinvolta nell’episodio del dicembre successivo, di movimento sul territorio sardo e di ripartenza dall’isola ripercorrevano la cadenze materiali osservate nel successivo episodio di cui al capo 5, cosi’ che anche in questa precedente occasione la presenza dello (OMISSIS) ad Olbia e la successiva ripartenza in aereo non avrebbero potuto avere altra ragione se non quella della partecipazione dell’indagato alla operazione di narcotraffico enunciata appunto al capo 4 con il ruolo, poi, di ricettore della somma pagata in corrispettivo.

3.2 Il ragionamento svolto dal Tribunale e’ gravemente deficitario sul punto specifico della dimostrazione, sia pure a livello di gravita’ meramente indiziaria, di un concorso dello (OMISSIS) nel reato in questione; va infatti ricordato che l’individuazione del significato reale del contemporaneo arrivo in Sardegna dello (OMISSIS) e dell’altra persona in occasione della cessione del dicembre 2013 e dei movimenti osservati sul territorio isolano e’ stata resa possibile, come si e’ sopra illustrato, solo ed esclusivamente grazie ad una precedente e contemporanea attivita’ di intercettazione telefonica che ha consentito di chiarire le ragioni, direttamente riferibili ad un traffico di stupefacenti, dell’arrivo in Sardegna dell’indagato e le corrispondenti ragioni, riferibili alla ricezione da parte di un terzo, della somma di denaro che costituiva il corrispettivo della cessione, dell’incontro dell’indagato in terra lombarda con il (OMISSIS).

3.3 Nulla di tutto questo e’ avvenuto, lo si ripete, per l’operazione descritta al n. 4 della imputazione preliminare; in assenza totale della necessaria cornice esplicativa generale di cui si e’ detto piu’ sopra, infatti, la gravita’ indiziaria e’ stata impropriamente ed illogicamente dedotta dalla osservazione di una mera identita’ materiale tra i movimenti constatati nel dicembre e quelli del precedente novembre, senza la minima indicazione ne’ di un precedente accordo per la commercializzazione dello stupefacente cui abbia partecipatolo (OMISSIS) ne’ del ruolo di esattore di parte della somma affermatamente svolto dall’indagato.

3.4 Il ricorso quindi e’ fondato in riferimento al capo 4 della imputazione preliminare e l’ordinanza impugnata, come si e’ detto, va quindi annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 4 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, in data 14-17 novembre 2013); rigetta nel resto il ricorso; manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter

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