Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 gennaio 2017, n. 1082

In tema di concussione arresti domiciliari per il medico della struttura pubblica (che dirotta le pazienti presso il suo studio privato per aborti illegali, allungando i tempi per l’interruzione volontaria di gravidanza all’interno dell’ospedale. Il reato ipotizzato è concussione per abuso della qualità o dei poteri.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 11 gennaio 2017, n. 1082

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 326/2016 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del 06/06/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

sentite le conclusioni del PG Dott. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina – a seguito di istanza ai sensi dell’articolo 309 c.p.p. proposta nell’interesse dell’indagato (OMISSIS) avverso la ordinanza emessa il 13.5.2016 dal G.I.P. del Tribunale di Messina con la quale e’ stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere – in parziale riforma di detto provvedimento ha sostituito la predetta misura con quella degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione, confermando la gravita’ indiziaria in relazione ai reati di cui ai capi A) (articoli 81 cpv., 110 e 317 c.p.), B) (articoli 81 cpv., 110 e 314 c.p.), D) (articoli 110 e 317 c.p.) ed F) (articoli 56 e 317 c.p.), in relazione alla pratica di aborti illegali eseguiti presso lo studio privato di (OMISSIS), dirigente medico in servizio presso il Reparto di ginecologia dell’Ospedale (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), dirigente del reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale (OMISSIS). In particolare, era emerso che il (OMISSIS) speculava sui tempi della procedura legale di i.v.g. per prospettare difficolta’ e lungaggini, in modo da spingere donne gravide, che avevano necessita’ di abortire in tempi contenuti, ad un aborto illegale a pagamento presso il proprio studio ove era coadiuvato dal (OMISSIS).

2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, deducendo:

2.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 273 c.p.p., articoli 317, articolo 319quater, 323 e 110 c.p. e vizio della motivazione con riferimento alle doglianze mosse in sede di riesame aventi ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti ascritti in sede cautelare.

a) Erronea sarebbe la premessa secondo la quale il ricorrente avrebbe ammesso di aver effettuato gli interventi “dietro pagamento” di somme di denaro, risultando – al contrario – dall’interrogatorio che egli ha sempre negato di aver accettato la promessa di compensi, dei quali ha negato persino la conoscenza.

b) Il Tribunale non solo non avrebbe giustificato la eccepita mancanza in capo agli indagati della qualita’ di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rispetto alla esecuzione degli interventi quali privati professionisti; ma avrebbe dato per scontata la situazione soggettiva di metus caratterizzante l’ipotesi concussiva secondo la connessione causale prevista rispetto all’abuso della qualita’ o dei poteri.

Processo causale che non si e’ realizzato in relazione alle donne di cui si e’ occupato il ricorrente, le quali si determinarono all’intervento extra ospedaliero per loro precise esigenze che – ancorche’ riconosciute dallo stesso Tribunale – sono illogicamente non considerate per escludere qualsiasi costrizione.

c) Manifestamente illogica sarebbe la motivazione in ordine al diverso ruolo dei due indagati: il (OMISSIS) era consapevole soltanto di praticare degli aborti clandestini, non risultando provata alcuna sua partecipazione nel reclutamento delle gestanti, delle quali – come si evidenzia nel provvedimento – sconosceva le ragioni del mancato accesso alla pratica ospedaliera.

2.2. Inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 273 c.p.p., articoli 314 e 323 c.p. e vizio della motivazione in ordine alle censure mosse in sede di riesame in ordine alla qualificazione del fatto sub B). Non solo non sarebbe stato considerato che si trattava di farmaci del valore di poche decine di euro, ma soprattutto dell’assenza di possesso o disponibilita’ per ragioni di ufficio in capo al (OMISSIS). Quindi si tratterebbe di furto o, comunque, si dovrebbe osservare che vi sarebbe solo di una distrazione dei farmaci per uso ambulatoriale privato, al piu’ integrante il reato di cui all’articolo 323 c.p..

2.3. Violazione degli articoli 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alle deduzioni mosse in sede di riesame in relazione alla esigenze cautelari. Le motivazione rese al riguardo risulterebbero generiche e prive di elementi fattuali dai quali desumere la attualita’ del pericolo di reiterazione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. Il primo motivo e’ infondato.

2.1. Le S.U., nella nota sentenza n. 12228 del 2014 Maldera, hanno osservato che “non mancano casi in cui, per assicurare la corretta qualificazione giuridica del fatto come concussione piuttosto che come induzione indebita, non si puo’ prescindere dal confronto e dal bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale: quello oggetto del male prospettato e quello la cui lesione consegue alla condotta determinata dall’altrui pressione. Puo’ accadere, infatti, che il privato, nonostante abbia conseguito, prestando acquiescenza all’indebita richiesta del pubblico agente, un trattamento preferenziale, si sia venuto sostanzialmente a trovare in uno stato psicologico di vera e propria costrizione, assimilabile alla coazione morale di cui all’articolo 54 c.p., comma 3, con conseguente decisiva incidenza negativa sulla sua liberta’ di autodeterminazione. Il riferimento e’ a quelle situazioni in cui l’extraneus, attraverso la prestazione indebita, intende soprattutto preservare un proprio interesse di rango particolarmente elevato (si pensi al bene vita, posto in pericolo da una grave patologia); oppure, di fronte ad un messaggio comunque per lui pregiudizievole e al di la’ del danno ingiusto o giusto preannunciato, sacrifica, con la prestazione indebita, un bene strettamente personale di particolare valore (liberta’ sessuale), e cio’ in spregio a qualsiasi criterio di proporzionalita’, il che finisce con l’escludere lo stesso concetto di vantaggio indebito…..”. Pertanto, secondo l’autorevole decisione “Il criterio del danno-vantaggio non sempre consente, se isolatamente considerato nella sua nettezza e nella sua staticita’, di individuare il reale disvalore di vicende che occupano la c.d. “zona grigia”. Il detto parametro, pertanto, deve essere opportunamente calibrato, all’esito di una puntuale ed approfondita valutazione in fatto, sulla specificita’ della vicenda concreta, tenendo conto di tutti i dati circostanziali, del complesso dei beni giuridici in gioco, dei principi e dei valori che governano lo specifico settore di disciplina. Tanto e’ imposto dalla natura proteiforme di particolari situazioni, nelle quali l’extraneus, per effetto dell’abuso posto in essere dal pubblico agente, puo’ contestualmente evitare un danno ingiusto ed acquisire un indebito vantaggio ovvero, pur di fronte ad un apparente vantaggio, subisce comunque una coartazione, sicche’, per scongiurare mere presunzioni o inaffidabili automatismi, occorre apprezzare il registro comunicativo nei suoi contenuti sostanziali, rapportati logicamente all’insieme dei dati di fatto disponibili”.

2.2. Il provvedimento impugnato ha desunto la condotta costrittiva del (OMISSIS) individuando, per ognuna delle vicende passate in disamina, la strumentalizzazione della propria nota posizione in ambito ospedaliero – egli era uno dei due sanitari non obiettori dell’Ospedale (OMISSIS) di (OMISSIS) presso il quale funzionava un ambulatorio di interruzione volontaria della gravidanza – con la prospettazione di lungaggini nella pratica standard ed ostacoli organizzativi. Questi, secondo il Primario (OMISSIS), erano insussistenti in quanto il protocollo operativo consentiva una certa elasticita’ al fine di venire incontro alle variegate esigenze delle gestanti. Dall’altro lato, il provvedimento ha individuato la radicale compressione della volonta’ negoziale della vittima, messa “con le spalle al muro”, atteso che l’alternativa rispetto all’aborto illegale a titolo oneroso era quella di esporsi al rischio – palesato dal ricorrente – di un disvelamento dello stato di gravidanza con conseguente compromissione del rapporto con il partner, di reazioni da parte dei parenti e/o di impossibilita’ di abortire nel termine legale di 90 giorni. Rispetto a dette condotte del (OMISSIS) si individua la piena compenetrazione del (OMISSIS), secondo il provvedimento impugnato, conclamata da una pluralita’ di elementi indizianti, sintomatici di una condivisione consapevole delle modalita’ tramite le quali le pazienti erano reclutate dal (OMISSIS) ed indirizzate allo studio privato (v. pg. 6 del provvedimento impugnato). Gli indici partecipativi alle pratiche illecite dell’attuale ricorrente sono, quindi, individuati nella sua disponibilita’ ad intervenire prontamente alle richieste di ausilio del collega, finanche soprassedendo ad urgenze segnalategli in ambito ospedaliero; la partecipazione ai proventi criminosi; l’utilizzo di un linguaggio criptico e convenzionale nei colloqui telefonici – segnatamente con riferimento alla quota del suo compenso al fine di prevenire eventuali operazioni tecniche. Con riguardo alla consapevolezza delle ragioni del mancato accesso alla struttura pubblica, il Tribunale ha valorizzato anche l’emergenza secondo la quale lo stesso ricorrente chiedeva – in corso di intervento – di tali ragioni al collega coindagato.

2.3. Ritiene la Corte che il provvedimento impugnato si e’ posto all’interno del parametro di legittimita’ ricordato attraverso una puntuale ricostruzione dei termini rilevanti di ciascuna delle vicende esaminate (modalita’ dell’approccio, mancanza di effettivi margini di trattativa sulla somma pretesa, grave difficolta’ psicologica nella quale si trovavano le pazienti, la situazione “necessitata” che le spingeva ad accedere alla richiesta indebita) con la radicale compressione della volonta’ negoziale della vittima, cosi’ correttamente giustificando l’abuso costrittivo del ricorrente finalizzato alla realizzazione delle remunerative illecite pratiche abortive. Ineccepibile, inoltre, e’ la giustificazione della gravita’ indiziaria in ordine alla posizione concorsuale del ricorrente alle vicende concussive secondo modalita’ che ne palesano il previo concerto con il protagonista (OMISSIS) che senza il suo apporto non avrebbe potuto operare.

2.4. Non v’e’ dubbio, inoltre, che – ancorche’ non formalmente evidenziata – sia riconosciuta la qualita’ pubblicistica posta a base dell’ipotizzato delitto di concussione, laddove si affronta il tema della strumentalizzazione – da parte del (OMISSIS) – della propria funzione apicale rispetto all’ambulatorio di i.v.g. istituito presso l’ospedale (OMISSIS), risultando generica ed in fatto la considerazione – sulla quale fa leva il ricorrente – dell’esecuzione, da parte dei correi, degli aborti clandestini, quali “professionisti privati” rispetto al thema decidendi, costituito – appunto – dalla strumentalizzazione della pubblica funzione e della relativa qualita’ nel dirottamento ai fini speculativi delle gestanti allo studio privato.

2.5. Anche la deduzione che contesta la individuazione del profilo costrittivo e’ manifestamente infondata – sotto l’aspetto generale quando non generica ed in fatto – in relazione alla specifica posizione del ricorrente. Invero, sotto il primo aspetto, correttamente e’ stato dato conto dell’abuso costrittivo materialmente posto in essere dal (OMISSIS). Quanto al secondo, il ricorrente non si confronta con la motivazione resa in ordine alla compartecipazione consapevole ascrittagli secondo gli elementi indizianti evidenziati dalla ordinanza che qualificano l’accordo con il (OMISSIS) per la realizzazione di quella che si palesa come reiterata e non occasionale pratica illecita, per la cui realizzazione il ricorrente presta la necessaria partecipazione quale anestesista. Non illogicamente – nell’ambito del tema indiziario – e’ valorizzata quella che risulta una ricognizione da parte del ricorrente circa le specifiche ragioni che hanno dato luogo al dirottamento della gestante presso lo studio privato. Sicche’ generica e’ la deduzione che fa leva sulla partecipazione del ricorrente al solo momento dell’intervento.

3. Manifestamente infondato e’ il secondo motivo, rispetto alla accertata disponibilita’ in capo al (OMISSIS) dei farmaci provenienti dall’Ospedale presso il quale egli presta servizio quale dirigente del reparto di anestesia e rianimazione, posto che per disponibilita’ deve intendersi non solo quella diretta e materiale ma anche quella giuridica e non essendovi dubbio sulla sottrazione dei farmaci alla finalita’ pubblica cui erano destinati.

4. Il terzo motivo e’ generico rispetto alla motivazione resa sul tema dalla ordinanza impugnata, con la quale non si confronta.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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