Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 aprile 2017, n. 18385

Dato che il giudice della cautela reale non deve valutare indizi, ma compiere una verifica della compatibilita? e congruita? degli elementi addotti dall’accusa con la fattispecie oggetto di contestazione, puo? ritenersi sufficiente che i fatti posti a fondamento della misura siano stati compiutamente individuati, con indicazione delle fonti di prova ad essi relative, e che siano stati collocati in un piu? ampio contesto, quali condotte riconducibili all’indagato

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 11 aprile 2017, n. 18385

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 04/10/2016 del Tribunale di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Corbo;

lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Galli Massimo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 4 ottobre 2016, il Tribunale di Catanzaro, adita in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo d’urgenza, disposto nei confronti di (OMISSIS), ed avente ad oggetto somme di denaro per un valore pari Euro 646.752,46, quale profitto dei reati di truffa aggravata e di corruzione in atti giudiziari.

L’ordinanza rileva che, nella specie, le condotte oggetto di contestazione sono indicate per relationem a precedenti ordinanze reali e personali e ad una informativa della Guardia di Finanza, datata 20 gennaio 2016, e che, pero’, tale modalita’ descrittiva, per come effettuata, non consente l’esatta individuazione delle stesse, ai fini di una verifica della sussistenza del fumus commissi delicti.

Precisamente, da un lato, le ordinanze cautelari personali e reali richiamate attengono ad episodi diversi, quanto a testimoni, luoghi, tempi, persone danneggiate ed importi incassati, rispetto a quelli oggetto del decreto di sequestro emesso nel presente procedimento; dall’altro, l’informativa della Guardia di Finanza non consente una immediata individuazione dei fatti per i quali e’ stato disposto il vincolo, poiche’ i capi di imputazione in essa contenuti “non risultano correlati agli elementi investigativi” dai quali si desumono i fatti per cui si procede. Manca, in altri termini, l’esposizione sintetica degli elementi fattuali sulla cui base procedere ad una verifica di compatibilita’ delle prospettazioni accusatorie con le risultanze dell’attivita’ di indagine.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, formulando un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo alla mancanza di motivazione.

Si deduce che il Giudice per le indagini preliminari aveva compiutamente motivato il provvedimento di vincolo, in particolare con l’espresso richiamo alla nota della Guardia di Finanza, poiche’ la stessa contiene “una puntuale ricostruzione ed una ordinata esposizione (…) dei vari sinistri, falsamente denunciati, che andavano ad integrare gli elementi costitutivi delle truffe e degli episodi di corruzione in atti giudiziari in contestazione”, in particolare indicando, per ciascun sinistro, sia l’esito delle conversazioni intercettate, sia la documentazione acquisita, sia l’eventuale deposizione integrante le fattispecie di falsa testimonianza e di corruzione in atti giudiziari, sia il profitto conseguito. Si aggiunge che, se anche il tribunale in sede di riesame avesse ritenuto “eccessivamente stringata” la motivazione del decreto impugnato, avrebbe comunque dovuto confrontarsi con gli elementi esposti nell’informativa della Guardia di Finanza in quanto “inglobati” nell’ordinanza. Si allega al ricorso la nota della Guardia di Finanza in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. La piu’ recente giurisprudenza delle sezioni unite ha affermato espressamente che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla L. 8 aprile 2015, n. 47, all’articolo 309 c.p.p., comma 9, sono applicabili in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonche’ degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). Tuttavia, la medesima decisione ha anche ribadito l’orientamento consolidato in forza del quale il percorso motivazionale del giudice del riesame reale si discosta da quello sugli indizi, ed implica un dovere di verifica della compatibilita’ e congruita’ degli elementi addotti dall’accusa con la fattispecie oggetto di contestazione.

D’altro canto, la giurisprudenza delle sezioni semplici, pur tenendo espressamente conto del potere di annullamento del tribunale in sede di riesame in materia di provvedimenti cautelari reali, ha ribadito la legittimita’ della motivazione che richiami per relationem gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, sempre che il giudice dia conto del proprio esame critico degli elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113, ma anche, con lievi differenze, Sez. 3, n 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800).

Tale orientamento, a sua volta, si pone in linea con l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’, secondo il quale la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale e’ da considerare legittima quando: 1) – faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) – fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facolta’ di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (cosi’ Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664, nonche’, tra le tante, di recente, Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839).

3. Nella vicenda in esame, il giudice per le indagini preliminari ha svolto argomentazioni distinte per il fumus dei reati contestati e per il periculum in mora.

Con riferimento al fumus, il G.i.p. ha osservato che la richiesta di sequestro per equivalente in esame fa seguito ad altre ordinanze cautelari, personali e reali, emesse nell’ambito del medesimo procedimento anche a carico degli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS). Ha inoltre rilevato che dette ordinanze, in particolare hanno evidenziato che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) risultavano far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diverse ipotesi di truffe assicurative, il primo come dominus del sodalizio ed il secondo quale collaboratore dotato anche di autonomia decisionale. Ha poi richiamato l’informativa della Guardia di Finanza del 20 gennaio 2016, rappresentando che nella stessa sono compendiati ulteriori elementi, in particolare conversazioni telefoniche intercettate e “documentazione fornita dalle varie compagnie assicurative e/o acquisita presso i giudici di pace”, dai quali evincere che il (OMISSIS) e’ a capo di una stabile organizzazione finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di reati di truffa ai danni delle compagnie assicurative e del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada. Ha quindi precisato che: “Nella stessa informativa vengono inoltre segnalati i falsi sinistri di cui si e’ riuscito ad identificare compiutamente i compartecipi al sodalizio criminale ed individuare gli elementi di falsita’”.

Il giudice, poi, dopo un’analisi riguardante l’ambito applicativo della confisca per equivalente in riferimento ai reati di truffa e corruzione in atti giudiziari, ed all’estensione della stessa, ha individuato il profitto confiscabile. A tal fine, ha trascritto il prospetto riepilogativo redatto dalla Guardia di finanza nella citata informativa del 20 gennaio 2016, cosi’ indicando analiticamente i falsi sinistri, anche distinguendo quali di essi sarebbero determinati dal reato di corruzione in atti giudiziari e quali, invece, dal reato di truffa aggravata. Per la precisione, il prospetto indica, per ciascun sinistro, il numero di identificazione dello stesso tra quelli complessivamente esaminati e l’importo specificamente liquidato, nonche’, per quanto riguarda i sinistri in relazione ai quali si assume commesso il delitto di corruzione in atti giudiziari, anche la compagnia assicurativa interessata. Dopo aver riportato i dati relativi a ciascun sinistro, il prospetto evidenzia, quale risultato complessivo dei proventi illecitamente conseguiti, che il profitto confiscabile derivante da delitti di corruzione in atti giudiziari e’ pari a 457.842,68 Euro, e che il profitto confiscabile derivante da delitti di truffa aggravata e’ pari a 188.9092,78 Euro.

4. Alla luce di principi giuridici applicabili alla fattispecie processuale in esame, deve concludersi che la decisione impugnata ha illegittimamente annullato il provvedimento del G.i.p..

Invero, i fatti per i quali e’ stata disposta la misura cautelare reale sono stati analiticamente indicati nel provvedimento impugnato attraverso il riferimento agli estremi di ciascun sinistro che si assume illecitamente liquidato e alla fattispecie delittuosa configurabile. Inoltre, gli elementi investigativi ritenuti rilevanti per ciascun sinistro sono evincibili per effetto del richiamo alla informativa della Guardia di Finanza del 20 gennaio 2016, e, segnatamente, alla documentazione acquisita presso i giudici di pace e le compagnie assicurative e alle conversazioni telefoniche trascritte nell’atto. Ancora, non va trascurato che il G.i.p. ha inquadrato gli elementi evidenziati nell’informativa piu’ volte citata nel piu’ ampio contesto procedimentale, nel cui ambito sono state gia’ emesse plurime misure cautelari reali e personali, ivi compresa quella della custodia in carcere, nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS) per i reati di associazione per delinquere e di truffa aggravata.

Puo’ allora rilevarsi, innanzitutto, che l’ordinanza di convalida del sequestro d’urgenza indica compiutamente i fatti obiettivi per i quali e’ stata disposta la misura, la qualificazione giuridica degli stessi e le fonti di prova da cui ha desunto gli elementi da lui ritenuti idonei a legittimare il provvedimento di vincolo, anche facendo riferimento ad un atto, l’informativa della Guardia di Finanza del 20 gennaio 2016, precisamente identificato e sicuramente ostensibile.

Puo’ poi aggiungersi che pure l’autonoma valutazione circa l’esistenza dei presupposti necessari per l’adozione del sequestro, per quanto sintetica, puo’ ritenersi presente. In effetti, dato che il giudice della cautela reale non deve valutare indizi, ma compiere una verifica della compatibilita’ e congruita’ degli elementi addotti dall’accusa con la fattispecie oggetto di contestazione, puo’ ritenersi sufficiente che i fatti posti a fondamento della misura di cui si discute siano stati compiutamente individuati, con indicazione delle fonti di prova ad essi relative, e che siano stati collocati in un piu’ ampio contesto, quali condotte riconducibili all’operativita’ di un sodalizio criminale, capitanato proprio dal (OMISSIS), in relazione al quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza.

Le osservazioni dell’ordinanza impugnata in questa sede, quindi, sono in parte irrilevanti e in parte infondate o comunque incongrue rispetto ad una pronuncia di annullamento. Sono irrilevanti laddove rappresentano che le ordinanza cautelari personali e reali richiamate attengono ad episodi diversi da quelli oggetto della presente misura: le precedenti ordinanze cautelari personali e reali sono state richiamate dal G.i.p. non per individuare gli episodi per i quali e’ stato disposto il sequestro, ma semplicemente per indicare che gli stessi sono riconducibili all’operativita’ di un’associazione per delinquere guidata dal (OMISSIS) e partecipata anche dal (OMISSIS), in relazione alla quale sono gia’ emersi i gravi indizi di colpevolezza. Sono infondate o comunque incongrue rispetto ad una pronuncia di annullamento laddove lamentano che i capi di imputazione contenuti nell’informativa della Guardia di Finanza “non risultano correlati agli elementi investigativi” dai quali si desumono i fatti per cui si procede: infondate ai fini di una pronuncia di annullamento, perche’ la citata informativa indica ciascun sinistro e gli elementi di prova ad esso ritenuti pertinenti, e rende percio’ possibile un esame del merito; incongrue, perche’, se si volesse affermare che gli elementi specificamente addotti non sono in concreto pertinenti ai fatti contestati, tale conclusione sarebbe esattamente il risultato di un vaglio di merito sul provvedimento di convalida del sequestro e non certo di una verifica preliminare in ordine all’assenza di motivazione o all’autonoma valutazione da parte del G.i.p.

5. In conclusione, quindi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro per una nuova deliberazione sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *