Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 6 ottobre 2015, n. 19945

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21468/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 613/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI del 15/11/2013, depositata il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1. E’ stata depositata la seguente relazione ex articolo 380 bis c.p.c.:

“1. (OMISSIS) convenne (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale.

Il Giudice di pace rigetto’ la domanda, mentre il Tribunale – adito dal soccombente in grado di appello – la accolse.

2. Coi primi due motivi di ricorso il ricorrente lamenta che il tribunale avrebbe sottostimato il danno: sia trascurando di accordare al danneggiato il danno derivante dalla sosta tecnica del veicolo, conseguente alla necessita’ di riparazione; sia il danno da mora.

Ambedue le questi motivi sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza.

Il ricorrente, infatti, non indica in quale atto e con quali termini abbia espressamente richiesto sia il danno conseguente alla sosta tecnica del veicolo, sia quello da mora.

3. Il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la erronea liquidazione delle spese di lite, appare manifestamente infondato.

Infatti, sebbene il tribunale parrebbe aver liquidato compensi professionali dovuti per il primo ed il secondo grado di giudizio in misura inferiore a quella risultante dall’applicazione dei minimi tariffari vigenti ratione temporis, ovvero quelli previsti dal Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, appare evidente che il Tribunale abbia evidentemente ritenuto di avvalersi della facolta’, accordatagli dalla Legge 13 giugno 1942, n. 794, articolo 4, di ridurre gli onorari della meta’, quando la causa risulti di facile trattazione, E nel nostro caso, piu’ che di facile trattazione, di elementare trattazione si dovrebbe discorrere.

Sara’ dunque possibile a questa Corte cassare la sentenza e, decidendo nel merito, dichiarare corretta la liquidazione degli onorari compiuta dal Tribunale.

Quanto alle spese c.d. vive, il calcolo compiuto dal ricorrente appare falsato – e quindi corretta e’ la sentenza impugnata dall’inclusione nelle spese dei cc.dd. diritti di scritturazione e fotocopiatura, previsti dall’articolo 8 della tariffa allegata al Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, nel caso di specie non spettanti perche’ al momento della pronuncia della sentenza d’appello vigeva la nuova tariffa approvata col Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, la quale non prevedeva piu’ tale rimborso. Ed e’ noto che le Sermoni Unite di questa Corte hanno stabilito che nel caso di mutamento delle tariffe forensi nel corso del giudizio, il giudice deve applicare la nuova tariffa, ancorche’ la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012, Rv. 623533).

2. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

3. Il Collegio condivide la relazione appena trascritta.

Non convincenti, per contro, appaiono i rilievi formulati dalla ricorrente con la memoria del 1.9.2015.

4. In merito al primo ed al secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce di avere ritualmente formulato la domanda di risarcimento del danno da c.d. “fermo tecnico” nell’atto di citazione; e soggiunge che in ogni caso in materia di responsabilita’ aquiliana l’attore puo’ limitarsi a chiedere il risarcimento di “tutti i danni”, senza necessita’ di indicarli nominativamente.

4.1. Queste osservazioni, quale che ne sia la esattezza nel merito, non sono pertinenti rispetto alle ragioni di inammissibilita’ del primo motivo di ricorso esposte nella relazione.

Nel ricorso, infatti, si lamenta che il Tribunale non avrebbe liquidato alcune voci di danno, “sebbene richiesto” (cosi’ il ricorso, p. 5): si lamenta, quindi, un’omessa pronuncia.

Ora, e’ principio piu’ che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale il ricorrente sembra prescindere, quello secondo cui l’articolo 366 c.p.c., ed il principio di autosufficienza da esso sotteso impongono, a chi lamenti una omessa pronuncia del giudice di merito su una domanda ritualmente formulata, di indicare nel ricorso per cassazione in quale atto ed in che termini abbia formulato quella domanda, del cui omesso esame si duole. Onere previsto a pena di inammissibilita’ e che, nel nostro caso, il ricorrente non ha adempiuto.

V’e’ solo da aggiungere come non corrisponda al vero quanto dedotto dal ricorrente nella memoria, ovvero che il ricorso indica, a pag. 3, quando e dove sarebbero state formulate le domanda non esaminate dal giudice d’appello: a pag. 3 del ricorso infatti sono indicate le richieste formulate dall’odierno ricorrente in sede di appello, non quelle formulate nell’atto di citazione. Va da se’ che se la richiesta di condanna del convenuto al pagamento del danno da “fermo tecnico” e di quello da mora sono state davvero formulate solo in appello, esse sarebbero a fortiori inammissibili ex articolo 345 c.p.c..

4.2. In merito al terzo motivo di ricorso, il ricorrente formula in sostanza due rilievi alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c.:

(a) il giudice di merito, al quale sia presentata una nota spese analitica, ha l’onere di spiegare le ragioni della propria scelta quando intenda liquidare somme inferiori, anche nel caso ritenga che la controversia sia stata di facile trattazione; nel caso di specie, invece, il Tribunale non aveva affatto motivato la propria decisione;

(b) il Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, non ha affatto abrogato il compenso dovuto all’avvocato a titolo di “diritto di collazione degli scritti”, previsto dalla voce 7, n. 80, dell’Allegato 1 al suddetto decreto.

4.3. Ambedue questi rilievi non paiono decisivi ai fini dell’accoglimento del ricorso.

Per quanto riguarda la misura degli onorari, e’ di intuitiva evidenza che il Tribunale abbia ritenuto di avvalersi della facolta’ di dimidiazione degli onorari, a causa della facilita’ della trattazione della controversia.

Tanto si desume: (a) dall’oggetto della controversia, ovvero il risarcimento di danni a cose causati da un tamponamento; (b) dalla modestia degli interessi economici in gioco; (c) dal contenuto oggettivo della sentenza d’appello, contenuta in meno d’una facciata dattiloscritta.

Il ricorso va dunque rigettato, previa correzione della motivazione

della sentenza impugnata, la quale deve intendersi integrata dal seguente principio di diritto:

La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un c.d. “tamponamento” stradale, causativo di soli danni a cose, deve ritenersi rientrante tra le “cause di particolare semplicita’” di cui alla Legge 13 giugno 1942, n. 794, articolo 4, comma 2, (la cui permanenza in vigore e’ stata sancita dal Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, articolo 1, comma 1), con la conseguenza che il giudice di merito, all’esito di tale controversia, ha facolta’ di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla meta’ dei minimi tariffari.

4.4. Per quanto attiene, infine, alla doglianza con cui il ricorrente lamenta una liquidazione delle spese di lite in misura inferiore a quelle effettivamente sostenute, v’e’ da rilevare come il ricorrente sia nel vero quando deduce che il “diritto di collazione”, gia’ previsto dalla voce n. 83 della tariffa allegata al Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, continui ad essere previsto dal Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 7, voce n. 80. Si tratta, purtuttavia, di un compenso professionale, e come tale soggetto anch’esso alla regola di cui alla Legge n. 742 del 1942, articolo 4, sopra ricordata, e non di spese vive, per le quali soltanto non e’ consentita al giudice nessuna dimidiazione.

Di talche’, anche ad includere tale “diritto di collazione” nei compensi dovuti all’avvocato, la liquidazione compiuta dal giudice di merito, e tenuto conto della dimidiazione, non scende al di sotto della meta’ del minimo tariffario, e non e’ percio’ illegittima.

5. Non e’ luogo a provvedere sulle spese, a causa della indefensio dei resistenti.

 

P.Q.M.

 

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

-) dichiara inammissibile il ricorso;

-) da atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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