Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 6 ottobre 2015, n. 19886

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9666/2012 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 636/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 05/09/2011, R.G.N. 403/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1. Nel 1995 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania il (OMISSIS) (poi (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto per l’incarico di progettazione delle opere di captazione delle falde acquifere di (OMISSIS).

In subordine, chiese la condanna dell’ente convenuto al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 c.c..

2. La (OMISSIS) si costitui’ negando di avere stipulato un contratto con (OMISSIS), ed in subordine negando che sussistessero i presupposti di cui all’articolo 2041 c.c..

3. Con sentenza 29.1.2007 n. 79 il Tribunale rigetto’ ambedue le domande proposte dall’attore.

4. La sentenza venne appellata da (OMISSIS).

La Corte d’appello di Salerno con sentenza 5.9.2011 n. 636 confermo’ il rigetto della domanda di adempimento contrattuale, sul presupposto che il contratto stipulato tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) fosse nullo per difetto di forma scritta.

Accolse invece la domanda di ingiustificato arricchimento, ritenendo che la pubblica amministrazione, utilizzando il progetto predisposto da (OMISSIS) per richiedere un finanziamento, avesse per facta concludentia ammesso l’utilita’ dell’opera.

5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata dalla (OMISSIS) sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS), anch’egli depositando memoria ex articolo 378 c.p.c..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Questioni preliminari.

1.1. (OMISSIS) ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso.

Assume che nella copia a lui notificata dell’atto di impugnazione non sono indicate le generalita’ della persona che, in rappresentanza della (OMISSIS), avrebbe conferito la procura speciale all’avv. (OMISSIS).

1.2. L’eccezione e’ manifestamente infondata.

Nella procura speciale scritta in margine alla prima facciata del ricorso per cassazione e’ chiaramente indicato che la procura all’avv. (OMISSIS) e’ stata conferita da (OMISSIS), presidente del consiglio di amministrazione della (OMISSIS) s.p.a..

La circostanza che la copia notificata del ricorso non rechi tale indicazione e’ irrilevante ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso. Questa Corte, infatti, ha gia’ piu’ volte stabilito che ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, qualora l’originale dell’atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell’autenticazione nella copia notificata non determinano l’invalidita’ del ricorso, purche’ la copia stessa contenga elementi, quali l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica e’ stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale (Sez. 5, Sentenza n. 5932 del 11/03/2010, Rv. 612035; Sez. 1, Sentenza n. 13524 del 13/06/2014, Rv. 631377).

Tale attestazione nel nostro caso e’ debitamente presente a p. 19 dell’originale del ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Si assumono violati gli articoli 1398, 1399 e 2042 c.c..

Espone, al riguardo, che l’azione di arricchimento proposta da (OMISSIS) era in realta’ inammissibile, per mancanza del requisito della residuante : l’attore infatti, poiche’ l’incarico gli era stato conferito del Presidente del consorzio, che a suo tempo aveva agito quale falsus procurator di quest’ultimo, poteva agire ex articolo 1398 c.c., nei confronti del suddetto presidente.

2.2. Il motivo e’ inammissibile.

La sussistenza d’una responsabilita’ colposa del falsus procurator, cosi’ come la circostanza che il Presidente del consorzio abbia agito quale falsus procurator nel conferire incarichi a (OMISSIS), sono fatti del tutto nuovi, mai prospettati nei precedenti gradi di giudizio, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria nella pubblica udienza. Tale questione, inoltre, non e’ una mera prospettazione in ture, ma comporta indagini di fatto su circostanze non tempestivamente dedotte in giudizio (sui poteri del presidente del consorzio), e quindi ormai da tempo precluse.

2.3. Vale la pena soggiungere che la Corte d’appello ha dichiarato il contratto stipulato tra (OMISSIS) e (OMISSIS) nullo per difetto di forma, non inefficace per difetto di potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome della (OMISSIS).

Un contratto nullo per difetto di forma resta sempre tale, sia se stipulato dalla persona legittimata, sia se stipulato da un vero rappresentante, sia se stipulato da un falso rappresentante: con la conseguenza che chi stipula un contratto nullo per difetto di forma non ha certo azione di danno nei confronti del falsus procurator.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che (a sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Si assume violato l’articolo 2041 c.c..

Espone, ai riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel liquidare l’indennizzo ex articolo 2041 c.c., perche’ ha posto a base del calcolo le tariffe professionali. Tale statuizione sarebbe erronea, perche’ questa Corte ha gia’ in passato stabilito che nella determinazione dovuto dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 2041 c.c., nel caso di acquisizione di prestazioni professionali nulle per difetto di forma scritta, non puo’ farsi riferimento ne’ al mancato guadagno del professionista, ne’ alle tariffe professionali.

3.2. Il motivo e’ fondato.

La Corte d’appello ha correttamente affermato in iure il principio secondo cui la misura dell’indennizzo dovuto ex articolo 2041 c.c., e’ pari alla minor somma tra l’arricchimento dell’accipiens e l’impoverimento del solvens.

Nel calcolare in concreto questa misura, tuttavia, la Corte d’appello ha:

(a) calcolato l’impoverimento di (OMISSIS) in misura pari al “mancato incasso” del corrispettivo dovutogli secondo la tariffa professionale vigente ratione temporis;

(b) calcolato l’arricchimento della (OMISSIS) in misura pari al compenso che avrebbe dovuto pagare per ottenere da un libero professionista una prestazione professionale analoga a quella di (OMISSIS), previa applicazione della massima decurtazione consentita dalla tariffa professionale (ovvero il 20%).

3.3. I criteri con i quali debba essere calcolato l’indennizzo dovuto all’impoverito, ai sensi dell’articolo 2041 c.c., per lunghi anni avevano dato adito a contrasti giurisprudenziali.

Per dirimere tali contrasti sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali con la decisione Sez. U, Sentenza n. 23385 del 11/09/2008, Rv. 604467, hanno affermato che l’interpretazione corretta e’ quella “che esclude dal calcolo dell’indennita’ richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore di una prestazione in virtu’ di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”.

La suddetta sentenza con argomenti storici, comparatistici ed esegetici, che questo collegio pienamente condivide, ha con ampia motivazione dimostrato per quali ragioni la opposta tesi sia insostenibile.

Dall’affermazione secondo cui l’indennizzo dovuto all’impoverito, ai sensi dell’articolo 2041 c.c., non possa comprendere il lucro che questi avrebbe realizzato se il contratto stipulato con la p.a. fosse stato valido ed efficace, la giurisprudenza successiva ha tratto il necessario corollario secondo cui l’impoverimento non puo’ essere determinato sulla base della tariffa professionale applicabile alle prestazioni eseguite dall’impoverito. Applicare quella tariffa, infatti, significherebbe accordargli un indennizzo esattamente pari a quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dalla p.a. nell’ipotesi di stipula con essa d’un contratto valido (cosi’ si sono pronunciate Sez. U, Sentenza n. 1875 del 27/01/2009, Rv. 606124; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 18/02/2010, Rv. 611568; Sez. 3, Sentenza n. 23780 del 07/11/2014, Rv. 633449).

3.4. Questo Collegio non ignora che, dopo l’intervento delle Sezioni Unite, alcune decisioni delle singole sezioni di questa Corte – invocate da (OMISSIS) alle pp. 10-11 del proprio controricorso – sono tornate ad affermare che la tariffa professionale possa essere utilizzata per la stima dell’indennizzo dovuto, ex articolo 2041 c.c., a chi abbia lavorato per la pubblica amministrazione senza la previa stipula d’un contratto scritto.

Tali decisioni, tuttavia non possono essere affatto condivise.

Non puo’ essere condivisa, in primo luogo, la decisione pronunciata da Sez. 1, Sentenza n. 19942 del 29/09/2011, Rv. 619548: sia perche’ si pone in contrasto inconsapevole con la pronuncia delle Sezioni Unite sopra ricordata (Cass. sez. un. 23385/08), senza spendere una parola per motivare la propria opinione dissenziente; sia soprattutto perche’ l’affermazione del principio (secondo cui l’indennizzo puo’ essere liquidato in base alle tariffe professionali) e’ compiuta in modo apodittico e non corredato da ragioni giustificatrici.

Per le stesse ragioni non puo’ essere condiviso il decisum di Sez. 3, Sentenza n. 26193 del 06/12/2011 (non massimata): anch’essa infatti ignora di fatto le indicazioni delle Sezioni Unite e non e’ sorretta da alcuna approfondita motivazione.

Non costituisce, invece, una dissenting opinion rispetto alle decisioni delle Sezioni Unite sopra ricordate la sentenza pronunciata da Sez. 1, Sentenza n. 21227 del 14/10/2011, Rv. 619902, pur essa invocata dal controricorrente.

Nel caso ivi deciso, infatti, il giudice di merito aveva negato la possibilita’ di liquidare l’indennizzo ex articolo 2041 c.c., in base alla tariffa professionale, e la Corte di cassazione ritenne che “tale ratio decidendi fosse da condividersi”.

Si tratta, dunque, d’una sentenza che ha affermato una regula iuris esattamente opposta a quella invocata dal controricorrente. Aggiungasi che le opinioni dissenzienti appena ricordate, oltre che isolate, non avrebbero potuto nemmeno essere pronunciate, ostandovi il divieto di cui all’articolo 374 c.p.c., comma 3, (secondo cui “se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”).

3.5. Si applichino ora i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa, Corte, e sopra riassunti, al caso di specie.

Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha determinato l’impoverimento di (OMISSIS) in misura pari al compenso professionale che gli sarebbe spettato se, invece che lavorare per la (OMISSIS), avesse dedicato il suo tempo allo svolgimento di attivita’ libero-professionale.

Dall’altro lato, ha determinato l’arricchimento della (OMISSIS) in base a quanto avrebbe dovuto pagare – in base alla tariffa professionale – ad un professionista come (OMISSIS), per ottenere il lavoro da questi eseguito.

E’ dunque evidente che la Corte d’appello ha determinato l’indennizzo per ingiustificato arricchimento in misura sostanzialmente corrispondente all’onorario previsto dalla tariffa professionale. Ed e’ solo un bizantinismo discettare se tali tariffe siano state applicate “in via diretta” o “indirettamente, quale mero parametro di riferimento”, come ha fatto il consulente d’ufficio nella sua relazione, recepita sul punto dalla Corte d’appello.

3.6. Il secondo motivo d’appello deve essere dunque accolto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, la quale nel riesaminare il caso applichera’ il seguente principio di diritto:

L’indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attivita’ a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non puo’ essere determinato in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore d’un privato, ne’ in base all’onorario che la p.a. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d’un contratto valido.

4. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.

 

P.Q.M.

 

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

-) accoglie il secondo motivo di ricorso;

-) accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione;

-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito.

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