Cassazione 15

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

ORDINANZA 6 aprile 2016, n. 6623

[omissis]

– Preliminarmente si rileva che dagli atti in possesso di questo consigliere relatore non risulta l’avviso di ricevimento della notificazione effettuata al condominio Vicolo San Pancrazio a mezzo del servizio postale.

– Con l’unico motivo di ricorso è dedotto il vizio di .motivazione e la violazione o falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., in quanto il giudice d’appello non ha applicato il principio dell’estensione automatica della domanda della parte attrice al terzo chiamato, nella specie il condominio, che è stato indicato dai convenuti quale soggetto responsabile dei danni.

– Il motivo è fondato.

Nell’ipotesi in cui il terzo sia stata chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall’attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di un’espressa istanza, dal momento che il giudizio verte sull’individuazione del responsabile sulla base di un rapporto – obbligazione ex illicito – oggettivamente unico (Cass. nn. 5057110, 1522106, 4145103 e 11371/02).

Nella specie, al di là della formula adottata nell’istanza, la chiamata in causa del condominio, da parte dei convenuti, indica in quest’ultimo il soggetto responsabile dei danni, cui la causa deve, pertanto, ritenersi comune. Ne consegue che, non trattandosi di chiamata in garanzia, né propria né impropria, la domanda attorea deve ritenersi estesa di diritto al condominio.

– Per le ragioni su estese, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375, n. 5 c.p.c.’.

– Rilevato che è stato depositato l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso a mezzo del servizio postale, attestante l’esito positivo della notifica stessa, la Corte condivide la relazione, rispetto alla quale non é stata depositata memoria. La soluzione accolta, infatti, risulta conforme — quanto all’ammissibilità del ricorso – anche al recente arresto di S.U. n. 25774115, in base alla quale la sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate.

– Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, che esaminerà il gravame nel merito e provvederà sulle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

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