La massima

Nelle ipotesi di condominio minimo, la comunicazione con la quale il condomino maggioritario comunica all’altro condomino la ripartizione delle spese non può essere considerata equipollente ad una delibera assembleare. Ne deriva pertanto che la comunicazione di un riparto non può sostituire l’atto presupposto, ossia la delibera di approvazione, la quale, pertanto, deve ritenersi necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini posto che la disposizione dell’art. 1136 c.c. (che regola la costituzione e la validità dell’assemblea e prevede il metodo collegiale) è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti: se non si raggiunge l’unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, è sempre possibile il ricorso all’autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. né il pagamento di acconti può costituire prova di una delibera inesistente.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

ORDINANZA 3 aprile 2012, n.5288


Osserva in diritto:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1136 e 1137 c.c. assumendosi che il giudice di appello, violando le suddette norme, avrebbe ritenuto che nel condominio formato da due soli partecipanti la delibera di approvazione e riparto spese del condomino di maggioranza senza l’osservanza del procedimento di convocazione dell’assemblea condominiale sarebbe inesistente, mentre avrebbe dovuto essere ritenuta semplicemente annullabile ai sensi dell’art. 1137 comma 2 c.c.; pertanto la domanda attrice doveva essere accolta non essendo stata fatta valere l’annullabilità.

2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione perché il giudice di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla circostanza che il condomino di maggioranza aveva reso edotto il P. delle sue decisioni in punto spese e il P. aveva versato acconti; se questo elemento fosse stato valutato la Corte di Appello avrebbe dovuto trarre la conclusione che le delibero erano state adottate e comunicate.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto propongono una unitaria censura volta a sostenere la tesi per la quale la delibera condominiale che la Corte territoriale ha ritenuto inesistente sarebbe stata adottata e comunicata al P. , ancorché affetta da un vizio del procedimento (mancata comunicazione dell’avviso di convocazione) non produttivo di nullità o inesistenza, ma solo di annullabilità, nella specie non azionata dal convenuto.

4. I due motivi sono manifestamente infondati:non sussiste il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha motivato rilevando che la comunicazione con la quale il condomino maggioritario comunica all’altro condomino la ripartizione delle spese non può essere considerata equipollente ad una delibera assembleare. La motivazione, quindi, sussiste e non è né illogica né contraddittoria, né insufficiente, posto che la comunicazione di un riparto non può sostituire l’atto presupposto, ossia la delibera di approvazione che è necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini posto che la disposizione dell’art. 1136 c.c.(che regola la costituzione e la validità dell’assemblea e prevede il metodo collegiale) è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti: se non si raggiunge l’unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto è sempre possibile il ricorso all’autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. (cfr. Cass. S.U. 2046/2006); né il pagamento di acconti può costituire prova di una delibera inesistente. Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal giudice di appello, non si configura un vizio del procedimento collegiale e relativo alla mancata convocazione del condomino, ma si realizza la radicale inesistenza di qualsivoglia delibera e per tale motivo di ricorso è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata…’.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 343, 170, 180 e 183 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;

sostiene che il giudice di appello avrebbe ritenuto inammissibile la domanda subordinata di pagamento di indennizzo per ingiustificato pagamento perché proposta per la prima volta in appello, mentre la domanda era ammissibile in quanto proposta in primo grado con la memoria ex art. 170 c.p.c..

Il giudice relatore, che in ordine al terzo motivo ha ipotizzato che fosse stato denunciato un vizio revocazione), ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G..

Vista la memoria illustrativa della ricorrente;

Considerato:

– che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore con le precisazioni e integrazioni che seguono;

– che, infatti, quanto al terzo motivo di ricorso (relativo alla declaratoria di inammissibilità della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento), è preliminare osservare che, la declaratoria di inammissibilità, pronunciata in appello, è corretta, anche se per diversa motivazione; infatti, la domanda ex art. 2041 c.c., introdotta dall’attore in primo grado all’udienza ex art. 183 c.p.c. (anche nel testo anteriore alla novella del 2005) era comunque inammissibile trattandosi di domanda nuova rispetto alla domanda con la quale l’attore chiedeva il pagamento delle spese condominiali; la novità della seconda domanda risulta evidente sol che si consideri che l’attore con tale domanda non solo chiedeva un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il pagamento delle spese indicate in riparto), così mutando l’originano ‘petitum’, ma, soprattutto, introduceva nel processo gli elementi costitutivi di nuova situazione giuridica costituiti dal proprio impoverimento e dall’altrui locupletazione (in tal senso v. ex multis Cass. 27/9/1997 n. 9507; Cass. S.U. 22/5/1996 n. 4712 con riferimento alla domanda di indennizzo per arricchimento rispetto alla domanda di adempimento contrattuale);

– che la memoria illustrativa della ricorrente non apporta elementi atti ad inficiare la fondatezza delle argomentazioni e delle conclusioni di merito della relazione in ordine ai primi due motivi di ricorso e quanto al terzo motivo resta pregiudiziale la rilevata inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento;

– che le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente P.L. le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in Euro 1.300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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